Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.
Il tema della collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione alla sicurezza ha suscitato e stimolato in questi anni richieste di chiarimenti, modifiche normative, precisazioni ministeriali, risposte a interpelli e anche confronti accesi sugli aspetti più controversi come le modalità di collaborazione o l’eventuale sanzionabilità per le aziende non “collaborative”.
Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. 9483 dell’8 giugno 2015, specifica che il Datore di Lavoro deve verificare il possesso dei requisiti da parte dell’organismo paritetico, cui chiede collaborazione, al fine di garantire una formazione sufficiente ed adeguata ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare l'organismo paritetico deve:
1) essere costituito dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del CCNL applicato in azienda;
2) essere presente nel settore di riferimento;
3) essere presente nel territorio dove si svolge l'attività del datore di lavoro.
La nota chiarisce infine che se il datore di lavoro eroga "una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato".