Pare ci sia una tecnologia, finanziata dal governo cinese, che accoppiata a un'intelligenza artificiale permette di tenere sotto controllo lo stato emotivo dei lavoratori.
Lo scandalo Facebook / Cambridge Analytica potrebbe essere surclassato da un nuovo e più eclatante datagate, rivelato dal sito di informazione cinese South China Morning Post.
Secondo quanto riportato online da Stephen Chen, il governo di Pechino avrebbe messo a punto una tecnologia che, tramite l'analisi delle onde cerebrali, permetterebbe il monitoraggio da remoto degli stati d'animo delle persone.
Il sistema consentirebbe cioè alle aziende di intercettare gli stati di stress, depressione o affaticamento dei propri dipendenti e modificare le condizioni di lavoro in modo da ottimizzare i flussi produzione.
La tecnologia, studiata e realizzata dal gigante dell'elettronica Hangzhou Zhongheng Electric grazie a ingenti investimenti pubblici, utilizzerebbe speciali sensori annegati nel tessuto di cappelli e cuffiette indossate dai lavoratori: i dati raccolti verrebbero trasmessi in modalità wireless a un sistema di intelligenza artificiale che, in base allo stato mentale delle persone, riorganizzerebbe in tempo reale la lunghezza e la frequenza delle pause.
Secondo quanto riportato dal giornale online, il monitoraggio emotivo sarebbe già in uso da parte di diverse aziende private ed enti governativi tra cui la polizia, l'esercito, il personale delle ferrovie.
Zhao Binjian, manager di un'impresa specializzata nella logistica, spiega a Stephen Chen come la sua azienda, grazie a questa tecnologia, sia riuscita a ridurre gli errori commessi dai dipendenti, aumentando l'efficienza complessiva.
La validità e i risulitati del sistema di monitoraggio emotivo sono confermati da Jin Jia, professore di scienze cognitive all'università di Ningbo (Zhejiang, Cina), secondo il quale "un lavoratore in balia delle proprie emozioni mette a rischio la produttività dell'azienda" e, in alcuni casi, anche la sicurezza propria e degli altri.
Ecco perché tra i principali utilizzatori di questo speciale sistema di controllo ci sarebbe anche la società che gestisce la linea ferroviaria ad alta velocità Pechino-Shangai, una delle più trafficate al mondo, dove un errore umano può essere catastrofico.
Secondo quanto riportato dal giornale, i lavoratori non hanno preso benissimo questa novità, ma in Cina non ci sono leggi che limitano il datore di lavoro nell'imporre strumenti di questo tipo.
Funziona o è propaganda?
Gli scienziati del MIT sono scettici: un elettroencefalogramma così superficiale - affermano in un comunicato ad hoc - come quello che può essere effettuato indossando un cappellino, può raccogliere davvero poche informazioni. E comunque la correlazione tra questi segnali e gli stati emotivi delle persone è ancora poco chiara e in gran parte da dimostrare.
Per gli americani è insomma l'ennesima boutade del governo di Pechino per posizionare il Paese tra i più evoluti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tenologie. Se così fosse, sarebbe un sollievo: perché se il controllo emotivo funzionasse per davvero, metterebbe in mano ai "padroni" (per usare un vecchio e dimenticato appellativo) un potere enorme e fuori controllo.
FONTE: Focus.it
Le indicazioni generali per la sicurezza dei carrelli elevatori
Si indica che i carrelli elevatori possono essere tipo elettrico (funzionano mediante motori elettrici alimentati da batterie) o con motore a combustione interna e che nella scelta dei carrelli, “si deve tener conto del fatto che i carrelli con motore a combustione interna trasportano combustibile infiammabile, emettono gas di scarico contenenti sostanze tossiche e possono emettere rumori fastidiosi”.
In particolare tutti i carrelli elevatori con motore a combustione interna devono: “avere un efficiente sistema di scarico dotato di silenziatore e, se necessario di filtro di depurazione;
essere dotati di estintore”.
Alcune indicazioni per la sicurezza degli operatori:
- “le forche dei carrelli elevatori devono essere progettate in modo tale che non possano sganciarsi accidentalmente o che si spostino lateralmente quando sono in funzione. Le forche di un carrello sono accessori di sollevamento e devono essere, pertanto, sottoposte a collaudi e certificate prima della loro messa in servizio;
- i carrelli devono essere dotati di dispositivi automatici che permettano di rallentare il movimento verso l’alto delle forche, e il movimento verso il basso, a meno che il movimento di discesa delle forche non sia motorizzato;
- tutti i punti che possano rappresentare un rischio per l’incolumità dell’operatore (pericolo di schiacciamento degli arti, agganciamento in ingranaggi, taglio) devono essere adeguatamente protetti”;
- tutti i carrelli elevatori devono essere dotati di: un clacson idoneo, un dispositivo di segnalazione acustica che entri automaticamente in funzione durante le manovre in retromarcia, due fari anteriori, due fanali posteriori, luci di posizione e catarifrangenti”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi diverse indicazioni ulteriori sui fari, sui catarifrangenti e sull’importanza di adeguati fari e luci di servizio.
Altre indicazioni:
- “tutti i carrelli con cabina chiusa devono essere dotati di uno o due specchietti retrovisori;
- tutti i carrelli devono prevedere un sistema di ritenuta ( cintura di sicurezza) in grado di impedire, in caso di ribaltamento laterale del veicolo, che l’operatore sia sbalzato fuori o rimanga intrappolato dal tetto di protezione;
- le postazioni di guida di tutti i carrelli devono essere dotate di sedili a sospensione imbottiti per limitare le sollecitazioni conseguenti a carichi dinamici ed impedire lo schiacciamento delle vertebre dell’operatore. I sedili più adatti devono avere degli schienali che offrano un buon sostegno all’operatore, senza limitarne il campo visivo della parte posteriore del carrello;
- i carrelli elevatori a forche devono essere dotati di protezione, sufficientemente solida da proteggere, per quanto possibile, l’operatore dalla caduta di oggetti dall’alto. In alcuni casi, può essere necessario prevedere un’ulteriore protezione contro la caduta di piccoli oggetti dall’alto, quale ad esempio una lastra di metallo solida o perforata;
- tutti i carrelli devono essere marcati con il/i relativo/i carico/i di utilizzazione ammissibile e baricentro del carico. La targhetta del carrello deve indicare il carico di utilizzazione ammissibile per differenti posizioni del baricentro e altezze di sollevamento”.
Il documento di ImpresaSicura si sofferma anche sul colore dei mezzi, sul contenuto della targa per carrello elevatore e riporta precise indicazioni per le procedure di guida.
Procedure di guida dei carrelli elevatori
Il documento indica che i carrelli elevatori devono essere guidati:
- rispettando una velocità di sicurezza che non sia superiore a 25 Km/h;
- utilizzando la cintura di sicurezza del sedile;
- con le forche o altri accessori per il sollevamento completamente abbassati quando il carrello è parcheggiato;
- da personale adeguatamente formato allo scopo e personale con idoneità sanitaria alla mansione specifica.
Inoltre prima di iniziare il lavoro il carrellista deve fare alcuni controlli e verifiche:
- se si tratta di un mezzo con gomme pneumatiche, controllare che esse siano in buone condizioni e opportunamente gonfiate;
- assicurarsi che le forche siano correttamente posizionate e agganciate alla piastra porta forche;
- controllare che sui carrelli termici ci sia carburante e l’antigelo durante la stagione invernale;
- verificare il livello dell’olio nei vari organi e che il filtro dell’aria sia perfettamente pulito;
- controllare che sui carrelli elettrici la batteria sia caricata e sistemata;
- controllare il buono stato dei freni, l’efficienza del freno a mano e che non ci sia alcun rumore anomalo nella parte meccanica.
I divieti per i carrelli elevatori
Secondo il documento i carrelli elevatori non devono essere:
guidati:
- senza autorizzazione;
- su percorsi che non siano stati precedentemente approvati;
- con carichi che non rispettino gli standard di sicurezza;
- frenati bruscamente se non necessario e guidati in maniera pericolosa;
utilizzati per:
- sollevare carichi oltre il carico massimo ammissibile;
- sollevare un carico poco bilanciato;
- sollevare un carico utilizzando un solo braccio della forca;
- circolare con le forche sollevate oltre un’altezza nominale di 150mm, con o senza carico;
- trasportare persone, se non con carrelli specificatamente adibiti a tale scopo, sui rimorchi con o senza freni, sugli attacchi, o sulle forche;
- trainare o spingere un vagone o un altro veicolo, se non con carrelli specificatamente adibiti a tale scopo, a meno che non venga utilizzato un sistema sicuro progettato da una persona competente;
- depositare merci metalliche in punti da cui potrebbero cadere sulle batterie dei carrelli elettrici;
- lasciati su vie di circolazione;
- lasciati incustoditi con la chiave di accensione inserita.
Inoltre è necessario prestare la massima attenzione alla guida di un carrello:
- su terreno scivoloso;
- in aree in cui sia presente materiale di scarto;
- nei pressi o in corrispondenza di passaggi utilizzati dal personale;
- nel girare dietro angoli dove la visibilità sia fortemente ridotta;
- in posti con altezza libera generalmente limitata;
- su passerelle, su fossi o altri spazi aperti.
Il carrello elevatore e le manovre di accatastamento
ImpresaSicura segnala che nelle manovre di accatastamento:
- il carrello deve essere lentamente avvicinato alla catasta, con il montante inclinato all’indietro
- quando il carrello si trova sufficientemente vicino e di fronte alla catasta, i freni devono essere azionati e le forche sollevate fino a superare leggermente l’altezza dell’accatastamento;
- quando il carico si trova in corrispondenza della catasta, i freni devono essere di nuovo azionati, il montante portato in posizione verticale e il carico depositato;
- una volta ben posizionato il carico sulla pila, le forche devono essere tirate indietro (se necessario spostando leggermente il montante in avanti) allontanando il carrello dalla catasta;
- le forche devono essere abbassate in posizione di trasporto.
Mentre nelle manovre di disaccatastamento:
- il carrello deve essere avvicinato alla catasta arrestandolo quando le estremità delle forche sono a circa 300 mm dalla catasta;
- l’operatore deve controllare che i bracci della forca siano posizionati ad una distanza adeguata e che il carico non superi la portata massima ammissibile del carrello;
- una volta portate le forche all’altezza desiderata e il montante in posizione verticale o leggermente inclinato in avanti, il carrello deve essere spostato in avanti fino a che i talloni delle forche non vengano in contatto con il carico e i freni azionati;
- le forche devono essere sufficientemente sollevate per estrarre il carico dalla catasta e il montante leggermente inclinato all’indietro. Assicurarsi che durante l’operazione non vengano mossi altri carichi della catasta;
- l’operatore deve assicurarsi che il percorso da effettuare sia libero e deve sufficientemente indietreggiare con il carrello per allontanarlo dalla catasta e liberare velocemente l’area;
- il carico deve essere abbassato in posizione di trasporto, il montante inclinato completamente all’indietro e il carrello allontanato con cautela”.

La formazione del carrellista
Il documento, che riporta indicazioni anche sulle parti soggette ad usura (funi, catene) e sulla necessità di controlli e verifiche periodiche dei carrelli elevatori, si sofferma anche sulla formazione per il personale addetto all’uso dei carrelli elevatori.
Ad esempio, si sottolinea che il carrello elevatore è classificato come “attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari” e il Datore di Lavoro dovrà far sì che tutti gli “addetti incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e formazione e un addestramento adeguati” con riferimento a quanto indicato nell’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che ha regolato durata, modalità di erogazione e contenuti della formazione.
Ricordiamo in conclusione che se la durata minima del corso è di 12 ore (modulo giuridico, modulo tecnico e modulo pratico), tale formazione “può essere implementata con altri 3 moduli pratici:
Modulo pratico carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore);
Modulo pratico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore);
Modulo pratico carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)”.
FONTE: PUNTOSICURO
Negli ultimi mesi anche la vostra casella di e-mail avrà sicuramente ricevuto molteplici segnalazioni, con relative offerte di corsi e di consulenze specifiche, in merito alla imminente entrata in vigore, dal 25 maggio p.v., del GDPR (in italiano è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) che detta nuove e più stringenti regole sulla protezione dei dati (Privacy).
In effetti da tale data diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il Regolamento UE 2016/679) Il 24 maggio 2016.
Nessuna azienda può ritenersi esclusa da tale nuova normativa, anche se i livelli di applicazione operativa – quindi di impegno in termini di tempi e di costi - variano sensibilmente da azienda ad azienda in funzione delle tipologie
dei dati dalla stessa trattati.
Pur non rientrando, tale peculiare argomento, fra quelli di nostra specifica competenza e non occupandocene noi in maniera diretta, visto che qualche richiesta in merito ci è però giunta negli ultimi giorni, abbiamo attivato una
partnership con altra struttura specialistica di nostra fiducia, al fine di garantire a chi ne avesse ancora bisogno una assistenza adeguata e convenzionata in tale materia.
Qualora non vi aveste già provveduto nel passato e vi servisse pertanto un supporto specialistico, saremo quindi ben lieti di assistervi coinvolgendo direttamente il nostro Partner ed assistendolo con tutto il nostro supporto derivante
dalla buona conoscenza della vostra azienda al fine di snellire ogni attività necessaria.
Cordiali saluti
La Direzione
La nuova ISO 45001 “Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro” sostituisce lo Standard BS OHSAS 18001 finora in uso per l’implementazione dei Sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le organizzazioni avranno tempo fino al 12 marzo 2021 per effettuare il passaggio alla nuova versione: a partire da tale data i certificati rilasciati secondo il vecchio standard non saranno più validi.
Sarà, tuttavia, possibile ottenere la certificazione secondo il vecchio standard per tutto il triennio in corso, ma i certificati scadranno comunque a settembre 2021.
Nel settembre 2015 la ISO (International Organization for Standardization) ha già pubblicato le nuove revisioni delle norme UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” ed UNI EN ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso” ed è attualmente in corso in corso il triennio di transizione per l’adeguamento alla nuova versione della Norma che scadrà a settembre 2018.
Come per gli ambiti qualità ed ambiente, anche la ISO 45001 propone la medesima struttura definita HIGH LEVEL STRUCTURE (in italiano “Struttura di livello superiore”) individuata da medesimi titoli, punti della norma e identici termini e definizioni, al fine di promuovere l’integrazione sul piano applicativo dei diversi standard.
Un approccio integrato alla gestione di Qualità, Ambiente e Sicurezza presenta, infatti, una serie di vantaggi in termini di ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane nonché di efficienza dal punto di vista gestionale dell’Organizzazione.
Quali sono i benefici di un sistema integrato?
- Incrementare il livello di soddisfazione dei Clienti assicurando la qualità dei prodotti/servizi forniti
- Impegnarsi nel potenziamento delle prestazioni ambientali
- Ridurre i rischi per la salute aumentando la sicurezza dei lavoratori
Quali i principali cambiamenti?
Come per la Qualità e l’Ambiente, l’analisi del Contesto dell’Organizzazione è un punto di partenza fondamentale per l’implementazione di un modello teso a prendere in considerazione il contesto complessivo in cui l’organizzazione opera per orientare i propri sforzi sugli aspetti sia interni che esterni che impattano sulla sicurezza dei lavoratori.
Rafforzamento del concetto di leadership e responsabilità assegnando al top management la leadership e l’impegno nel gestire la salute e la sicurezza sul lavoro.
Approfondimento dell’ANALISI DEI RISCHI quale strumento principale per eliminare o minimizzare i rischi associati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Per informazioni, contattaci senza impegno:
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2018 "Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido".
Il decreto riporta indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa sicurezza antincendio di scuole e asili nido “preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento” sia per la scadenza prorogata prevista dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, sia per quella da Regola tecnica asili nido introdotta dal decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.
Le indicazioni prioritarie per gli edifici scolastici sono raccolte nell’articolo 2: “le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale ( decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 Ndr), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale”.
Potranno essere eseguite in alternativa attraverso il Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice prevenzione incendi) così come integrato dal Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 norme tecniche attività scolastiche. Tutto ciò tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e la totale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992.
L’articolo 3 interessa gli asili nido. In questo caso le indicazioni programmatiche derivano dalla regola tecnica asili nido decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 art.6 lettera a, secondo tre priorità:
“a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto”.
Resta ferma ogni disposizione in materia prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.
FONTE: Gazzetta Ufficiale n.74 29 marzo 2018 Decreto Ministero Interno 21 marzo 2018