ADR (trasporto merci pericolose su strada): è uscito in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso testo del D.M. 07 agosto 2023
Modifiche rilevanti rispetto ai precedenti testi legislativi portano maggior luce ed attenzione alla figura del Consulente: le novità riguardano le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada.
Le seguenti novità NON sono valide per le merci di classe 7 (radioattivi).
1. PARAMETRI DI ESENZIONE
Sono esenti le imprese succitate che:
- rientrano nei casi previsti dall'ADR;
- utilizzano le Disposizioni Speciali di ADR 3.3 che prevedono esenzione dalla normativa;
- rispettano le condizioni di esenzione per le merci pericolose imballate in quantità limitate (LQ - ADR 3.4) e/o in quantità esenti (EQ - ADR 3.5);
- rispettano le condizioni di esenzione per le merci pericolose in quantità limitate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6) con un limite di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
- trasporti alla rinfusa: solo merci di gruppo di imballaggio III (o categoria di trasporto 3 o 4) con un limite di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, nonché 50 t/anno;
- sono configurate come destinatari finali di tali merci.
Vengono quindi modificati i precedenti limiti, eliminando le 180t/anno e reimpostando i limiti di esenzione.
2. OBBLIGHI PER L'IMPRESA CHE BENEFICIA DELL'ESENZIONE DALLA NOMINA
- tenuta di un registro interno ove annotare le movimentazioni, per ogni anno solare, con i seguenti dati: data, classificazione, identificazione ADR, tipologia di imballaggio, quantitativo netto. Questo registro va conservato per 5 anni;
- verifica puntuale delle condizioni di esenzione;
- formazione costante secondo quanto previsto in ADR 1.3 (formazione biennale), da registrare e conservare per 5 anni;
- in caso di incidente, deve essere redatta una relazione di incidente in conformità ad ADR 1.8.5.4 e deve essere citata la condizione di esenzione dell'impresa.
Fonte: www.valentinaciocchetti.it