Un interpello interviene sulla nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le norme che regolano l’istituzione del RLS e le situazioni relative a mandati scaduti o alla mancanza di contrattazione collettiva.
Il Ministero del Lavoro ha offerto più volte sul suo sito chiarimenti sul ruolo, sulla formazione e sulle modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia alcuni dubbi sono ancora rimasti ed infatti la Commissione per gli interpelli (art. 12, D.Lgs. n. 81/2008) è dovuta intervenire recentemente con l’Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014 per rispondere ad un quesito relativo proprio alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’interpello riunisce in realtà due distinte richieste arrivate dall' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB). Nella domanda si indicava che:
- “in seguito al ‘passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico’ si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ‘il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU’;
- l'Amministrazione non ‘riconoscerebbe’ i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina”.
Premesso quanto sopra indicato, l'USB dei Vigili del Fuoco chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se ‘la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati’.
Come spesso avviene negli interpelli, la Commissione premette di rimanere sugli aspetti generali del tema “relativi alla vigente disciplina che regolamenta le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente”. Un interpello che ci permette dunque di ribadire e di riformulare quanto previsto dalla normativa sulla nomina degli RLS.
Secondo la Commissione Le questioni poste devono dunque essere “esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), é volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo”.
Prima di lasciare la parola definitiva alle indicazioni della Commissione, riportiamo interamente l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008, che verrà poi successivamente più volte citato e analizzato in modo dettagliato:
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.