Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto Dirigenziale n.215 del 12/12/2016 "Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi", pubblicato in gazzetta ufficiale, con cui disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, sia analogico che digitale.

Il DD in parola reca istruzioni per assolvere all’obbligo di fornire apposite istruzioni e di effettuare controlli regolari per garantire il rispetto della normativa in materia di buon funzionamento dei tachigrafi e dell’attività di guida e di riposo, sancito dall’articolo 10, comma 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006, nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) n.165/2014, articolo 33, comma 1; tale ultimo disposto normativo, non fa altro che ribadire che le imprese di trasporto devono garantire che i propri conducenti ricevano una formazione ed istruzioni adeguate per il buon funzionamento dei tachigrafi.

Con il Decreto Dirigenziale n.251/2016 sono pertanto disciplinati i Corsi di formazione, la cui durata è prevista in 8 ore, i requisiti dei docenti che potranno tenere tali Corsi e le modalità con le quali saranno rilasciati ai partecipanti attestati che consentiranno di dimostrare l’assolvimento, da parte dei corsisti, degli obblighi formativi previsti dai Regolamenti sopra citati.

Come più volte evidenziato nelle nostre precedenti note informative, la novità introdotta dal Regolamento (UE) n.165/2014 , è circoscritta al suo articolo 33, comma 3 ed in particolare nel suo secondo periodo: “Gli stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità, ALL’INFRAZIONE da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.561/2006”.

Quanto richiamato sta a significare che le imprese di autotrasporto POSSONO ESSERE SOLLEVATE DALLA CORRESPONSABILITÀ in materia di infrazioni (in tema di tachigrafi) commesse dai propri autisti nel caso in cui:

“GARANTISCANO AI PROPRI CONDUCENTI UNA FORMAZIONE ED ISTRUZIONI ADEGUATE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI”.

Il Decreto Dirigenziale n.215 del 12 Dicembre 2016, al suo articolo 6 – Assolvimento onere formativo – sancisce due cose molto importanti:

1. Che le imprese che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti dei corsi disciplinati dal DD n.215/2016, ASSOLVONO ALL’ONERE FORMATIVO DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) n.561/2006 e (UE) n.165/2014

2. Che il corso organizzato secondo le modalità del MIT È FACOLTATIVO

Con la pubblicazione del più volte richiamato DD n.215/2016, il MIT ha avviato parte di un percorso che ha l’obiettivo di dare uniformità alla formazione in materia, di far sì che il Governo Italiano recepisca nel nostro ordinamento l’opportunità offerta dal comma 3 del richiamato art. 33 (Reg. 165/2014) e scongiuri anche la possibilità che l’impresa perda la sua onorabilità a causa delle infrazioni, sempre in tema di uso del tachigrafo e di disciplina di cui al Reg. 561/2006, commesse dall’autista (Reg UE n. 2016/403 che dovrebbe entrare in vigore dal 1° Gennaio 2017).

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