Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità delle successive modificazioni allo stesso accordo.

In base al testo a disposizione il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, da leggere prima, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’ accordo del 26 gennaio 2006.

Come vedremo il nuovo Accordo, del quale se ne fanno i confronti con i precedenti, non è ristretto all’esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.

Di seguito riportiamo i commenti estratti da Puntosicuro:

Titoli di studio ed esoneri

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento. Un giusto riconoscimento per molte lauree ma anche un “regalo” a molti corsi nei quali non vi è nessun esame in materia di salute e sicurezza. Sarebbe stato utile e opportuno semplicemente (come AiFOS aveva suggerito) aggiungere il superamento di un esame in materia di sicurezza. Quanti, infatti, saranno gli studenti che si vedranno esonerati dalla frequenza ai Moduli A e B e affronteranno il Modulo C senza alcuna conoscenza in materia infortunistica?

Che dire poi del penultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo allorquando “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”

Sembra di capire che gli esoneri, non solo dei moduli A e B ma anche C debbano considerarsi con il possesso di un certificato universitario (che cosa è: un certificato di laurea? Un certificato di superamento di un esame? La fotocopia del libretto? Perché si inventano definizioni che prefigurano interpretazioni ed interpelli! Bastava chiedere a qualsiasi segreteria di un corso di laurea.)

A questo punto, pero, nell’ultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo: “Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008” che significa esonero dai moduli A e B.

Come la mettiamo? Delle due l’una...

 Individuazione dei soggetti formatori

Il nuovo Accordo semplifica e chiarisce abbastanza, ma non del tutto, questi aspetti. Vale la pena ricordare come il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 ed il successivo di chiarimento del 5 ottobre 2006 presentavano una lettura tortuosa, ripetitiva, dividendo e suddividendo in soggetti formatori ed ulteriori soggetti formatori. Orbene il comma 4 dell’art. 32 indica con chiarezza quei soggetti che comunemente vengono definiti ope legis.

Il punto 2 dell’Accordo li mette tutti assieme non rendendo sicuramente esercizio di chiarezza anche perché si sono volute dare interpretazioni ed indicazioni sui soggetti formatori ope legis. Orbene tutto è possibile, ma nella chiarezza. Ed in questo caso la confusione ha alimentato la crescita e la fantasia di associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori nonché il proliferare di enti bilaterali dediti al business ed alla vendita di formazione e di e-Learning.

Oltre ad un solo elenco dei soggetti che ne semplifica la lettura, vi sono due chiarimenti importanti.

Per quanto riguarda le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli organismi paritetici viene confermato che possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente. L’avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate) riguarda enti formativi con diversa denominazione, composizione, costituite ad hoc per lo svolgimento della formazione.

Per detti enti - che non sono le associazioni datoriali e dei lavoratori - le azioni formative possono essere svolte se sono “accreditati” alle Regioni. Al riguardo l’Accordo riprende quanto già noto senza entrare nel merito dell’accreditamento che pur riferendosi all’intesa Stato regioni del 20 marzo 2008 viene applicato in maniera differente dalle Regioni.

L’Accordo modifica il punto 1, comma a) dell’ Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei Datori di Lavoro per lo svolgimento dei compiti di Prevenzione e Protezione. Nello specifico nel sistema di accreditamento viene abolita la frase: “in tal caso detti soggetti (enti accreditati) devono comunque dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si trattava di una clausola minima che gli enti accreditati alle Regioni dovessero avere per poter svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza. La sua abolizione conferma come il semplice accreditamento costituisca di per sé titolo per svolgere tale formazione.

 Sull’accreditamento andrebbe aperto un discorso a parte in quanto tale “status” non significa affatto che un ente accreditato possieda i requisiti di capacità sulla formazione in tema di salute e sicurezza ma, piuttosto, i requisiti di spazi, strutture, servizi per le persone diversamente abili. Inoltre, in molte Regioni viene accreditata la sede dell’ente e quindi laddove la formazione avviene in azienda, come prevede l’Accordo del 21 dicembre 2001, l’accreditamento non avrebbe valore!

Un importante chiarimento riguarda la controversa questione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali. Al fine di dare una corretta interpretazione a quanto, un po’ superficialmente il D. Lgs. 81/2008 ha delineato.

Si ricorda come l’art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, e l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 276/2003 definisce enti bilaterali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Il nuovo Accordo ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

    1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
    2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
    3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
    4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

L’Accordo definisce come i suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. Ne consegue che le pseudo associazioni datoriali o di lavoratori costituite in virtù dell’art. 39 del C.C. siano sicuramente valide, sul piano formale, ma non ai fini di essere considerati organismi ope legis. Ne deriva  che le associazioni costituite a livello locale, tra due o più persone, non abbiano nessuna autorizzazione di organizzare corsi in materia di salute e sicurezza!

L’Accordo, al proposito, è semplice e chiaro e chiude, una volta per tutte, la questione.

Requisiti dei docenti

L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, del D.I. del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il requisito sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto (!) nessun requisito del docente.

I Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

I docenti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

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