Il D.M. 1° settembre 2021 stabilisce i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Di seguito analizziamo i principali contenuti del provvedimento ribattezzato “Decreto controlli“.
Decreto “controlli”: definizioni
L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:
- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 3)
L’art. 3 del decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del presente decreto.
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
L’allegato I del decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
La tabella 1 contenuta nell’allegato I indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
| Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio | Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione |
| Estintori | UNI 9994-1 |
| Reti di idranti | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
| Impianti sprinkler | UNI EN 12845 |
| Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) | UNI 11224 |
| Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC) | UNI ISO 7240-19 o UNI, CEN/TS 54-32 |
| Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
| Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
| Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | UNI EN 14972-1 |
| Sistema estinguente ad aerosol condensato | UNI EN 15276-2 |
| Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
| Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280 | Serie delle norme UNI EN 15004 |
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4)
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del D.M. 01/09/2024.
Nel dettaglio, l’allegato II stabilisce i criteri per la qualificazione:
- dei docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore;
- dei contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore;
- della durata dei corsi;
- delle modalità di svolgimenti dei corsi.
La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Fonte: BibLus