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Carroponte e carichi sospesi: la responsabilità del Datore di Lavoro

Quando si verifica un infortunio causato dalla caduta di un carico movimentato tramite carroponte, una delle giustificazioni che emergono è: “La ASL non aveva mai contestato nulla durante le ispezioni”. Tuttavia, la giurisprudenza ribadisce un principio fondamentale: l’eventuale assenza di rilievi da parte degli organi di vigilanza non esonera il Datore di Lavoro dalle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro come garante della sicurezza

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro hanno confermato un orientamento ormai consolidato: il Datore di Lavoro è il principale garante della sicurezza aziendale e deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni, indipendentemente dall’esito delle precedenti verifiche ispettive.

Secondo un orientamento costante della giurisprudenza, il Datore di Lavoro mantiene una posizione di garanzia che impone di individuare, valutare e gestire i rischi presenti nell’organizzazione aziendale, anche quando non siano stati formulati rilievi dagli organi di controllo.

Non basta acquistare un carroponte certificato

Molte aziende ritengono erroneamente che l’acquisto di un carroponte conforme alle norme tecniche e dotato di marcatura CE sia sufficiente per garantire la sicurezza delle operazioni di sollevamento.

In realtà, la sicurezza non dipende esclusivamente dalla qualità della macchina. Un carroponte certificato può comunque diventare fonte di gravi incidenti se non vengono effettuati controlli periodici adeguati, se le funi risultano usurate o se l’organizzazione del lavoro consente comportamenti pericolosi.

L’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 impone infatti al Datore di Lavoro di garantire la corretta manutenzione, il controllo e la verifica delle attrezzature di lavoro durante tutto il loro ciclo di vita.

Lo stesso articolo prevede che le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione e che vengano effettuati i controlli necessari affinché siano mantenute nel tempo condizioni di sicurezza adeguate.

Le verifiche obbligatorie rappresentano un requisito minimo, ma non sostituiscono l’obbligo generale di valutare continuamente lo stato di conservazione delle attrezzature e dei relativi componenti di sicurezza.

Il problema non è solo il carroponte: conta anche il layout aziendale

Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati dalla Cassazione riguarda l’organizzazione degli spazi di lavoro.

La presenza di percorsi pedonali che attraversano le aree di movimentazione dei carichi o la possibilità che i lavoratori transitino sotto i carichi sospesi costituiscono elementi che possono aggravare significativamente la responsabilità del Datore di Lavoro.

La normativa sulla sicurezza prevede chiaramente che vengano adottate misure per impedire la presenza di lavoratori nelle zone interessate dal passaggio dei carichi sospesi.

Non è sufficiente affiggere un cartello o impartire una disposizione verbale: occorre organizzare concretamente il luogo di lavoro affinché il rischio venga eliminato o ridotto al minimo.

L’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008, dedicato all’uso delle attrezzature di lavoro, stabilisce che devono essere adottate misure organizzative idonee affinché i lavoratori non siano esposti ai rischi derivanti dalla caduta dei carichi o dalla presenza di carichi sospesi.

Sotto un carico sospeso non si passa

Questo principio dovrebbe essere una regola assoluta in qualsiasi stabilimento.

L’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 prevede che i carichi sospesi non debbano transitare abitualmente sopra luoghi di lavoro non protetti occupati da lavoratori e che debbano essere adottate misure organizzative adeguate per evitare l’esposizione delle persone ai rischi derivanti dal sollevamento dei carichi.

Eppure, nella pratica quotidiana, non è raro osservare operatori che attraversano rapidamente l’area sottostante a un carroponte in movimento, convinti che “non succederà nulla”. È proprio questo tipo di comportamento che il sistema aziendale deve prevenire attraverso procedure, vigilanza e formazione.

Quando una fune si rompe o un organo di sollevamento cede, il tempo per reagire è praticamente nullo. Per questo motivo la prevenzione deve concentrarsi sull’eliminazione dell’esposizione al rischio, non sulla speranza che il guasto non si verifichi.

Formazione e addestramento: oggi sono ancora più importanti

Un altro aspetto centrale riguarda la formazione degli operatori.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto uno specifico percorso formativo e di abilitazione per gli addetti alla conduzione di carroponti e gru a cavalletto, definendo contenuti minimi, durata e modalità di aggiornamento della formazione.

La formazione non deve limitarsi agli aspetti tecnici della conduzione. Gli operatori devono comprendere i rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, riconoscere i segnali di possibile deterioramento delle funi e conoscere le procedure da seguire in caso di anomalie.

Anche il ruolo dell’RSPP diventa determinante. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve supportare il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure preventive e nella definizione delle procedure operative che impediscano comportamenti pericolosi.

La sicurezza non si delega agli ispettori

Le sentenze della Cassazione ricordano un concetto spesso sottovalutato: la sicurezza non può essere affidata esclusivamente ai controlli esterni.

Il fatto che un ispettore ASL non abbia contestato una determinata situazione durante una visita non significa che quella situazione sia sicura. La responsabilità della prevenzione resta in capo all’azienda e ai soggetti della sicurezza.

Gli organi di vigilanza svolgono un’importante funzione di controllo, ma non sostituiscono gli obblighi di prevenzione e protezione che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Datore di Lavoro e agli altri soggetti del sistema aziendale della sicurezza.

Per questo motivo ogni organizzazione che utilizza carroponti dovrebbe chiedersi non soltanto se le verifiche obbligatorie siano state effettuate, ma anche se il layout dello stabilimento impedisca realmente il passaggio sotto i carichi sospesi, se gli operatori siano adeguatamente formati e se le procedure vengano effettivamente rispettate ogni giorno.

Perché quando si parla di carichi sospesi, la differenza tra una normale giornata di lavoro e una tragedia può dipendere da pochi secondi e da una singola decisione organizzativa.