Il recente Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013 che riporta la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono" (vedi notizia di commento in allegato) contiene alcuni importanti riferimenti anche per il settore dell'antincendio.
In particolare, nell'articolo 5 del decreto si stabilisce che entro sei mesi dall'entrata di vigore del provvedimento i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate debbano essere eliminati. I trasgressori saranno puniti con l'arresto sino a 1 anno e l'ammenda sino a € 100.000.
L'art. 13 comma 3, inoltre, ribadisce che le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione debbano essere svolte da aziende che hanno aderito agli Accordi di Programma di cui all'art. 6, comma 5 della L 549/94.
In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è da € 30.000 a € 150.000.