Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Il libretto è disponibile sia in forma cartacea che elettronica, viene conservato dal responsabile dell’impianto che ne cura l’aggiornamento, quello elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente, anch’esso viene aggiornato e messo disposizione degli interessati.

Nelle istruzioni* per la compilazione del libretto si legge che per gli impianti in funzione al 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del Dpr 74/2013, il nuovo libretto sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale”.

Quali le caratteristiche e i contenuti del libretto? “Viene generato dall’installatore che assembla le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata”. A queste si aggiungono altre schede, tutte le volte che si rendono necessari interventi di sostituzione e/o di inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione.

La compilazione iniziale del documento:

  • deve essere effettuata all’atto della prima messa in funzione a cura ella impresa installatrice;
  • deve comprendere i risultati della prima verifica.

Le istruzioni dell’allegato 1 del Dm 10 febbraio 2014 prevedono l’ipotesi di un edificio servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva e che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati. In questo caso sono necessari due libretti di impianto distinti, in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

Per gli impianti già esistenti all’entrata in vigore della nuova norma la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.

Al libretto vanno allegati anche i risultati delle ispezioni previste dall’art. 9 del Dpr74/2013, secondo il quale “ le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza”.

* Le istruzioni costituiscono l’allegato 1 del DM 10 febbraio 2014.
** Art. 11 c. 9 del Dpr n. 412/1993 (i”vecchi” libretti vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto).

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