Dal 29 ottobre 2026 è scaduto il termine per adeguarsi alle nuove Linee guida del Garante Privacy sull'utilizzo dei cosiddetti tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.

Il provvedimento, adottato il 17 aprile 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, interessa un'ampia platea di organizzazioni: aziende, professionisti, enti, fornitori di servizi digitali e soggetti che utilizzano sistemi di invio di newsletter e comunicazioni elettroniche.

L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza nel trattamento dei dati personali e rafforzare il diritto degli utenti a conoscere e controllare le informazioni raccolte attraverso le comunicazioni ricevute.

Cosa sono i tracking pixel e perché riguardano la privacy

I tracking pixel sono immagini digitali di dimensioni estremamente ridotte, spesso pari a un solo pixel e generalmente invisibili al destinatario, inserite all'interno dei messaggi di posta elettronica.

Quando il destinatario apre un'email e il programma di posta carica le immagini, questi strumenti possono trasmettere informazioni al server del mittente, consentendo di rilevare l'apertura del messaggio e, in determinate circostanze, ulteriori dati relativi all'interazione dell'utente.

Si tratta di tecnologie frequentemente utilizzate per analizzare l'efficacia delle campagne di comunicazione, valutare l'interesse dei destinatari e ottimizzare le attività di marketing.

Il loro impiego, tuttavia, può comportare un trattamento di dati personali del quale l'interessato non è pienamente consapevole.

Le nuove indicazioni del Garante Privacy

Le Linee guida chiariscono che l'utilizzo dei tracking pixel deve rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le organizzazioni devono prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali:

  • Informativa trasparente: gli utenti devono essere adeguatamente informati dell'eventuale presenza di strumenti di tracciamento e delle finalità del loro utilizzo.
  • Consenso preventivo: quando richiesto dalla normativa, il consenso deve essere libero, specifico, informato e acquisito prima dell'attivazione del tracciamento.
  • Revoca selettiva: il destinatario deve poter revocare il consenso al monitoraggio delle aperture senza essere necessariamente costretto a cancellare la propria iscrizione alla newsletter.
  • Tracciabilità delle scelte: il titolare del trattamento deve poter documentare le preferenze espresse dagli interessati e la corretta gestione delle eventuali revoche.
  • Protezione dei dati fin dalla progettazione: piattaforme e procedure devono essere configurate secondo i principi di privacy by design e privacy by default.

Il Garante precisa inoltre che il consenso non è richiesto indistintamente per ogni utilizzo dei pixel. Sono previste specifiche deroghe, ad esempio per determinate finalità tecniche o statistiche aggregate, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Un diritto importante: ricevere le comunicazioni senza essere tracciati

Uno degli aspetti più significativi delle nuove indicazioni riguarda la possibilità di distinguere il consenso alla ricezione delle comunicazioni da quello relativo al monitoraggio delle aperture.

In concreto, un utente può desiderare di continuare a ricevere aggiornamenti, newsletter e informazioni commerciali, senza autorizzare la raccolta di dati sul proprio comportamento di lettura.

Le organizzazioni devono quindi prevedere modalità semplici ed efficaci per consentire questa scelta, assicurandone il rispetto nelle successive comunicazioni.

Si tratta di un principio che rafforza il controllo dell'interessato sui propri dati e promuove un rapporto più trasparente tra aziende e destinatari.

Cosa devono verificare le aziende

La scadenza del 29 ottobre 2026 rappresenta un momento importante per le organizzazioni che utilizzano strumenti di email marketing e sistemi automatizzati di comunicazione.

È opportuno verificare:

  1. La presenza di tracking pixel nelle piattaforme e nei servizi utilizzati.
  2. L'adeguatezza delle informative privacy e delle modalità di raccolta del consenso.
  3. La possibilità di gestire separatamente la revoca del tracciamento e la cancellazione dalle liste di distribuzione.
  4. La corretta registrazione delle preferenze espresse dagli utenti.
  5. La conformità delle impostazioni tecniche e delle procedure interne ai principi del GDPR.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai fornitori esterni: l'utilizzo di una piattaforma tecnologica non esonera infatti il titolare del trattamento dalle responsabilità previste dalla normativa.

La conformità privacy come elemento di responsabilità aziendale

La protezione dei dati personali non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma costituisce una componente essenziale di una gestione aziendale organizzata, responsabile e attenta ai diritti delle persone.

La crescente diffusione di strumenti digitali, piattaforme automatizzate e sistemi di comunicazione rende necessario un aggiornamento costante delle procedure e una maggiore consapevolezza dei rischi connessi al trattamento delle informazioni.

Trasparenza, correttezza e responsabilizzazione devono diventare parte integrante dei processi aziendali, contribuendo a rafforzare la fiducia di clienti, collaboratori e interlocutori professionali.

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