La notizia offre il pretesto per dare voce al progetto di dare informazione proprio a quelle imprese di piccole e medie dimensioni già attive o a quelle organizzazioni (startup) che, malgrado la contingenza economica, intendono porsi alla ricerca di collocazione sul mercato di prodotti e servizi.
Cominciamo con l’individuazione del datore di lavoro, la figura giuridica considerata:
• sia come soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
• che come soggetto che esercita i poteri di decisionali e di spesa nell’azienda.
In quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, “al momento dell’assunzione del primo dipendente” deve iscriversi agli enti previdenziali.
Deve inoltre iscrivere l’impresa, “in via esclusiva e obbligatoria, con la nuova procedura e il nuovo modello di Comunicazione unica (COMunica) che, oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita IVA) e amministrativi (ad es. inscrizione al registro delle imprese) ha effetto ai fini previdenziali ed assistenziali”.
Dal punto di vista degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la sua individuazione e/o nomina, il datore di lavoro diventa titolare degli obblighi del TU 81/08**.
Nelle Società semplici (hanno per oggetto un’attività economica lucrativa non commerciale) e nelle Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita semplice il datore di lavoro è il socio accomandatario.
Nelle Società di capitali (Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni) la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al presidente del Consiglio di amministrazione o al Consigliere di amministrazione delegato o all’Amministratore unico.
Anche nelle Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
* Per “impresa” si deve intendere l’attività economica svolta dall’imprenditore, mentre per ”azienda”, il complesso dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività dell’impresa.
** l’Art. 2, c. 1, lett. b) del TU 81/08 (leggi edizione Testo Unico maggio 2014) individua il “datore di lavoro” come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione e nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.