In base al Dlg n. 234/2007 si intende per lavoro NOTTURNO quello espletato per un periodo di almeno 4 ore consecutive in un orario compreso tra le 0,00 e le 7,00.
In questo caso l’orario massimo di lavoro non deve superare le 10 ore.

La fascia notturna dove è necessario interrompere le 4 ore di lavoro varia a seconda del tipo di servizio:

  • Trasporto merci 0,00 – 7,00
  • Trasporto persone in servizio occasionale (NCC) 22,00 – 6,00
  • Trasporto persone in servizio regolare (linea) 22,00 – 5,00

Il lavoro notturno deve essere indennizzato secondo la normativa nazionale, le previsioni dei CCNL e gli accordi tra le parti sociali.

Conditio sine qua non è che non siano scelti metodi di calcolo che possono compromettere il rispetto delle regole imposte a tutela della sicurezza stradale e della salute del lavoratore.

Il d.lgs. n. 234/2007, che recepisce la direttiva 15/2002 CE, detta delle regole anche per il lavoro notturno, infatti, il dettato di cui all’art. 7 Lavoro notturno, così detta:

“1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

  1. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché’ il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.”

FONTE: Orediguida.it + Leggioggi.it

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