Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che sono alla base degli obblighi formativi del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti, non chiamano mai in causa il RSPP.

Questo è assolutamente logico, poiché il datore di lavoro (ed è un obbligo no delegabile) deve, innanzitutto, istituire il SPP nominando (e quindi scegliendo) il RSPP e gli ASPP che già al momento della nomina devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 34, successivamente dovrà compiere tutti i successivi passi in collaborazione con il SPP.


I compiti del SPP sono stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che al comma 1 lettera a) recita testualmente "proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ...".

Da quanto detto sopra si evince che il datore di lavoro non deve tanto formare il RSPP, ma piuttosto sceglierlo correttamente e con tutti i requisiti del caso; dunque, il datore di lavoro ha 3 possibilità:
1) scegliere un professionista esterno, in tal caso può "macchiarsi" di una culpa in eligendo e questa è un ipotesi che potrebbe essere interpretata come mancata designazione e, quindi, il datore di lavoro rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
2) assolvere in prima persona al ruolo di RSPP, in tal caso se non frequenta gli appositi corsi rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
3) nominare un suo dipendente che abbia le qualità previste, se cosi non fosse ci ritroveremmo nel caso 1.

È necessario precisare che i casi 1 e 3 non sono espressamente previsti dal TU e quindi sono frutto di un processo deduttivo.

Contatto rapido

Contatto rapido