Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comunemente indicato con l’acronimo RLS, costituisce uno dei principali strumenti di partecipazione dei lavoratori al sistema aziendale di prevenzione.
Il suo ruolo non dovrebbe essere limitato alla ricezione di documenti o alla presenza occasionale durante le riunioni. Una collaborazione effettiva consente di integrare la valutazione tecnica dei rischi con l’esperienza concreta maturata nei reparti, negli uffici e durante lo svolgimento delle attività.
La consultazione deve essere preventiva e tempestiva
Il D.Lgs. 81/2008 riconosce all’RLS attribuzioni precise. Il rappresentante deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, all’individuazione e alla programmazione delle misure di prevenzione e alla verifica della loro efficacia.
La consultazione è prevista anche in relazione a diversi aspetti dell’organizzazione della sicurezza, tra i quali:
- designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- designazione degli addetti al primo soccorso, all’antincendio e all’evacuazione;
- organizzazione della formazione dei lavoratori;
- elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR.
Per essere sostanziale, il coinvolgimento deve avvenire quando le decisioni sono ancora in fase di elaborazione e non soltanto quando le misure sono già state definite.
Accesso ai luoghi e alle informazioni
L’RLS può accedere ai luoghi nei quali vengono svolte le lavorazioni e deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
Può inoltre formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, promuovere l’elaborazione di misure preventive e presentare proposte finalizzate al miglioramento della salute e sicurezza.
L’accesso alle informazioni deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.
Una collaborazione utile anche all’impresa
Il contributo dell’RLS può aiutare l’azienda a individuare condizioni che non sempre emergono dall’esame formale della documentazione:
- difficoltà nell’applicazione delle procedure;
- interferenze tra lavorazioni;
- comportamenti legati all’organizzazione reale;
- anomalie ricorrenti;
- criticità relative ad attrezzature, spazi e percorsi;
- esigenze formative non ancora intercettate.
Affinché questo contributo sia efficace, è necessario predisporre canali chiari per la raccolta delle segnalazioni e fornire riscontri sulle valutazioni effettuate e sulle misure adottate.
Responsabilità e limiti del ruolo
La consultazione dell’RLS non coincide con un’approvazione formale del DVR e non trasferisce su questa figura gli obblighi propri del datore di lavoro o degli altri soggetti del sistema di prevenzione.
Il rappresentante svolge una funzione di partecipazione, consultazione e proposta. La sua presenza non sostituisce la valutazione dei rischi, le competenze tecniche necessarie o le responsabilità attribuite dalla legge alle diverse figure aziendali.
Aspetti da monitorare: le modalità di elezione o designazione e l’esercizio delle attribuzioni possono essere integrate dalla contrattazione collettiva applicabile. Ogni organizzazione deve quindi verificare anche le disposizioni riferite al proprio settore.
Gruppo Errepi Srl supporta le aziende nell’organizzazione dei processi di consultazione, nella formazione degli RLS e nell’integrazione della partecipazione dei lavoratori nel sistema di prevenzione.
Fonte: Gruppo Errepi Srl