Affidare un’attività a un’impresa esterna non significa trasferire integralmente la gestione della sicurezza. Quando lavoratori appartenenti a organizzazioni diverse operano nello stesso luogo, possono infatti generarsi rischi ulteriori rispetto a quelli propri delle singole attività: sono i cosiddetti rischi da interferenza.

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. Nei casi rientranti nel suo campo di applicazione, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, fornire informazioni sui rischi specifici presenti e promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione.

Che cosa deve valutare il DUVRI

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, quando previsto, deve individuare le situazioni nelle quali le diverse attività possono reciprocamente influenzarsi.

Tra gli aspetti da analizzare rientrano, ad esempio:

  • compresenza di lavoratori di aziende differenti;
  • sovrapposizione temporale o spaziale delle lavorazioni;
  • utilizzo condiviso di accessi, vie di transito e aree operative;
  • circolazione di mezzi e attrezzature;
  • indisponibilità temporanea di impianti o dispositivi di sicurezza;
  • produzione di polveri, rumore, fumi o sostanze pericolose;
  • gestione delle emergenze e delle evacuazioni;
  • introduzione di attrezzature o materiali da parte dell’appaltatore.

Il DUVRI non deve riprodurre la valutazione dei rischi propri dell’impresa esecutrice. La sua funzione è individuare le interferenze e definire le misure necessarie per eliminarle o, quando ciò non sia possibile, ridurle al minimo.

Dal documento al coordinamento effettivo

Un DUVRI formalmente completo può risultare inefficace se non viene tradotto in istruzioni operative. Prima dell’avvio dei lavori è quindi opportuno effettuare un coordinamento durante il quale verificare concretamente:

  • aree interessate e delimitazioni;
  • accessi autorizzati e percorsi;
  • cronoprogramma delle lavorazioni;
  • referenti del committente e dell’appaltatore;
  • procedure di emergenza;
  • modalità di segnalazione delle anomalie;
  • gestione delle eventuali modifiche intervenute durante l’attività.

Anche sopralluoghi congiunti, riunioni periodiche e verbali di coordinamento contribuiscono a dimostrare che la gestione delle interferenze non è rimasta confinata alla documentazione contrattuale.

Quando deve essere aggiornato

Il DUVRI deve rappresentare le condizioni effettive dell’appalto. Una variazione delle lavorazioni, l’ingresso di una nuova impresa, un cambiamento degli orari, l’utilizzo di attrezzature differenti o la modifica delle aree interessate possono rendere necessario il suo riesame.

La normativa contempla specifiche ipotesi nelle quali l’obbligo di redazione del DUVRI non trova applicazione. Tali esclusioni non devono però essere applicate automaticamente: occorre verificare puntualmente la natura, la durata e la pericolosità delle attività. In ogni caso, l’eventuale esclusione dal DUVRI non elimina gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento applicabili.

Gruppo Errepi Srl affianca committenti e imprese nella valutazione dei rischi interferenziali, nella predisposizione del DUVRI e nell’organizzazione del coordinamento operativo.

Fonte: Gruppo Errepi Srl

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