La manomissione del cronotachigrafo o del limatore di velocità sul mezzo aziendale oltre a integrare la violazione dell’art.179 del codice stradale costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art.437 cp.
Si è espressa la Corte di Cassazione in questa sentenza, con riferimento ad un caso di installazione su di un mezzo aziendale di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità, sul rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada nonché sull’applicazione o meno nel caso stesso del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981 secondo il quale, in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, trova applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra. Esclusa l’applicabilità nel caso in esame del principio di specialità, la Corte suprema ha sostenuto che la manomissione di un cronotachigrafo o del limatore di velocità su di un mezzo aziendale oltre ad integrare la violazione dell’art. 179 del codice della strada costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p..
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti del titolare di un’azienda in relazione al delitto di cui all’art. 437 del codice penale, ritenendo che l’installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità su di mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 del codice della strada.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello ha chiesto alla Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza adducendo come motivazione una erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo sul quale è stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall’imputato. Il difensore dell’imputato, da parte sua, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione dell’assistito sulla base della considerazione che lo stesso non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell’impresa titolare dell’automezzo.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. La stessa ha messo in evidenza che la questione di cui è stata investita riguardava il rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada e l’applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722).
Nel caso in esame, ha così proseguito la suprema Corte, è stato contestato all’imputato, quale titolare della ditta, di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto da far sussistere il requisito richiesto dalla norma incriminatrice. Secondo la stessa il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437 comma secondo del codice penale, una circostanza aggravante. A ciò, ha precisato la Sez. I, c’è da aggiungere che il reato del codice penale è punito esclusivamente a titolo di dolo mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.
I destinatari e le condotte delle due disposizioni, ha fatto notare altresì la suprema Corte, sono diversi, in quanto l’art. 437 del codice penale punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l’art. 179 del codice della strada solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto... che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Secondo la Sez. I, inoltre, la violazione del codice della strada in esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo", mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali", rispetto al delitto di cui all’art. 437 del codice penale. per cui la stessa ha ritenuto applicabili nel caso in esame entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 del codice penale, infatti, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 del codice della strada e da ravvisare al più una mera interferenza.
Ne consegue, ha così concluso la suprema Corte, che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981 e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 del codice della strada, dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di provenienza perché proceda a nuovo giudizio.
RFId è sostanzialmente un sistema di comunicazione e quindi di riconoscimento basato sulla radiofrequenza.
Un sistema differente sia dal codice a barre che dalla banda magnetica e che ha come peculiarità quelle di consentire identificazioni univoche; poter essere utilizzato in forme diverse, rivestimenti, esposizione ad agenti atmosferici; essere letto a distanze maggiori rispetto agli altri citati sistemi di riconoscimento.
Il sistema è basato su tre componenti:
- Tag, trasmettitore-ricevitore;
- Reader che riceve informazioni e interroga i Tag;
- Management system.
I Tag possono essere attivi, passivi, semi-passivi; possono supportare tipi di memoria differenti; la capacità di trasmissione dipende sia dal tipo di Tag che dalla frequenza utilizzata per la comunicazione con il Reader e dalla potenza massima irradiata dal Reader stesso.
“Il Reader e i Tag e devono comunicare tra loro facilmente e senza disturbare altri sistemi radio o elettrici.
Allo scopo per ogni applicazione sono definiti i protocolli di comunicazione, cioè una serie di documenti normativi che descrivono tutti gli aspetti tecnici necessari per il processo di comunicazione, soprattutto quando l’applicazione richiede che dispositivi di fabbricanti diversi possano interoperare”.
Di seguito alcune fra le possibili applicazioni negli ambienti di lavoro con lo scopo di implementare e migliorare la gestione della sicurezza e della prevenzione.
Ad esempio come barriera immateriale per il passaggio di persone, oggetti, macchine.
Queste le tipologie di utilizzo analizzate:
Uso in applicazioni di sicurezza;
Uso come blocco di sicurezza aggiuntivo;
Uso come interblocco di sicurezza;
Uso come chiave di accesso ad un cantiere;
Uso per la localizzazione dei lavoratori;
Uso come DPI aggiuntivo;
Uso come inventario di sicurezza;
Rilevazione dei parametri ambientali.
Una "visita all'insegna della gioia e della pace", e non un "evento blindato" per Milano e Monza. Questo il messaggio delle istituzioni milanesi a un mese dalla visita di papa Francesco il 25 marzo. Durante un incontro in Curia, sono state annunciate le ultime decisioni in vista delle 12 ore che il Pontefice trascorrerà fra Milano e Monza. Si prevede l'afflusso di 600mila fedeli soprattutto al parco di Monza dove alle 15 si terrà la messa di Bergoglio.
Il traffico sarà bloccato in una vasta porzione delle province di Monza e Milano per evitare che si crei un ingorgo di auto, ma ci saranno 408 treni fra cui molti treni speciali con biglietti scontati e riduzioni per comitive, circa 3mila pullman e l'invito a tutti è a raggiungere il luogo della celebrazione a piedi o in bici. Una visita che costa oltre 3 milioni e 235mila euro, fondi che servono per il coordinamento dei volontari e delle parrocchie, oltre che degli accompagnatori di disabili e anziani, per le comunicazioni, per i servizi igienici e le altre strutture, impianti di servizio, le per i materiali che verranno distribuiti ai fedeli prima e dopo la messa. Costi sono previsti anche per le tappe che il Papa farà alle case bianche di via Salomone e allo stadio di San Siro, oltre che per il palco della messa lungo 80 metri che, da solo, costa 1 milione e 300mila euro, con impianti video da 300mila euro. Sponsorizzazioni e contributi arrivano da privati come la Fondazione Cariplo e altri enti e istituti bancari.
Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha illustrato il piano dedicato alla sicurezza sanitaria "safety" con 106 squadre di medici e infermieri, quattro presidi sanitari, 1.400 volontari a Milano e altri 1.300 a Monza. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha insistito molto sul carattere gioioso della visita per cui sono mobilitati già 3.600 volontari. "Nello spirito del magistero di Francesco durante la visita sarà garantita la sicurezza di tutti ma si tratterà di una giornata anche naturale, interpretando lo spirito degli insegnamenti del Santo Padre". Una visita che verrà contrassegnata anche da alcune iniziative speciali, come quella della Fondazione Cariplo che per l'occasione ha stanziato 12 milioni per un piano di aiuti a favore di 13mila bambini poveri che a Milano soffrono la fame e non mangiano il dovuto, in collaborazione con Intesa San Paolo e fondazione Vismara.
Abbiamo fatto una serie di incontri per quest'evento che attirerà circa 600mila persone fra Milano e Monza, quindi chiaro che qualche disagio ci sarà - ha detto la prefetta Luciana Lamorgese - ma a fronte della gioia di avere qui il Papa tutto sarà superato. Concreti risultati di questi incontri ci sono già e abbiamo già deciso di fare centro coordinamento unico in via Drago per monitorare e gestire la visita e ridurre rischi per incolumità personale. E' una struttura già organizzata e testata durante Expo con software all'avanguardia "cruscotto delle emergenze" realizzato dalla Regione che permette di pubblicare online dati aggiornati con informazioni note alle rispettive sale operative per esempio situazione dei treni, del traffico, della meteo visto che fedeli dovranno raggiungere a piedi il luogo della messa. Anche il Comune di Milano ha messo a disposizione un'altra piattaforma. Avremo 1.400 volontari della protezione civile e i 1.800 della Curia. Chiederemo l'integrazione delle forze di polizia raggiungendo circa 1.600 agenti con i rinforzi da Roma". Sarà un evento che si "dovrà svolgere in tutta sicurezza ma in gioia, non un evento blindato, ma non ci sarà bisogno di blindare Monza e Milano, visto che il Papa viene per portare un messaggio di pace in questo momento complicato".
"Siamo pronti ad accogliere il Papa", ha detto Roberto Scannagatti, sindaco di Monza, "con la consapevolezza che questa è un'occasione importante e straordinaria. Sentiamo peso e responsabilità perché questo possa avvenire nel modo più sicuro. Il Comune è attivato per tutti gli aspetti della mobilità perché ci saranno centinaia di migliaia di persone, ma noi siamo abituati all'organizzazione di altri grandi eventi che ci fanno pensare di essere pronti. Monza sarà raggiungibile con bus e treni, ma invitiamo a raggiungerci in bici dalla Brianza e a piedi: per i cittadini non sarà città blindata ma aperta a tutti i pellegrini. La messa nel parco ha un valore simbolico perché nel magistero di Francesco il tema ecologico è fondamentale. Faremo di tutto per garantire la sostenibilità ambientale".
Il prefetto di Monza ha aggiunto che la massima sinergia fra le istituzioni garantirà l'efficienza di tutti i piani per l'accoglienza dei fedeli: "Abbiamo la massima attenzione agli aspetti della sicurezza - dice Giovanna Vilasi -. C'è un piano di mobilità condivisa, cercando di ridurre il più possibile i percorsi da fare a piedi, compatibilmente con l'arrivo di tanti bus in città. Ovviamente però sia nell'afflusso che nel deflusso ci saranno dei rallentamenti per entrare dai varchi nel parco di Monza che è enorme".
L’arcivescovo Angelo Scola ha esortato tutti ad avere “grande gratitudine per questa visita che dimostra il riconoscimento del valore che queste nostre terre stanno acquisendo”. Facendo riferimento all’Evangeli gaudium, Scola ha ricordato che per Francesco “l’essenziale è la semplicità della Chiesa e la fede che consente quella ripresa così necessaria nella vita quotidiana, Francesco viene a Milano per ricordarci quello che conta veramente nella vita. Per questo bisogna sentire questa visita come uno stimolo ad avere uno stile di testimonianza e di giocarsi in prima persona. Quello di Francesco con la sua cultura dell’incontro suscita molta simpatia anche perché la sua azione unisce gesti, esempi, cultura ispirata alla sua terra e insegnamento. Anche qui a Milano - ha proseguito Scola - è fondamentale accogliere questo stile, in una visita che è molto importante anche per il ruolo di grande metropoli che Milano sta diventando per l’Italia e per l’Europa. Serve un’apertura universale, facendo della città un luogo di incontri di popoli e di culture, una missione che sarà accentuata nei prossimi due o tre decenni".
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