Sono molti gli articoli pubblicati dal nostro giornale sulle novità normative connesse alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti decreti:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (“decreto Controlli”);
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (“decreto GSA”);
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 ( “decreto Minicodice”).
Tuttavia al di là della sottolineatura di quanto indicano i decreti, degli obblighi normati e delle nuove strategie antincendio previste, è importante anche arrivare, pur partendo da quanto richiesto dalla normativa, a vere e proprie “raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio”. Raccomandazioni che sono contenute in un documento tecnico, prodotto dall’ Inail con riferimento all’accordo tra Inail e Confimi industria, dal titolo “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”.
C soffermiamo oggi proprio sulle raccomandazioni per i datori di lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:
- Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza
- Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico
- Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione
Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza
Le schede contenute nel documento Inail forniscono, dunque, raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
In particolare alcune di queste raccomandazioni “riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l’adozione di liste di controllo per la sorveglianza e del ‘registro dei controlli’ per le attività di controllo e manutenzione”, secondo quanto previsto dal DM 1 settembre 2021. Inoltre altre raccomandazioni “riguardano le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure rientrano nei contenuti del piano di emergenza. Per i luoghi di lavoro nei quali il piano di emergenza non è espressamente previsto, tali misure devono almeno esser riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori”.
Partiamo dalla sorveglianza che nel DM 1 settembre 2021 è indicata come ‘insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni’. Inoltre (Allegato I) ‘le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo’.
Veniamo alle raccomandazioni per i datori di lavoro.
Ad esempio “predisporre per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, una lista di controllo per l’effettuazione della sorveglianza che indichi:
- cosa verificare
- come (ove ritenuto necessario)
- con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a fine giornata…)
- chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
- a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa”.
Inoltre è importante “accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Per la predisposizione delle liste di controllo si dovrà tener conto della valutazione del rischio. Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell’allegato I del DM 01/09/2021, per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati, sono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza”.
Infine nell’attività di sorveglianza potranno essere compresi anche la verifica periodica di:
- misure antincendio preventive, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a). Il documento segnala che le misure preventive minime ‘sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)’.
- osservanza di divieti e limitazioni di esercizio di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b)”. Sono quelli “che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio”;
- presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. e).
Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico
Veniamo a quanto indicato, sempre dal DM 1 settembre 2021, sulla manutenzione e controllo periodico.
Queste le raccomandazioni per i datori di lavoro:
1) Predisporre “un registro dei controlli, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:
- siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
- siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
- siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
- siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
- siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive
2) Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a ‘tecnici manutentori qualificati’
3) Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione”.
Si ricorda poi che nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell’allegato I del DM 1 settembre 2021 “sono riportate le indicazioni sullo svolgimento dei controlli periodici e della manutenzione per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati”.
Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione
Continuando con le raccomandazioni per i datori di lavoro il documento si sofferma sulle figure rilevanti ai fini della gestione delle emergenze.
I datori di lavoro devono “accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:
- i nominativi degli addetti al servizio antincendio (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
- i nominativi degli addetti al primo soccorso (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto
- i nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze, indicandone la funzione in relazione all’emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatto”.
Si parla poi dell’azionamento dell’allarme incendio.
Si chiede al datore di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, dell’eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:
quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l’attivazione delle procedure di evacuazione)”.
E riguardo all’evacuazione in caso di incendio si raccomanda ai datori di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:
- chi e quando deve disporre l’avvio delle procedure di evacuazione
- le modalità di svolgimento dell’evacuazione
- i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
- le procedure di esodo da seguire”.
Sono poi, infine, presenti anche delle raccomandazioni relative alla chiamata dei soccorsi esterni:
- “Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:
- chi e quando deve disporre l’effettuazione della chiamata
- chi deve effettuare la chiamata
- chi chiamare
- quali informazioni fornire
- con che modalità
- modalità di supporto e assistenza ai soccorritori”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che nella parte dedicata alle “Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio” riporta ulteriori indicazioni per i datori di lavoro e si sofferma anche sulle raccomandazioni per gli addetti al servizio antincendio.
Fonte: Puntosicuro