La norma UNI EN 689 è una norma tecnica che aiuta a stabilire se in presenza di agenti chimici nel luogo di lavoro l'esposizione per via inalatoria dei lavoratori sia superiore o sotto il limite. E quindi è rilevante perché dà delle indicazioni per effettuare questa valutazione che è un elemento che tutti i datori di lavoro che si trovano a che fare con gli agenti chimici - tutti o in parte - sono tenuti a valutare. È vero che riguarda solo la parte inalatoria, non c'è una valutazione nel documento dell'esposizione cutanea, ma sicuramente questa è una parte importante nel valutare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici nei luoghi di lavoro.

Tra l'altro è una norma volontaria, (…) però è richiamata all'interno del decreto legislativo 81 e quindi, ovviamente, assume un ruolo ancora un pochino più rilevante. Perché i datori di lavoro sono tenuti, o chi per loro effettua la valutazione o collabora con loro nella valutazione del rischio, ad applicarla.

Quale è stata l’evoluzione della norma dal 1997 al 2019? Quali sono le principali modifiche dalla norma del 1997 a quella del 2019? E perché quella del 2018 è stata ritirata?

Il grosso cambiamento c'è stato passando dalla versione del 1997 a quella del 2018. Qui c'è stato, e anche i tempi effettivamente lo giustificano, un grosso cambio (…). Quindi il passaggio da una norma prettamente tecnica – “quando la situazione è così, bisogna comportarsi così” - ad una norma in cui il valutatore, questa figura che viene introdotta in questa norma, è chiamato a valutare la situazione quindi a prendere delle metodologie più adatte, l'una rispetto all'altra, a seconda della situazione. Quindi c'è una grossa libertà di movimento data ad una figura che viene richiamata, una figura che è un esperto in igiene industriale, in chimica e quindi ha le competenze per prendere delle decisioni e utilizzare la strada un pochino più idonea, a seconda della situazione degli agenti chimici, dell'ambiente di lavoro. Quindi a seconda della situazione espositiva che si trova a valutare. Mentre nel 2019 ci sono stati un po’ di “pasticci”, diciamo.

In realtà la versione tra il 2018 e il 2019 è molto simile. C'è stato un cambiamento di qualche termine in inglese e qualche riferimento anche di link che non erano più aggiornati o che non funzionavano. Quindi modifiche veramente marginali. Tanto è vero che il gruppo di lavoro europeo (…) non si è neanche riunito per questa modifica, che probabilmente sarebbe dovuta passare più semplicemente come una errata corrige. Ma la decisione del CEN è stata, invece, di fare una nuova versione. E quindi abbiamo la versione del 2019.

Però veramente i cambiamenti sono limitati a qualche parola.

Il grosso cambio c'è stato dal 1997 al 2018, adesso 2019, ma sostanzialmente la norma è quella.

Ci sono delle discrepanze tra la norma vigente attuale e gli altri disposti normativi?

Discrepanze è un po’ forte. Sicuramente questa norma parla - non solo perché è richiamata all'interno del Testo Unico - con le altre norme o con gli altri articoli dell'81. (…)

L'inserimento nel Testo Unico è qualcosa di italiano e la norma nasce come valutazione se c'è un superamento o meno di un limite di esposizione professionale.

Quindi tutto questo in Italia si va a inserire, invece, con tutto il titolo IX di esposizione ad agenti chimici, con le altre valutazioni, con gli altri accorgimenti, con, per esempio, la compilazione del registro di esposizione. Ci sono una serie di attività che poi il datore di lavoro è chiamato a fare e con le quali la norma tecnica deve giustamente dialogare per consentire al datore di lavoro, al RSPP, al valutatore, di poter esprimere i dati in maniera coerente anche con tutti gli altri disposti normativi.

Quindi sì, il Regolamento tecnico è nato proprio per questa esigenza, per aiutare chi deve utilizzare la 689 all'interno della valutazione del rischio chimico in azienda ad utilizzarla nel modo corretto e nel rispetto anche degli altri compiti che è chiamato ad assolvere anche in relazione agli altri elementi e articoli di legge.

Perché avete avvertito la necessità di un regolamento tecnico inerente la UNI EN 689?

Un aspetto importante che si doveva trattare riguarda la figura del valutatore che ha ampio spazio all'interno della norma. Quindi il valutatore è chiamato a effettuare una serie di scelte con competenza. E quindi è una norma che da un'indicazione di quello che deve essere fatto, ma dà facoltà al valutatore di scegliere la strada che ritiene più opportuna. E a volte gli ambiti di discrezionalità sono ampi e vista l'applicazione e anche i feedback che sono arrivati in questi quattro anni di applicazione della norma in Italia, abbiamo pensato di fare un documento che supportasse il valutatore nelle scelte.

Quindi da una parte questo: supportare il valutatore per delle scelte coerenti con la fiducia di un documento tecnico Uni (…) condiviso da una serie di enti (…).

E poi il documento dà una uniformità di applicazione, perché anche applicarlo in modi molto diversi a parità di contesti normativi, non era una cosa comunque possibile.

L'altro motivo è quello di cercare di far dialogare gli elementi che escono fuori dalla valutazione effettuata secondo la norma 689 con gli altri dispositivi normativi. In questo modo pensiamo di essere di ausilio ai datori di lavoro e ai valutatori che la devono applicare.

Quali sono le principali tematiche che affronta il Regolamento UNI?

Sì, sono diversi i punti trattati. Abbiamo, per esempio, il numero di misure che devono essere effettuate, il trattamento di misure che si trovano molto basse, per esempio al di sotto del limite di quantificazione. Abbiamo la misurazione periodica, quindi la rivalutazione periodica, degli agenti chimici, anche qui c'è una periodicità prevista nella norma.

E poi ci sono delle periodicità sulla valutazione dei rischi prevista dal decreto 81, in generale per la valutazione del documento di valutazione dei rischi, sia specifiche per gli agenti cancerogeni e mutageni. Altre periodicità, apparentemente diverse, ma in realtà molto in linea, sono nel Regolamento. (…)

Poi ci sono riferimenti all’esposizione multipla, alle campagne di monitoraggio, come trattare i dati quando si passa un test preliminare, un test statistico; il fatto, per esempio, che la norma consente di raggruppare le misure, se non ci sono cambiamenti e se rispondono tutte allo stesso criterio di distribuzione, tutte insieme (…).

Quindi diciamo sono tanti gli elementi, questi sono quelli tra i più importanti che mi vengono in mente, poi ovviamente ci sono anche altri argomenti che vengono trattati.

Un altro aspetto importante è connesso alla periodicità delle misure e delle valutazioni: quali le novità? 

La norma 689 riporta inizialmente una rivalutazione annuale. Questo ha creato un po' di “empasse”, perché ovviamente il decreto 81 parla di rivalutazione per gli agenti chimici triennale. Quindi questo riferimento annuale ha creato un po' di panico generale.

In realtà lì si parla di una valutazione, ma non di una misurazione o meno non necessariamente con le misure. Si vuole richiamare il datore di lavoro, il valutatore, a considerare se ci sono state modifiche considerevoli, per esempio negli agenti chimici utilizzati, nelle modalità di lavorazione, nell'utilizzo di macchinari, di sostanze. Tutto questo può aver modificato l'esposizione e quindi il valore di esposizione dei lavoratori e quindi le condizioni di salute e sicurezza.

Quindi è un richiamo a considerare che non ci siano stati elementi che cambiano il panorama e per cui le misure di esposizione che ho già fatto rimangono valide.

E tutto questo c'è nell'81, perché comunque il documento di valutazione dei rischi deve essere rivisto in caso di modifiche sostanziali. E quindi è in linea. E se sono intervenuti cambiamenti si va alla misurazione. Se no, le misurazioni hanno una frequenza che varia, a seconda del livello di esposizione, da 12 a 36 mesi, quindi esattamente in linea. (…)

Nel regolamento si parla anche della figura professionale del valutatore.

Sì, diciamo che nella norma già è descritta abbastanza questa figura, figura che deve avere una competenza sia in igiene industriale sia in chimica; quindi conoscenza sia degli ambienti di lavoro sia degli agenti chimici, per poter fare una valutazione e prendere queste decisioni che, come dicevo, sono numerose all'interno del percorso di valutazione.

Nel Regolamento tecnico vengono richiamati alcuni punti, ma viene anche rivista questa figura, insieme ad altre figure che sono presenti in azienda, che sono richiamate nell’81: il datore di lavoro, (…) l'RSPP, il medico competente, il tecnico che fa le misure, la società di consulenza. In tutto questo che gira intorno alle aziende, questo valutatore dove si trova?

Insomma viene inserita (…) la norma in quello che è il contesto sia normativo, sia lavorativo italiano. Quindi i valutatori possono essere più di uno, per le aziende di grandi dimensioni, può essere uno staff. Insomma una serie di domande che ci sono pervenute e alle quali abbiamo cercato di rispondere con questo Regolamento.

Comunque si tratta di una figura importante all'interno della norma.

Ci sono altri aspetti che possono avere un rilevante impatto sulla prevenzione del rischio chimico?

Diciamo che ho già accennato ad alcuni argomenti, (…) ma ve ne sono sicuramente anche altri. Cioè, per esempio, le campagne di monitoraggio. Come effettuare le campagne? Perché questa norma, inserita così all'interno del contesto normativo, alla fine si trova ad affrontare diversi punti di igiene industriale. Quindi anche le campagne di misura. Come farle? La metodica analitica. Come farla? È cambiato il concetto, per esempio, di gruppo similare di esposizione dal gruppo omogeneo di esposizione. Quindi c'è stato un cambiamento non solo di acronimo, ma proprio di significato (…). Ampliando il gruppo di esposizione è possibile, per esempio, coinvolgere in uno stesso SEG (gruppo simile di esposizione) anche lavoratori che si occupano e che operano in siti industriali diversi. Ovviamente con le accortezze, con la capacità del valutatore di individuare medesime condizioni espositive, con la verifica di appartenenza al SEG una volta utilizzati i dati.

Gli elementi sono tanti e diciamo che hanno tutti un po' una ripercussione sulle condizioni di salute e sicurezza. Perché alla fine, da questo superamento o meno del limite, è necessario adottare una serie di misure proprio per tutelare i lavoratori. Quindi sicuramente questi aspetti hanno un impatto sulla prevenzione.

Quando il Regolamento tecnico UNI potrà essere disponibile?

Il gruppo che opera all'interno del Gruppo di Lavoro UNICHIM “ambienti di lavoro” ha terminato, con le persone coinvolte a cui ho già accennato, la redazione di questi dieci capitoli che costituiscono il regolamento tecnico che affrontano le diverse tematiche.

Siamo in una fase di rilettura finale e pubblicazione. Riguardo ai tempi non si sa con esattezza, ma speriamo che non siano tempi lunghi visto che la fase di stesura è finita.

Fonte: Puntosicuro

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