Il presente avviso per richiamare l’attenzione sulla prossima scadenza - 11 GENNAIO 2017 - prevista per Lavoratori, Preposti e Dirigenti con formazione pregressa effettuata prima della pubblicazione degli Accordi Stato – Regioni (che risale all’ 11 gennaio 2012).
Leggendo l'articolo troverete alcune indicazioni sui contenuti, modalità organizzative e durata dei corsi di aggiornamento da prevedere per LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI.
Per i soggetti formati dopo l’11 gennaio 2012 il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento coincide con quello della data dell’effettivo completamento del percorso formativo.
Gruppo Errepi Srl vi ricorda pertanto di verificare la situazione della formazione nelle vostre aziende e si rende disponibile per ogni eventuale chiarimento in merito.
Attenzione alla scadenza!
Entro l'11/01/2017 devono aggiornarsi Lavoratori, Preposti e Dirigenti con formazione pregressa effettuata prima della pubblicazione degli Accordi Stato – Regioni (11 gennaio 2012).
DURATA dell’AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai Lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto.
Con riferimento ai Preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai Dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
CONTENUTI DELL’AGGIORNAMENTO
Nei corsi di aggiornamento per Lavoratori/Preposti/Dirigenti non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE e SCADENZE
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in un’ unica sessione formativa oppure in un periodo formativo distribuito nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio).
Al fine di favorire una rapida individuazione dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012.
NB: Per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi la prossima scadenza da considerare è quella dell’ 11 gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento coincide con quello della data dell’effettivo completamento del percorso formativo.