Il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta sia strumento prezioso per le aziende che un obbligo imprescindibile da ottemperare. Gruppo Errepi Srl vi viene in aiuto con questa guida per la redazione di tale documento.
Cos’è il DVR
Il DVR è uno strumento previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008). Si tratta di un prospetto che riassume i potenziali rischi presenti in azienda e le relative misure di prevenzione.
Deve essere redatto dalle varie imprese e funge da mappa per permettere al datore di lavoro e agli addetti alla sicurezza in azienda di provvedere a identificare e quantificare i pericoli. Questo prima che la minaccia di un pericolo si tramuti in un reale danno.
Quando è obbligatorio
La normativa è chiara su questo punto. Secondo il Testo Unico, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto da tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente o collaboratore. E questo in maniera obbligatoria, indipendentemente dal settore di categoria.
Sono escluse dall’obbligo del DVR le imprese che non hanno dipendenti come i lavoratori autonomi o le imprese familiari.
Queste, però, sono soggette alla normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.
Chi redige il DVR
Il Testo Unico stabilisce che sia il datore di lavoro a effettuare le opportune valutazioni su pericoli e contromisure in azienda e a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
È il responsabile del documento e in nessun caso può delegare questa attività. Ma può affidarsi a un esperto in materia per una consulenza mirata su salute e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro non è però l’unico attore coinvolto. Per la redazione del DVR lavora in stretta collaborazione con:
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): affianca il datore di lavoro nella fase di valutazione, contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro;
- Il Medico Competente (MC): provvede a contribuire al documento con una valutazione specifica dei rischi che riguardano la salute dei lavoratori e predispone il protocollo di sorveglianza sanitaria;
- Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS): questa figura non ha un ruolo attivo nella stesura del DVR ma viene consultato preventivamente sui contenuti e ne riceve una copia per prenderne visione.
Come si redige il DVR
Criteri di valutazione dei rischi
Innanzitutto, prima di passare alla stesura vera e propria (in forma cartacea o digitale), occorre raccogliere le informazioni sull’attività.
È importante avere una panoramica completa del ciclo lavorativo: il numero di addetti e quali mansioni svolgono, le fasi dei processi lavorativi, etc.
In questa fase occorre applicare una precisa metodologia per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Testo Unico non fornisce indicazioni in merito e sta al datore di lavoro scegliere i criteri di valutazione, magari con la consulenza di un Tecnico della Sicurezza.
La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi
Per adempiere alla normativa, il documento dovrà contenere i seguenti dati:
- Anagrafica aziendale: tutti i dati rilevanti dell’azienda (ragione sociale, indirizzo, planimetria, ecc…);
- Organigramma del servizio di prevenzione e protezione: questo dovrà indicare le figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS);
- Descrizione del ciclo lavorativo;
- Identificazione delle mansioni;
- Relazione sulla valutazione dei rischi: qui si indicheranno i pericoli individuati e i rischi correlati alle mansioni dei lavoratori, quali dipendenti sono esposti a rischi specifici e verrà fornita una stima dell’esposizione e della gravità del danno;
- Programma delle misure preventive e interventi migliorativi: elencheremo le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza con i tempi di realizzazione. Verranno anche specificati se e quali dispositivi di protezione individuali utilizzare.
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve rispondere al requisito di amministrazione trasparente: occorre attribuire una data certa al documento. Per garantire questo il RSPP, il medico competente e il RLS fungono da garanti mediante firma.
Dopo la firma il documento è reso disponibile per eventuali visite di ispezione degli enti preposti.
Per facilitare le procedure da affrontare è disponibile un DVR Standardizzato. Si tratta di un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva. Questo modello può essere utilizzato dalle imprese che contano fino a 50 dipendenti a meno che non siano soggette a particolari rischi.
L’approccio che consigliamo, però, è quello di redigere un documento che sia il frutto del proprio contesto aziendale. Non tutte le situazioni, infatti, sono sempre rapportabili al modello standard.
Tempistiche, validità e sanzioni
Dopo l’approvazione della Legge 161/14, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere preparato e reso disponibile in concomitanza con l’apertura dell’attività. Non esiste più un periodo di tolleranza per la stesura del documento.
Non esiste una scadenza per il documento. Questo rimane valido sempre a meno che non si verifichi uno dei seguenti casi:
- Vengano apportate modifiche al processo lavorativo;
- Ci siano modifiche nella organizzazione generale del lavoro;
- Casi di infortuni gravi che mettano in luce nuove fonti di rischio o richiedano una revisione di quelle già riportate.
L’inadempienza o eventuali mancanze nella stesura del DVR, possono comportare pesanti sanzioni per il datore di lavoro.
Gli enti preposti al controllo della documentazione possono disporre sanzioni che vanno che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro. Sono previste anche pene detentive fino a un massimo di 8 mesi e, in caso di recidività, la sospensione dell’attività.
Per una consulenza professionale in materia di sicurezza sul lavoro non esitate a contattare Gruppo Errepi Srl, ente accreditato presso la Regione Lombardia.


