Vi segnaliamo che il D.Lgs. n.81/2015 attuativo del Jobs Act (in vigore dal 25 giugno scorso) ha abrogato il comma 5 dell'art. 3 del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) in cui si stabiliva che, nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione fossero a carico dell'utilizzatore.


Tuttavia, la nuova disciplina (Capo IV del D.Lgs. 81/2015) ribadisce l’obbligo dell’utilizzatore, per tutta la durata della missione, di osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti,fatto salvo l’obbligo del somministratore di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.


Il contratto di somministrazione può tuttavia prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.
Si ricorda inoltre che il contratto di somministrazione è comunque vietato da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gruppo Errepi Srl

 

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