Primo Soccorso: le attrezzature obbligatorie. Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro molti aspetti come la classificazione delle aziende, le corrispondenti caratteristiche dei presidi e delle attrezzature obbligatorie, i requisiti del personale addetto e l’organizzazione delle attività di primo soccorso sono individuati dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 contenente il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B (con riferimento alla classificazione riportata nel DM 388/2003 e ricordata anche nell’articolo “ Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende”) il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  • cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
  • un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Riprendiamo dall’allegato 1 del DM 388/2003 il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:

    “Guanti sterili monouso (5 paia);
    Visiera paraschizzi;
    Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
    Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
    Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
    Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
    Teli sterili monouso (2);
    Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
    Confezione di rete elastica di misura media (1);
    Confezione di cotone idrofilo (1);
    Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
    Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
    Un paio di forbici;
    Lacci emostatici (3);
    Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
    Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
    Termometro;
    Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.  

 
Il contenuto del pacchetto di medicazione

Invece nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

    pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
    un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

Questo il contenuto minimo del pacchetto di medicazione con riferimento all’allegato 2 del DM 388/2003:

    “Guanti sterili monouso (2 paia);
    Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
    Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
    Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
    Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
    Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
    Confezione di cotone idrofilo (1);
    Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
    Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
    Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
    Un paio di forbici (1);
    Un laccio emostatico (1);
    Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
    Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
    Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.

Riportiamo dal documento una tabella per ricordare la classificazione aziendale dettata dal DM 388/2003:

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.

Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:

  • mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;
  • integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.

Non bisogna poi dimenticare che nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, “il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche”.

E nelle aziende o unità produttive che hanno “lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.

 
Manutenzione dei presidi e delle attrezzature

Concludiamo fornendo alcune indicazioni sulla manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature.

Il documento indica che deve essere predisposto un piano “affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso”.

E se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, “si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica” (la messa in opera di una serie di manovre atte a garantire il trasferimento del traumatizzato dal luogo in cui giace in seguito all'evento traumatico, ad un piano rigido mantenendo l'allineamento e l'immobilizzazione del rachide, ndr). In tal caso “è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione”.

Fonte: Puntosicuro

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