Dal 01.01.2023 entreranno in vigore le seguenti novità nella normativa sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), con possibilità di adeguamento fino al 30.06.2023.
Dal 01.07.2023 tutto ciò sotto riportato diverrà definitivo.

MARCATURA PER LE BATTERIE AL LITIO: viene rimosso lo spazio per il numero di telefono. Si dovrà indicare solamente il N. ONU.

OBBLIGO PER LO SPEDITORE DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR: chi spedisce merce in ADR è obbligato a nominare un Consulente ADR, tranne nei casi di spedizione di Ferrosilicio, amianto trattato e merci in quantità EQ. I Decreti n. 40/2000 e 35/2010 non sono mai stati aggiornati alla normativa ADR e non parlano di spedizioni di merce pericolosa ma solo di trasporto; non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M. 04.07.2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 t/anno di merci o rifiuti grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (appartenenti alla categoria di trasporto 3), salvo aggiornamenti entro il 31.12.2022.

MODIFICA N. ONU: nella lista delle rubriche collettive della classe 3 è stata eliminata la rubrica UN 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI e modificata la rubrica UN 1197 in “ESTRATTI, LIQUIDI per aromatizzare”.
L’edizione 2023 introduce per UN 1872 e UN 1891 delle novità legate al cambio della denominazione ufficiale di trasporto, modifica delle etichette di pericolo e dei relativi codici di classificazione, a nuove disposizioni speciali, alla modifica delle disposizioni in materia di quantità esenti (passaggio da E0 a E2 e viceversa), ecc.

ASSEGNAZIONE DEL GRUPPO DI IMBALLAGGIO IN CLASSE 8: per quanto concerne l’assegnazione del gruppo di imballaggio per le materie classificate come corrosive, per le quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai risultati dei test, si deve attribuire il gruppo di imballaggio I.

CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE: è stata inserita una nota importante ai fini della classificazione delle miscele per le categorie cronica 1 e 2 quando esistono dati relativi alla tossicità sulla miscela in quanto tale; in funzione dei fattori moltiplicativi M (acuto o cronico), le miscele che contengono una o più sostanze sopra lo 0,025% in peso sono classificate pericolose per l’ambiente e gli si attribuisce la rubrica UN 3082, a meno che non rientrino in altre classi (es. classe 6.1 per la tossicità acuta).

QUANTITA' STIMATA PER RIFIUTI PERICOLOSI: se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni: 
(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
(b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;
(c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.
Tale stima della quantità NON è autorizzata per:
- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
- I rifiuti delle seguenti classi: 1, 2, 3 (solo per esplosivi liquidi desensibilizzati), 4.1 (solo per esplosivi solidi desensibilizzati, 4.2 (solo per materie piroforiche), 4.3, 6.1 (solo gruppo di imballaggio I), 6.2, 7; 
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2»

DOCUMENTO DI TRASPORTO: devono essere citate le disposizioni speciali per n. ONU presenti al paragrafo 3.3 applicate.

Fonte: Valentina Ciocchetti - consulente

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