Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere considerato una fotografia immutabile dell’azienda. Deve rappresentare le condizioni effettive nelle quali viene svolto il lavoro e accompagnare l’evoluzione dell’organizzazione.
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione della valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza. Il riesame è previsto anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Quali cambiamenti devono essere valutati
Non tutte le variazioni aziendali hanno automaticamente la stessa rilevanza. È necessario verificare se il cambiamento introduca nuovi pericoli, modifichi l’esposizione dei lavoratori o renda inadeguate le misure di prevenzione già adottate.
Tra le situazioni che richiedono particolare attenzione rientrano:
- introduzione o sostituzione di macchine e attrezzature;
- modifiche del layout, dei reparti, della viabilità o delle aree di stoccaggio;
- impiego di nuove sostanze o miscele;
- variazioni dei processi e delle modalità operative;
- introduzione di nuove mansioni o riorganizzazione dei ruoli;
- aumento dei volumi produttivi o modifica dei turni;
- affidamento di attività a imprese esterne;
- evidenze emerse da infortuni, quasi infortuni o sorveglianza sanitaria.
L’analisi non deve riguardare soltanto le caratteristiche tecniche del cambiamento, ma anche le conseguenze sull’organizzazione, sulle interferenze, sulle competenze necessarie e sulle procedure di lavoro.
Tempi e contenuti dell’aggiornamento
Nei casi previsti dall’articolo 29, le misure di prevenzione devono essere aggiornate immediatamente. Il documento deve essere rielaborato nel termine normativamente indicato di trenta giorni, fermo restando l’obbligo di intervenire senza ritardo sulle eventuali condizioni di rischio.
L’aggiornamento dovrebbe mantenere coerenza tra:
- DVR e valutazioni dei rischi specifici;
- organigramma e incarichi di sicurezza;
- procedure e istruzioni operative;
- formazione e addestramento;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle emergenze;
- manutenzione di impianti e attrezzature;
- dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Il riesame deve essere condotto con il coinvolgimento delle figure aziendali previste dalla normativa e con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Un processo, non un semplice aggiornamento documentale
Modificare una data o aggiungere un allegato non significa avere realmente aggiornato la valutazione dei rischi. Il passaggio decisivo consiste nell’analizzare il cambiamento prima della sua piena attuazione, individuando le misure tecniche, organizzative, procedurali e formative necessarie.
Il DVR diventa così uno strumento di governo aziendale: supporta le decisioni, favorisce la programmazione degli interventi e consente di verificare nel tempo l’efficacia del sistema di prevenzione.
Aspetti da monitorare
Il quadro generale previsto dall’articolo 29 risulta vigente alla data della verifica. Norme tecniche, indicazioni applicative e riferimenti relativi ai singoli rischi possono tuttavia evolvere: ogni aggiornamento deve quindi essere costruito sulle caratteristiche effettive dell’organizzazione e sulle fonti applicabili al caso concreto.
Gruppo Errepi Srl supporta le aziende nel riesame del DVR, nell’analisi preventiva dei cambiamenti e nell’aggiornamento coordinato delle misure di prevenzione.
Fonte: gruppo Errepi Srl