Gruppo Errepi Srl segnala che con circolare del 16 Febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale Lavoro ha specificato, in relazione ai nuovi obblighi formativi previsti dalla L.215/2021, quanto segue:
1. OBBLIGHI NORMATIVI DATORE DI LAVORO
Le nuove disposizioni individuano, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Per questo caso la circolare in oggetto chiarisce che, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Obblighi formativi: dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti le nuove norme dispongono una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza (che adotterà un nuovo Accordo entro il 30 Giugno 2022).
Preposti
Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Al riguardo la circolare del INL chiarisce che:
• In attesa del nuovo Accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non vengono meno gli obblighi formativi a carico dei preposti.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle recenti modifiche.
• I nuovi requisiti formativi della “adeguatezza e specificità” della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti (adeguatezza e specificità) andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
2. PRESCRIZIONE D.Lgs. n. 758/1994
In chiusura la circolare chiarisce che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.
Pertanto i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (cioè non potranno costituire illecito sanzionabile a mezzo di procedimento prescrittivo ex D.Lgs. 758/1994).
3. ADDESTRAMENTO
La Circolare in oggetto chiarisce che le nuove norme dispongono che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si tratta di disposizioni che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
La Circolare riferisce che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Tecnologie d'Impresa
Tuttavia, “la prolungata posizione da seduti e uno stile di vita sedentario uniti alla scarsa ergonomia della postazione di lavoro e all’isolamento sociale dai colleghi possono comportare conseguenze sulla salute dei lavoratori e contribuire all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi muscolo-scheletrici (DMS)”. E i disturbi associati al telelavoro possono colpire, ad esempio, “la zona lombare, il collo, le spalle, le braccia, le mani e i polsi e derivano dalla combinazione di diversi fattori tra cui ergonomici, organizzativi, ambientali e psicosociali”.
A fornire queste informazioni e ad indicare vari documenti e schede utili è una sezione web della campagna europea dedicata proprio al telelavoro.
Una delle schede presentate nella sezione – scheda intitolata “Preventing musculoskeletal disorders when teleworking” (Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici nel telelavoro) - ricorda che lavorare da casa presenta alcuni vantaggi, ma porta anche al mantenimento più prolungato della posizione seduta, all’isolamento sociale dai colleghi e alla difficoltà a disconnettersi.

La scheda informativa spiega i motivi per cui questi fattori di rischio possono influire sulla salute dei telelavoratori e contribuire all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi muscoloscheletrici.
La scheda riporta anche vari suggerimenti ai lavoratori e ai datori di lavoro per creare postazioni di lavoro da casa confortevoli e salutari (Optimise workstation ergonomics and environment) e consigli su come restare attivi durante la giornata di telelavoro (Keep moving!).
Per sottolineare ancora che il telelavoro, se non è gestito correttamente, può avere ripercussioni sulla salute dei lavoratori con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici, possiamo fare riferimento ad una presentazione in Powerpoint dal titolo “Musculoskeletal disorders related to telework – Tips for teleworkers” (Disturbi muscoloscheletrici legati al telelavoro – Suggerimenti per i telelavoratori).
Il documento, in inglese, esamina il tema del telelavoro domiciliare e chiarisce perché dovrebbe essere parte del processo di valutazione dei rischi di ogni datore di lavoro. Sono anche descritti i principali fattori di rischio di DMS e le misure preventive per affrontarli.
Ad esempio riguardo all’ergonomia della postazione di lavoro e alle posture del corpo si indica che il lavoro al computer comporta movimenti ripetitivi che vengono eseguiti principalmente in una posizione statica, generalmente seduta. E questo può portare a DMS specialmente in situazioni scarsamente ergonomiche e in mancanza di interruzioni periodiche.
Si segnala anche che molti telelavoratori utilizzano computer portatili e postazioni di lavoro domestiche improvvisate, che si traducono in posture del corpo non neutre e, di conseguenza, in un aumento dei disturbi muscoloscheletrici. E a favorire carichi muscolari negativi ci sono anche la posizione inappropriata dello schermo, della tastiera o del mouse e la mancanza di supporti per gli avambracci.
Concludiamo con un po’ di informazioni su valutazione del rischio e liste di controllo.
Nella sezione OSH-WIKI “Risk assessment and telework – checklist” si sottolinea che una valutazione del rischio multifattoriale, dal punto di vista del telelavoratore e del datore di lavoro, è il primo passo necessario per identificare i fattori di rischio legati al telelavoro.
Quale può essere il modo migliore per eseguire la valutazione del rischio da telelavoro domiciliare? Viene presentata, a questo proposito, una lista di controllo in inglese – “A general, non-exhaustive checklist to assess risks while teleworking” - che aiuta a identificare i rischi e le potenziali misure di prevenzione per i lavoratori a distanza.
Nella sezione OSH-WIKI si ricorda che la checklist aiuta a identificare i pericoli e le potenziali misure di prevenzione e fa parte del processo di valutazione del rischio. Una lista di controllo, che non ha lo scopo di coprire tutti i rischi di ogni luogo di lavoro, garantisce che la valutazione sia sistematica e coerente: è solo un primo passo nell'effettuare una valutazione del rischio.
Infatti potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni per valutare rischi più complessi e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario l'aiuto di un esperto.
È poi importante tenere conto anche delle interazioni tra i diversi rischi identificati e verificare che qualsiasi misura volta a ridurre l'esposizione a un fattore di rischio non aumenti il rischio di esposizione ad altri fattori.
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Preventing musculoskeletal disorders when teleworking”, scheda informativa in lingua inglese, documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PDF, 919 kB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Musculoskeletal disorders related to telework – Tips for teleworkers”, documento powerpoint in lingua inglese, materiale correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PPT, 1.30 MB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Musculoskeletal disorders in workers with multiple sclerosis: a task-oriented view”, discussion paper in lingua inglese, a cura di Benedetta Persechino, Giuliana Buresti, Sergio Iavicoli (Inail), Mario A. Battaglia, Paolo Bandiera, Giampaolo Brichetto, Grazia Rocca, Tommaso Manacorda (FISM), documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PDF, 980 kB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Osh-Wiki, “ A general, non-exhaustive checklist to assess risks while teleworking”, Checklist - Teleworking in lingua inglese, (formato PDF, 287 kB).
Fonte: Puntosicuro
Ricordiamo che, a decorre da domani Martedi 15/02/2022 fino al prossimo 15/06/2022 (o nuova data eventualmente stabilita in base all'andamento dei contagi), entra in vigore l'obbligo di dotazione di Green Pass rafforzato per i Lavoratori over 50 al fine di accedere ai luoghi di lavoro.
Per green pass rafforzato si intende quello rilasciato a seguito di vaccinazione o per guariarigione da Covid19.
I controlli potranno essere effettuati con le medesime modalità utilizzate finora, ossia utilizzando l'app Verifica C-19 con modalità a campione o singolarmente ad ogni lavoratore.
Rimane sempre la possibilità di rilascio, su volontà e libera iniziativa del lavoratore, di copia del certificato verde.
Le conseguenze in cui incorre il lavoratore over 50 sprovvisto di questa spoecifica tipologia di green pass, è la considerazione quale "assente ingiustificato" con sospensione di qualsiasi retribuzione.
Il datore di lavoro potrà sostituire il dipendente assente in tal senso, assumendo a tempo determinato un altro soggetto per una durata massima di 10 giorni prorogabili più volte di 10 giorni in 10 giorni. In ogni caso, il lavoratore assente ingiustificato, non potrà incorrere in sanzioni disciplinari legate a tale motivazione.
Invitiamo, pertanto, a uniformarsi con tale normativa ed implementare i controlli in tal senso.
Gruppo Errepi Srl
Influencer e Responsabili Sicurezza sono più simili di quanto si possa pensare ma procediamo con ordine e partiamo da un concetto molto spesso dimenticato da chi si occupa di Sicurezza: la semplicità.
A pensarci bene il mondo della formazione al Safety, non è poi tanto diverso da quello degli influencer: ogni giorno moltissimi addetti e responsabili della sicurezza tentano disperatamente di coinvolgere e catturare l’attenzione dei lavoratori spesso con scarsi risultati.
Perché?
Perché la sicurezza è un argomento complesso, ricco di norme, regolamenti e tecnicismi non sempre alla portata di tutti.
Perchè la sicurezza spesso viene considerata come poco importante se paragonata alla produttività, anzi quasi un ostacolo.
Il guaio però è che, anziché alleggerire la cosa e rendere la sicurezza un momento coinvolgente e divertente, si fa l’esatto contrario facendola percepire come una materia pesante.
Quante ore vengono passate a parlare noiosamente di Leggi e sigle utili solo a far passare la voglia di chi ci ascolta?
Se una cosa non la rendi semplice non può diventare motivante per questo occorre: S-E-M-P-L-I-F-I-C-A-R-E.
Utilizzare la semplicità nel fare Sicurezza significa: evitare le classiche spiegazioni noiose durante le riunioni ma ridurre i concetti all’essenza utilizzando slide con immagini e testi chiari e brevi; usare un linguaggio chiaro e alla portata di tutti evitando tecnicismi e sigle incomprensibili; rendere agevole l’utilizzo e l’approvvigionamento dei DPI posizionandoli in luoghi strategici; spezzettare le operazioni complesse in sotto-operazioni da spiegare passo passo. Anche le informazioni più difficili possono infatti essere trasmesse per livelli di difficoltà crescenti; sfruttare colori accesi e testi ben leggibili per le comunicazioni sul campo, nelle bacheche e vicino ai macchinari o ai punti di maggiore pericolo.
Certo, non sempre si semplificano le cose in qualche minuto, ma è la vera chiave per coinvolgere i lavoratori e facilitare l’attenzione verso la Sicurezza nei Luoghi di lavoro.
Ricorda: quando le cose sono complesse il nostro cervello si demotiva più facilmente.
Parlando quindi di semplicità e di come avvicinarci ad essa, ecco qualche utile spunto da poter mettere subito in pratica:
- Le slide che utilizzate nei corsi di formazione sono minimali, chiare e hanno un buon bilanciamento tra testo e immagini?
- Durante le riunioni, semplifichi le informazioni con un’agenda dettagliata a disposizione dei partecipanti?
- Quando parli di sicurezza utilizzi sempre un linguaggio chiaro ed efficace o ti perdi in inutili tecnicismi?
- Nella tua azienda le operazioni per lavorare in sicurezza sono semplificate al massimo?
- Con che frequenza organizzi delle riunioni di snellimento e semplificazione col tuo team?
“Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare.”
Bruno Munari
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.