Gruppo Errepi Srl segnala che con circolare del 16 Febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale Lavoro ha specificato, in relazione ai nuovi obblighi formativi previsti dalla L.215/2021, quanto segue:

1. OBBLIGHI NORMATIVI DATORE DI LAVORO
Le nuove disposizioni individuano, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Per questo caso la circolare in oggetto chiarisce che, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Obblighi formativi: dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti le nuove norme dispongono una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza (che adotterà un nuovo Accordo entro il 30 Giugno 2022).

Preposti
Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Al riguardo la circolare del INL chiarisce che:
• In attesa del nuovo Accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non vengono meno gli obblighi formativi a carico dei preposti.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle recenti modifiche.
• I nuovi requisiti formativi della “adeguatezza e specificità” della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti (adeguatezza e specificità) andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

2. PRESCRIZIONE D.Lgs. n. 758/1994
In chiusura la circolare chiarisce che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.
Pertanto i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (cioè non potranno costituire illecito sanzionabile a mezzo di procedimento prescrittivo ex D.Lgs. 758/1994).

3. ADDESTRAMENTO
La Circolare in oggetto chiarisce che le nuove norme dispongono che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si tratta di disposizioni che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

La Circolare riferisce che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Tecnologie d'Impresa

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