Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020.
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza 579 del 10 luglio conferma la ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali a partire da sabato 11 luglio.
Lo svolgimento deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate all’interno dell’Allegato 1 dell’Ordinanza 579, che resteranno valide fino a venerdì 31 luglio 2020.
In particolare, si stabilisce che:
l’accesso alla sede dell’attività sportiva può avvenire soltanto in assenza di sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) al momento dello svolgimento dell’attività e nei tre giorni antecedenti;
all’ingresso deve essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura maggiore di 37.5 °C l’accesso non sarà consentito;
deve essere mantenuto, per almeno 14 giorni, un registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva.
ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO
Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’.
Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.
RIPARTONO DAL 10 LUGLIO
Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all'aperto.
RIPARTONO DALL' 11 LUGLIO
Gli sport di contatto, di squadra e individuali, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato 1 dell’Ordinanza 579.
MISURE DI SICUREZZA ATTENUATE PER:
Centri estivi,
Piscine condominiali,
Rifugi alpinistici ed escursionistici.
L'Ordinanza n. 573 del 29 giugno conferma, fino al 14 luglio, l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Nei cinema, arene, anfiteatri all'aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo svolgimento delle rappresentazioni. Resta comunque obbligatorio portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 573 conferma, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Qui l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 573 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:
Ristorazione
Stabilimenti balneari e spiagge
Attività ricettive e locazioni brevi
Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
Uffici aperti al pubblico
Piscine
Palestre
Manutenzione del verde
Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
Attività fisica all’aperto
Noleggio veicoli e altre attrezzature
Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
Aree giochi per bambini
Circoli culturali e ricreativi
Formazione professionale
Spettacoli
Parchi tematici, faunistici e di divertimento
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Professioni della montagna
Guide turistiche
Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
Strutture termali e centri benessere
Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
Discoteche e sale da ballo
Sport di contatto e squadra.
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 573 e dall' Ordinanza regionale n. 579, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Le misure di sicurezza previste dall’Ordinanza regionale n. 538 relative al trasporto pubblico cessano di essere valide dal 22 giugno 2020, così come disposto dalla Ordinanza n. 569 firmata dal presidente Attilio Fontana il 19 giugno 2020. Restano comunque efficaci le disposizioni nazionali vigenti nel settore dei trasporti e della logistica e in materia di trasporto pubblico.