Non c’è dubbio che se normalmente i ritmi di lavoro imposti dalla società portano i lavoratori ad uno stile di vita stressante, l’emergenza COVID-19 ed il carico di ansia correlato rendono ancora più evidente l’importanza di porre la giusta attenzione allo stato di salute del corpo per mantenere o ritrovare uno stato di benessere”.
Non bisogna infatti dimenticare che l’alimentazione è “uno degli aspetti principali con cui si possono limitare e contrastare i danni dello stress lavoro correlato” e che uno degli apparati maggiormente colpiti dallo stress e dall’ansia “è quello gastro-intestinale, in quanto le fasi della digestione sono molto sensibili alle stimolazioni psichiche ed è facile che si verifichino reazioni psicosomatiche”.
Lo stress, l’alimentazione e l’apparato gastroenterico
Riguardo all’apparato gastroenterico il documento ricorda che “possono verificarsi diversi disturbi a causa dello stress, come aria nello stomaco o nel colon, dolori e spasmi, bruciori e pesantezza gastrica”. E se i sintomi dello stress sono a livello dell’apparato gastroenterico l’alimentazione può essere efficace nel “ridurre i fastidi e i sintomi, attraverso l’assunzione di alimenti funzionali”.
Si segnala che alla base dei meccanismi di tutela dell’apparato gastroenterico “ci sono il mantenimento e la tutela della flora batterica intestinale, indispensabile per il funzionamento corretto dell’apparato digerente. Tale meccanismo si instaura ingerendo alimenti contenenti microrganismi probiotici (yogurt, latte fermentato, formaggi, ecc) o prebiotici o gli uni e gli altri”.
I benefici portati da questi alimenti – continua l’autrice del documento - sono numerosi e “tra i più studiati ci sono la riduzione di incidenza o di gravità delle infezioni gastrointestinali, l’aumento della tolleranza al lattosio, il miglioramento generale della funzionalità intestinale, compresa la riduzione di fenomeno come stipsi e diarrea”.
Si ricorda poi che lo yogurt “è indicato anche per soggetti a bassa tolleranza al lattosio, perché l’aggiunta di fermenti al latte trasforma gran parte del lattosio in acido lattico, riducendone la concentrazione a livelli che variano dallo 0,8 all’1,4%. Inoltre sembra stimolare l’attività lattasica residua della mucosa intestinale, permettendo anche a tali soggetti di godere dei benefici nutrizionali dei latticini. Infine il processo di acidificazione del latte, induce la precipitazione della caseina e idrolizza parte delle proteine: in questo modo si liberano amminoacidi e peptidi, che diventano maggiormente biodisponibili e quindi facilmente assimilabili dall’organismo”.
Si segnala che “i beta-glucani da avena, orzo o altri cereali possono essere aggiunti, nella proporzione di 4 g ogni 30 g di carboidrati, all’interno di un pasto, per ottenere un effetto significativo sul picco glicemico postprandiale; tuttavia ne servono 3 g al giorno (suddivisibili in più porzioni) per avere un effetto sul mantenimento dei valori di colesterolo plasmatico”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta anche indicazioni su alcuni alimenti in commercio che possono essere suggeriti in numerose condizioni fisiologiche e patologiche per le loro proprietà funzionali.
Lo stress, l’alimentazione e i problemi relativi al colesterolo
Il documento si sofferma poi su un altro aspetto che può essere favorito dallo stress, “l’aumento dei livelli di colesterolo e l’accelerazione dei processi che portano alla formazione delle placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni”.
Si ricorda che il colesterolo “gioca un ruolo fondamentale nel corpo umano”: “è una molecola lipidica, presente nel corpo in percentuali standard, salutari, e per la quale il tasso di pericolosità sale nel momento in cui ci si discosta dalle percentuali di salubrità. Peraltro il colesterolo endogeno, ovvero quello prodotto dal nostro corpo, è di molto superiore a quello esogeno, ovvero a quello introdotto con la dieta”.
Inoltre “viaggia nel sangue trasportato da proteine chiamate HDL ad alta densità, LDL a bassa densità” e le proteine LDL “sono le responsabili indirette delle ostruzioni nelle arterie, e rappresentano il così detto ‘colesterolo cattivo’ da tenere sotto controllo per la salute dell’apparato circolatorio e del cuore”.
Riguardo all’ alimentazione, “i grassi saturi, i latticini, i dolci, contribuiscono all’aumento dei livelli di LDL, e contemporaneamente la tossicità del fumo uccide molecole buone trasportate dalle proteine HDL”.
In ogni caso uno dei fattori che può far innalzare il livello di LDL è lo stress.
Lo stress e l’importanza della pausa pranzo
Dunque l’alimentazione può essere uno “strumento utile alla prevenzione e alla lotta dei sintomi provocati dallo stress”. E di questo aspetto è necessario tener conto anche nel momento della “pausa pranzo” che spesso, per i lavoratori, è “l’unico momento in cui staccare dal lavoro e rilassarsi”.
Non si deve trascurare questo momento, sia “per quanto riguarda il cibo, il pranzo vero e proprio che per quanto riguarda il tempo residuo, utile a fare movimento e altre attività di svago”.
Il documento ricorda che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato in passato alcuni “consigli diretti ai lavoratori, per cercare di invogliarli ad approfondire il discorso pausa pranzo”.
Questi consigli sono organizzati in tre punti:
“Non essere a tavola per tutto il tempo della pausa; regalarsi un momento ogni giorno ricreativo, culturale, che piaccia; variare il menù”.
In particolare secondo l’OCSE i lavoratori “non dovrebbero spendere tutti i 60 minuti a disposizione a tavola, ma approfittare per passeggiare e muoversi intorno al posto di lavoro”. Inoltre riguardo al pranzo “può essere utile diversificare il menu, giorno dopo giorno, calibrando la pietanza sulla stagione e sulla temperatura corrente e cercando di mangiare ciò che più si immagina possa dare buon umore e vitalità”.
In ogni caso la pausa pranzo, “così come gli altri pasti della giornata”, dovrebbe seguire le indicazioni dei professionisti e degli esperti dell’alimentazione.
E si sottolinea che per chi intende seguire “un regime alimentare particolarmente restrittivo”, come quello di una dieta dimagrante, è bene ascoltare i consigli di un esperto che “può “programmare un regime dietetico che sia efficace e che allo stesso tempo permetta all’organismo di non risentire troppo dello stress con l’ausilio di determinati alimenti (e integratori se necessario) che diano un senso di sazietà e magari contribuiscano a regolare l’attività ormonale prevenendo sbalzi di umore e nervosismo”.
Fonte: Puntosicuro
E’ stato pubblicato sul sito ISO (International Organization of Standardization) il nuovo standard ISO/PAS 45005:2020 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.
Questo standard contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: in particolare il goal 3 SALUTE E BENESSERE ossia quello di garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età.
Cos’è una PAS?
Una specifica disponibile pubblicamente o PAS (dall’inglese Publicly Available Specification) è un documento di standardizzazione simile ad una norma tecnica nella struttura e nella forma, ma che ha un diverso percorso di sviluppo. L’obiettivo di una specifica disponibile al pubblico è accelerare il processo di standardizzazione. Le PAS sono spesso prodotte in risposta ad un’esigenza urgente del contesto internazionale.
I contenuti di ISO/PAS 45005:2020
Il documento rappresenta una guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti dal COVID-19 allo scopo di proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro.
Il documento è applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che:
a) hanno funzionato durante tutta la pandemia;
b) stanno riprendendo o pianificando di riprendere le operazioni dopo la chiusura totale o parziale;
c) rioccupato i luoghi di lavoro che sono stati chiusi in tutto o in parte;
d) sono nuovi e hanno in programma di operare per la prima volta.
Il documento fornisce anche orientamenti relativi alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (ad esempio lavoratori dipendenti dall’organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori) e altre parti interessate pertinenti (ad esempio visitatori di un posto di lavoro, compresi membri del pubblico).
Questo documento non ha lo scopo di fornire indicazioni su come implementare protocolli specifici di controllo delle infezioni in contesti clinici, sanitari e di altro tipo.
Perché è importante implementare le linee guida ISO/PAS 45005:2020?
Implementando i contenuti presenti in questa guida, l’organizzazione sarà in grado di:
a) intraprendere azioni efficaci per proteggere i lavoratori e altre parti interessate rilevanti attuando una gestione dei rischi legati al COVID-19;
b) dimostrare che sta affrontando i rischi relativi al COVID-19 utilizzando un approccio sistemico;
c) mettere in atto un quadro per consentire un adattamento efficace e tempestivo alla situazione in evoluzione.
Protocolli Sicurezza Covid-19: come verificarne l’efficacia
Come ormai noto, l’attuazione ed il controllo dei Protocolli di Sicurezza anti Covid-19 nelle aziende è in carico a RSPP e HS Manager. Ne consegue la necessità di tracciare l’attività fatta anche attraverso specifiche liste di controllo (checklist) e report utili all’analisi dei dati.
Fonte: Gruppo Errepi srl
Corsi online ed in videoconferenza per partecipare senza doverti spostare dalla tua sede di lavoro o dalla tua abitazione!
Gruppo Errepi Srl offre la possibilità a datori di lavoro, RSPP e ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, consulenti o liberi professionisti di partecipare ai propri corsi di formazione "a distanza" in materia di Sicurezza sul Lavoro.
I Corsi di Formazione specifici per i differenti settori e profili professionali (RSPP, ASPP, DdL RSPP, RLS, Pronto Soccorso, Antincendio, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Carrellisti, HACCP, PES/PAV, ADR, Lavori in Quota, PLE, ATEX, Spazi Confinati e molti altri) vengono erogati infatti sia in presenza (corsi in aula) sia da remoto (e-learning e videoconferenza attraverso un sistema online, una vera e propria "aula virtuale" che consente di partecipare interattivamente ai corsi a calendario da noi organizzati presso la nostra sede di Lissone senza spostarsi dall'ufficio o dal luogo di lavoro.
La videoconferenza, inviando in tempo reale immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e discente sono presenti consente, pur non essendo presenti nella stessa aula, di interagire come se lo fossimo. La formazione così erogata garantisce la continua interazione tra partecipanti e docente in audio, video e chat, la continua verifica della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente, il tracciamento dei tempi di collegamento di ciascun partecipante, l’idoneità della verifica di apprendimento finale: tali requisiti sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula.
L’attuale legislazione in materia di Formazione sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro impone specifici vincoli relativamente alla modalità E-Learning, mentre non esclude né limita l’uso della videoconferenza per l’effettuazione di Attività Formative.
Anzi: l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, in merito alle verifiche di apprendimento nelle piattaforme E-learning specifica che, con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto l’attività formativa frontale alla videoconferenza.
Pertanto i corsi svolti in videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.
COSA SERVE PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA?
Partecipare ad un corso in videoconferenza con Gruppo Errepi Srl è semplice, basta una connessione internet, un computer dotato di microfono, uscita audio e webcam (ormai presenti in tutti i dispositivi). Anche dispositivi come tablet o smartphone consentono di seguire l'attività formativa in videoconferenza. Una volta effettuata l'iscrizione ad un corso di formazione, gli incaricati di Gruppo Errepi Srl invieranno un invito di partecipazione tramite e-mail contenente un link diretto da cliccare al momento di inizio del corso per accedere direttamente alla sessione formativa scelta. I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch'essi in videoconferenza.
VANTAGGI DEI CORSI SICUREZZA IN VIDEOCONFERENZA?
Attraverso il sistema di formazione a distanza di Gruppo Errepi Srl il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi, in aula e videoconferenza. Il nostro sistema di videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale, grazie al nostro sistema audio, inoltre, anche discenti in aula e partecipanti online potranno interagire fra di loro. Entrambi avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione. Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l'annullamento dei costi di trasferta.
Attiviamo in modalità videoconferenza tutti Catalogo Corsi Gruppo Errepi Srl.
Per i corsi che necessitano di una prova pratica (esempio: PS, Antincendio, PLE, Carrelli/Muletti, Attrezzature da Lavoro, etc.) ricordiamo che questa verrà svolta in presenza presso le nostre sedi.
Per consultare il calendario completo dei corsi da noi erogati (con date, orari, durate) Calendario Corsi Gruppo Errepi Srl.
ACCORDO STATO REGIONI E CORSI IN VIDEOCONFERENZA
La videoconferenza, inviando in tempo reale immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e discente sono presenti consente, pur non essendo presenti nella stessa aula, di interagire come se lo fossimo.
La formazione così erogata garantisce la continua interazione tra partecipanti e docente tramite audio, video e chat; la continua verifica della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente; l’idoneità della verifica di apprendimento finale.
Tali requisiti sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula.
L’attuale legislazione in materia di Formazione sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro impone specifici vincoli relativamente alla modalità E-Learning, mentre non esclude né limita l’uso della videoconferenza per l’effettuazione di Attività Formative.
Anzi: l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, in merito alle verifiche di apprendimento nelle piattaforme E-learning specifica che, con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto l’attività formativa frontale alla videoconferenza.
Pertanto i corsi svolti in videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.
COSA SERVE PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA?
Partecipare ad un corso in videoconferenza con Gruppo Errepi Srl è semplice, basta una connessione internet, un computer dotato di microfono, uscita audio e webcam (ormai presenti in tutti i dispositivi). Anche dispositivi come tablet o smartphone consentono di seguire l'attività formativa in videoconferenza.
Una volta effettuata l'iscrizione ad un corso di formazione, gli incaricati di Gruppo Errepi Srl invieranno un invito di partecipazione tramite e-mail contenente un link diretto da cliccare al momento di inizio del corso per accedere direttamente alla sessione formativa scelta.
I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch'essi in videoconferenza.
VANTAGGI DEI CORSI SICUREZZA IN VIDEOCONFERENZA?
Attraverso il sistema di formazione a distanza di Gruppo Errepi Srl il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi, in aula e videoconferenza.
Il nostro sistema di videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale ed inoltre anche discenti eventualmente presenti in aula e partecipanti online potranno interagire fra di loro. Entrambi avranno infatti la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione.
Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l'annullamento dei costi di trasferta.
COVID-19 e formazione: sono ancora validi gli attestati scaduti?
15/01/2021: la proroga della validità degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza nella lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020.
È indubbio che l’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 abbiano fermato o almeno rallentato nel 2020 le attività di formazione e aggiornamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, richieste dalla normativa. E il continuo susseguirsi di normative emergenziali, decreti-legge e DPCM, che hanno contrassegnato la gestione dell’emergenza, non ha facilitato la comprensione sugli effetti di questa situazione e sulla validità degli attestati che non è stato possibile aggiornare.
Malgrado il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 - contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” – non sia intervenuto direttamente sul tema della validità degli attestati, a portare una nuova proroga è intervenuta successivamente la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159.
Ci soffermiamo dunque sulle novità apportate dalla legge di conversione al decreto-legge 125/2020 con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Cosa indica la normativa riguardo alle proroghe degli attestati?
- Le indicazioni e le risposte del ministero del lavoro
- La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza
Cosa indica la normativa riguardo alle proroghe degli attestati?
Per comprendere cosa cambia per la validità degli attestati di formazione, con le modifiche operate dalla legge di conversione 159/2020 sul decreto-legge 125/2020, possiamo riprendere l’intero Articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) che è inserito – dalla legge di conversione - dopo l’articolo 3 del decreto-legge 125/2020:
Art. 3 bis
1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
(…)
A questo punto, in questo gioco di rimandi normativi, è necessario ricordare anche il testo dell'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ora modificato anche dalla legge 159/2020:
Art. 103
(…)
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
(…).
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
(…)
Le indicazioni e le risposte del ministero del lavoro.
Riguardo all’applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 18/2020 anche agli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, si può fare riferimento ad una FAQ apparsa sul sito del Ministero del Lavoro che cita l’articolo 103 in relazione alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.
Riprendiamo integralmente la riposta del Ministero perché fornisce utili informazioni anche sulla formazione da svolgere ex novo.
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro),si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.
La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza
Veniamo dunque alle conseguenze di questa “moratoria” relativa alla validità degli attestati in materia di salute e sicurezza.
Ricordiamo, innanzitutto, se nella Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020 lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha ora deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.
In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.
Segnaliamo, inoltre, che la legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è in vigore dal 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Ricordiamo, infine, alcuni articoli del nostro giornale che si sono soffermati sulle problematiche correlate alla formazione in periodo di emergenza COVID-19:
Scarica la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Fonte: Gruppo Errepi Srl