Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha ridefinito il quadro della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.
A oltre un anno dalla pubblicazione, per le aziende è importante verificare che percorsi formativi, aggiornamenti e modalità di erogazione siano coerenti con le nuove disposizioni. Il Ministero del Lavoro, proprio a seguito dei numerosi quesiti interpretativi ricevuti, ha costituito un gruppo interistituzionale con INAIL, INL e Regioni e ha pubblicato specifiche FAQ applicative.
Formazione dei preposti: attenzione alle modalità
Uno degli aspetti di maggiore interesse riguarda la formazione dei preposti.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti non è ammessa la modalità e-learning. Per la parte teorica sono invece previste la presenza fisica oppure la videoconferenza sincrona, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
È quindi opportuno che le imprese verifichino non soltanto le scadenze degli attestati, ma anche che le modalità con cui viene effettuata la formazione siano conformi alle disposizioni vigenti.
La formazione deve essere realmente comprensibile
Un altro punto particolarmente importante riguarda i lavoratori stranieri.
Il Ministero ha ribadito che il datore di lavoro deve assicurare una formazione sufficiente e adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
Quando necessario, devono quindi essere adottate modalità capaci di assicurare l'effettiva comprensione dei contenuti, anche attraverso strumenti quali un mediatore interculturale o un traduttore.
Questo principio ricorda un elemento fondamentale: la formazione sulla sicurezza non può ridursi al semplice rilascio di un attestato. Deve essere concretamente comprensibile ed efficace rispetto ai rischi presenti nell'attività lavorativa.
Nuovi obblighi formativi anche per i datori di lavoro
L'Accordo introduce inoltre uno specifico percorso formativo per i datori di lavoro.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che i datori di lavoro interessati debbano concludere il corso previsto dal nuovo Accordo entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Sono riconosciuti i corsi già svolti alla data di entrata in vigore quando i loro contenuti risultano conformi al nuovo Accordo.
Per le imprese diventa quindi particolarmente utile effettuare una verifica complessiva della propria situazione formativa: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e altre figure della prevenzione devono essere inseriti in una programmazione coerente con mansioni, rischi, scadenze e aggiornamenti previsti.
Non solo adempimento: formazione come strumento di prevenzione
La direzione indicata dal nuovo quadro normativo è chiara: aumentare la qualità e l'efficacia della formazione.
Una corretta pianificazione consente all'azienda non soltanto di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, ma soprattutto di migliorare la consapevolezza dei rischi e la capacità di prevenirli.
Gruppo Errepi Srl supporta aziende e datori di lavoro nella verifica dei fabbisogni formativi, nella pianificazione dei corsi e degli aggiornamenti e nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Fonte: Gruppo Errepi Srl