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STRESS LAVORO CORRELATO: linee guida nel decreto 13559 del 10.12.2009 - corsi di aggiornamento dal 12 gennaio 2010
Corsi di Aggiornanento dal 12 gennaio 2010.
Il Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità Lombarda è costituito da 5 capitoli che trattano: analisi dell’Accordo Europeo, schema fattori stressogeni (stressors), metodi e strumenti, ipotesi di percorso applicativo, ruolo dei Servizi Territoriali.
La Regione Lombardia ritiene utile fornire alle imprese lombarde, alle forze sociali e agli operatori degli enti pubblici di vigilanza e assistenza, gli orientamenti definiti dal Laboratorio per la Valutazione e Gestione del Rischio Stress Lavoro Correlato (art. 28, comma 1 D.Lgs. 81/2008), in attesa delle indicazioni della Commissione nazionale (art. 6, comma 8, lettera m-quater).
Al termine di un processo di consultazione, la Regione Lombardia ha approvato e pubblicato il Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità Lombarda che è costituito da 5 capitoli distinti:
1. Nel primo capitolo è stata effettuata una analisi dell’Accordo Europeo, così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 2008, con note esplicative ed interpretative che permettano una miglior lettura dei singoli passaggi e delle relazioni esistenti fra gli stessi.
2. Nel secondo capitolo sono identificati, in modo schematico, i fattori stressogeni (stressors) connessi al contesto ed al contenuto lavorativo.
3. Nel terzo capitolo viene fatta chiarezza su criteri, metodi e strumenti inerenti lo stress lavorativo e sul processo di valutazione e gestione del rischio specifico.
4. Nel quarto capitolo viene indicata una ipotesi di percorso applicativo di valutazione, gestione e prevenzione del rischio stress-lavoro-correlato, attivabile nei luoghi di lavoro.
5. Nel quinto capitolo viene indicato il ruolo dei Servizi Territoriali e della Regione Lombardia (Direzione Generale Sanità e U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie).
COME AFFRONTARE LO STRESS LAVORATIVO: CRITERI, METODI E STRUMENTI.
Il decreto 13559 della Lombardia, parte da una considerazione ed introduce una cautela in merito all'iniziale applicazione della legge ed agli interventi di valutazione svolti ad oggi all’interno dei luoghi di lavoro .
Si sta creando un circolo vizioso "domanda/offerta": dalle imprese emerge (specie da parte degli RSPP) una pressante richiesta di "strumenti" semplici, economici, validi.
Il mercato risponde offrendo prodotti apparentemente efficaci, per lo più in forma di software / check-list, certamente economici, ma che se utilizzati in via esclusiva, possono risultare inadeguati, se non addirittura controproducenti o dannosi.
Infatti la natura del rischio stress, diverso da altri rischi occupazionali (es. rumore, vibrazioni, radiazioni) affrontabili con metodi e strumenti di misura standardizzati, richiede piuttosto che uno strumento di valutazione "meccanicistico", l'applicazione di metodi condivisi di approccio al problema con la stima/valutazione del rischio specifico attraverso strumenti differenti articolati fra loro e la gestione degli interventi di prevenzione e correzione con il concorso di tutti i soggetti del sistema di prevenzione e protezione interna.
Va ristabilito un circolo virtuoso, e questo è possibile solo facendo chiarezza su come un processo di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato debba necessariamente percorrere tre stadi irrinunciabili:
a. la definizione di criteri generali di qualità che consentano di validare almeno inizialmente la bontà del percorso;
b. l'individuazione di metodi appropriati (non esiste "il metodo") che rispondano alle seguenti caratteristiche:
- verso l’alto: rispettare tutti i criteri di qualità citati sopra (e meglio declinati al successivo paragrafo "criteri");
- verso il basso: aggregare ed armonizzare un mix di strumenti. La metafora è quella di un certo numero di “contenitori” di strumenti, da ognuno dei quali è possibile prelevare, a seconda della realtà specifica, uno strumento piuttosto che un altro, ma da ognuno dei quali è necessario prelevare almeno uno "strumento").
fonte: Gruppo Errepi Srl
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