Il primo soccorso aziendale non coincide con la semplice presenza di una cassetta di medicazione. È un sistema organizzativo che deve consentire all’impresa di affrontare tempestivamente un malore o un infortunio, attivando correttamente i soccorsi esterni e garantendo un primo intervento adeguato.
L’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 richiede al datore di lavoro di adottare i provvedimenti necessari tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’attività, sentito il medico competente quando previsto, e assicurando i collegamenti con i servizi esterni di emergenza.
Classificazione e dotazioni
Il D.M. 388/2003 suddivide le aziende nelle categorie A, B e C sulla base dell’attività svolta, del numero di lavoratori e degli indici infortunistici applicabili.
La classificazione incide sulle dotazioni minime e sulla formazione degli addetti:
- le aziende appartenenti ai gruppi A e B devono disporre della cassetta di pronto soccorso;
- le aziende del gruppo C devono disporre del pacchetto di medicazione;
- nelle unità produttive del gruppo A deve essere garantito anche un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria.
La presenza dei presidi, da sola, non ne garantisce l’effettiva utilizzabilità. È necessario verificarne accessibilità, completezza, integrità e scadenze, definendo responsabilità e periodicità dei controlli.
Quanti addetti occorrono?
La normativa non stabilisce un numero unico di addetti valido per tutte le imprese. La designazione deve assicurare una copertura effettiva durante l’attività lavorativa.
Il dimensionamento deve quindi considerare:
- numero dei lavoratori;
- articolazione dei turni;
- ferie, assenze e sostituzioni;
- distribuzione degli ambienti;
- presenza di sedi distaccate o lavoratori isolati;
- tipologia dei rischi;
- tempi prevedibili di intervento dei soccorsi esterni.
Un addetto formalmente nominato ma non presente durante un turno o non in grado di raggiungere rapidamente il luogo dell’evento non garantisce un’organizzazione efficace.
Formazione, aggiornamento e procedure
Gli addetti devono ricevere una formazione teorica e pratica conforme al gruppo di appartenenza dell’azienda. Il D.M. 388/2003 prevede un aggiornamento triennale almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico.
La preparazione deve essere accompagnata da procedure aziendali chiare: chi chiama il numero unico di emergenza 112 o il servizio sanitario competente, chi accoglie i soccorritori, come vengono comunicate le informazioni essenziali e come si raggiungono le diverse aree operative.
È inoltre opportuno verificare periodicamente la coerenza tra classificazione aziendale, valutazione dei rischi, organizzazione dei turni, incarichi, attestati e dotazioni disponibili.
Non risultano introdotte, alla data della verifica, modifiche generali che sostituiscano il quadro del D.M. 388/2003. L’applicazione concreta deve comunque essere definita sulla base delle caratteristiche della singola organizzazione e degli eventuali rischi specifici.
Gruppo Errepi Srl supporta le aziende nella verifica dell’organizzazione del primo soccorso, nella formazione degli addetti e nel coordinamento delle procedure con il sistema aziendale di gestione delle emergenze.
Fonte: Gruppo Errepi Srl