Continua l'analisi del testo del Regolamento UE 2016/425 sui requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e sulla libera circolazione degli stessi nei Paesi dell’Unione.
Il Capo II dedica spazio agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, i quali, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, “devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II”, – se ne è parlato nell’articolo precedente -; mandatari, importatori, distributori).
Della conformità dei DPI si occupa invece il Capo III (artt. da 14 a 17, sulla dichiarazione di conformità che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II, e sulla marcatura CE), mentre il Capo IV e V includono le disposizioni a proposito della valutazione di conformità, in relazione:
1) alle categorie di rischio dei DPI;
2) alla notifica degli organismi di valutazione delle conformità – da trasmettersi, art. 20, entro il 21 ottobre 2016;
3) alla procedura di notifica.
Per l’art. 25 “Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti … nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti”.
Nell’art 34, invece, il Regolamento dispone che “Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto”.
Della vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione si occupano gli artt. da 37 a 40 (Capo VI) del Regolamento. Ne parleremo in un prossimo articolo.
Questo è il l titolo del Capito VII: Atti delegati e atti di esecuzione, mentre fra le disposizioni transitorie e finali, Capo VIII, ci interessa di segnalare l’art. 45 (Sanzioni) che qui sotto riportiamo.
“1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.
2. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento”.
Sempre nel Capo VIII, (art. 46) si dispone che con l’adozione del Regolamento, la Direttiva 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.