Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 72 del 16 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico) ha adottato il 33° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, che va a sostituire integralmente il precedente.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Il provvedimento è composto dai seguenti 3 articoli:

  • rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • elenco dei soggetti abilitati;
  • obblighi dei soggetti abilitati.

Parte integrante del decreto è l’elenco aggiornato al 2022.

Gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza

L’art. 71, comma 11, del dlgs n. 81/2008 impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del decreto, a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati. Ricordiamo che l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.

Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.

Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti successivamente dal dm 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

L’art. 87 del dlgs 81/2008 prevede una serie di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature: un’ammenda che va da 500 a 6.400 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi a seconda dei casi.

Per evitare queste conseguenze ti consiglio il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di avere tutte le informazioni per adempiere all’obbligo ed eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Per maggiori chiarimenti vedi articolo precedente: Art. 71 dlgs 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Gli obblighi per i soggetti abilitati

Ricordiamo, inoltre, quali sono gli obblighi a cura dei soggetti abilitati alle verifiche:

  • rispettare i termini di cui all’articolo 2, comma 1 del dm 11 aprile 2011;
  • riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
  • conservare per un periodo non inferiore a dieci anni tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica;
  • comunicare preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati.

Entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

Per leggere il nuovo decreto direttoriale, clicca il seguente link:

SCARICA DECRETO DIRETTORIALE 16 SETTEMBRE 2022, N. 72 (33° ELENCO)

Fonte: BibLus.net