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Formazione del RLS: una necessità per la sicurezza in azienda

Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, il RLS è la persona designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza… Ma esattamente come si diventa RLS?

Come nasce la figura del RLS?

La figura del RLS, così come le normative che lo riguardano, sono regolate dal D.Lgs 81/2008, o Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.

Tuttavia, il RLS nasce diversi anni prima, con la famosa Legge 626 del 1994. La 626 è il risultato della Direttiva Europea n.391 del 1989 che imponeva agli stati membri di allinearsi entro i successivi 5 anni.

Nella legge 626 possiamo trovare altri provvedimenti in materia di salute e sicurezza ancora attivi, come la figura del RSPP.

Quali sono le sue principali funzioni?

Si tratta di una della principali figure coinvolte nel sistema di prevenzione dei rischi aziendali, lavora a stretto contatto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali e ha una serie di mansioni ben definite.

L’articolo 2 del D.Lgs 81/2008 lo definisce come:

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”

Ha come principale obiettivo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza sul luogo di lavoro attraverso:

  • la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza;
  • il proprio contributo nella scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Come si diventa RLS?

Iniziamo a dire che la nomina del RLS è obbligatoria per ogni attività che abbia anche un solo dipendente.

É eletto dai lavoratori, al datore di lavoro spetta solo l’incombenza di comunicare ogni anno il nominativo all’INAIL.

Nelle aziende fino a 15 lavoratori viene comunemente scelto tra i dipendenti interni, mentre nelle attività con più lavoratori può essere esterno all’azienda e l’elezione avviene tra i lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

Una volta eletto il rappresentante è necessario che svolga un corso di formazione per RLS per ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Qual è il suo percorso di formazione?

Quello della formazione è un diritto sancito dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008.

Questa normativa prevede che il RLS riceva una formazione adeguata non solo in materia di salute e sicurezza di carattere generale, ma anche sui rischi specifici dell’attuale impresa per cui lavora.

Il Testo Unico per la Sicurezza prevede che debba svolgere un corso della durata minima di 32 ore. Di queste, 12 saranno sui rischi specifici a cui abbiamo accennato. Questo corso dovrà fornire al rappresentate tutte le conoscenze e gli strumenti per prevenire i rischi in azienda.

I contenuti della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, ma devono sempre rispettare i seguenti contenuti:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

Il corso di formazione per RLS prevede delle verifiche di apprendimento e, a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, non può essere svolto online, tranne in caso di indicazioni specifiche del CCNL.

Tutti i Corsi di Formazione di Gruppo Errepi Srl, Ente di Formazione Accreditato, prevedono il rilascio di un attestato valido su tutto il territorio nazionale.

Aggiornamento periodico obbligatorio per RLS

Sempre l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo annuale di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il riferimento è la data di rilascio dell’attestato del corso da 32 ore.

La contrattazione collettiva nazionale delinea anche le modalità dell’obbligo dell’aggiornamento periodico:

  • corso di aggiornamento di 4 ore per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • corso di aggiornamento di 8 ore per quelle che occupano più di 50 lavoratori.

Non è specificata una durata minima del corso di aggiornamento per le aziende con meno di 15 dipendenti.