Con la pubblicazione, a settembre 2015, delle Norme UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale) e 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità) è iniziato un processo di revisione e di adeguamento di tutto il panorama delle norme sui Sistemi di Gestione (Management System Standard) ad una Struttura di Alto Livello (HLS).
Tale struttura garantisce una sostanziale compatibilità tra i diversi sistemi di gestione, favorendo una cultura “globale” della gestione aziendale che tenga conto, in un panorama di piena integrazione, dei differenti aspetti che caratterizzano la vita e i processi di business di un’organizzazione, di un’azienda, di un’impresa.
A settembre 2018 nessun certificato emesso in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e 9001:2008 avrà più valore.
Entro tale data le organizzazioni già certificate dovranno provvedere alla transizione.
Per quanto riguarda la norma OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), il processo di revisione è in atto e gli orizzonti di pubblicazione della nuova norma (ISO 45001) sono fissati a fine 2017 – inizi 2018.
Gruppo Errepi Srl offre ai propri clienti, già certificati o decisi ad affrontare un PERCORSO DI CERTIFICAZIONE 14001:2015 e/o 9001:2015, supporti e strumenti per la transizione al nuovo panorama normativo, nella definizione di:
- Analisi di contesto
- Identificazione delle parti interessate rilevanti e dei loro requisiti
- Analisi dei rischi e delle opportunità
- Applicazione del risk-based thinking
- Definizione, monitoraggio, analisi e valutazione degli Indicatori di performance dell’organizzazione.
Per i clienti interessati ai SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, Gruppo Errepi Srl offre consulenza per la definizione, l’applicazione, il mantenimento di sistemi conformi alla norma OHSAS 18001:2007, orientando tuttavia gli interventi ai nuovi requisiti della Struttura di Alto Livello che caratterizzerà la futura norma ISO 45001.
Gruppo Errepi Srl guiderà i propri clienti a considerare il valore aggiunto derivante dalla scelta di definire e applicare Sistemi di Gestione Integrati Qualità – Ambiente – Sicurezza, che rappresentino un plus importante nello sviluppo della cultura gestionale dell’organizzazione.
Il processo di transizione considera anche l’aspetto fondamentale della valorizzazione delle “persone” che rappresentano il patrimonio di conoscenze che supporta il successo durevole di un’organizzazione.
Gruppo Errepi Srl offre specifici PERCORSI DI FORMAZIONE per lo sviluppo di una profonda consapevolezza delle persone che lavorano sotto la Direzione dell’organizzazione, a garanzia di una partecipazione attiva delle stesse nell’applicazione concreta dei sistemi di gestione.
A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore – 8 maggio 1997 – della prima legge italiana in materia di privacy, lo scorso 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche il "Regolamento"), il quale entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.
Tale Regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".
Gli Stati membri ad ogni modo, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno due anni per adeguare le proprie normative interne nonché, le aziende, per essere sensibilizzate alle novità introdotte.
Ciò, anche in considerazione del fatto che il Regolamento attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione, al fine di rendere operativa la disciplina, ma lascia ai legislatori nazionali la facoltà di introdurre, a seconda delle circostanze, norme nazionali ad hoc.
Le novità introdotte con il Regolamento riguarderanno, dal punto di vista delle aziende (i c.d. "titolari" del trattamento dei dati personali) tutte quelle che – salvo qualche eccezione, una in particolare di cui si dirà tra breve, relativamente alle aziende medio e piccole – avendo uno stabilimento all'interno dell'UE, trattano dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato nell'UE stessa.
Dal punto di vista, invece, delle persone fisiche – i c.d. "interessati" al trattamento dei propri dati – la nuova normativa si applicherà a tutti i soggetti presenti nell'UE anche quando, sebbene l'azienda titolare del trattamento non abbia uno stabilimento in territorio UE, il trattamento stesso riguardi (i) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai soggetti interessati o (ii) il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento abbia luogo all'interno dell'UE.
Ma veniamo ora ad analizzare, nel dettaglio, alcune delle novità di maggior rilievo.
Tra le prime, merita sicuramente attenzione particolare una nuova figura – e professionalità – che va ad affiancarsi alla nomenclatura già conosciuta nel nostro Codice Privacy, ovvero al "titolare", al "responsabile" e all' "incaricato" del trattamento dei dati.
Tale nuova figura è quella del c.d. Data Protection Officer ("DPO"), il "responsabile della protezione dei dati".
Il DPO dovrà essere obbligatoriamente presente all'interno di tutte (i) le aziende pubbliche nonché in tutte quelle ove i trattamenti presentino specifici rischi, come ad esempio (ii) le aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli "interessati", su larga scala, e quelle (iii) che trattano i c.d. "dati sensibili".
Le società facenti parte di uno stesso gruppo, a livello nazionale o transfrontaliero, potranno nominare un unico DPO, a condizione che lo stesso sia facilmente raggiungibile da ciascuna società del gruppo stesso.
Il DPO, inoltre, potrà essere un dipendente della società titolare del trattamento o, in alternativa, assolvere i propri compiti in base ad un contratto di servizi. Ad ogni modo, ogni azienda dovrà rendere noti i dati del proprio DPO – il quale dovrà essere contattabile da tutti i soggetti "interessati" – nonché comunicarli al locale "Garante per la protezione dei dati personali".
Interessante, poi, il ruolo che il Regolamento destina al DPO. Leggendo l'art. 38, comma 3, si intuisce come il responsabile della protezione dei dati potrà avere, all'interno dell'azienda, una caratura che nulla avrà da invidiare a professionalità quali quella del CFO, o del General Counsel o HR Manager, in quanto, è stabilito, il DPO riferirà direttamente al CEO o comunque ai vertici gerarchici della società, senza intermediazioni, e con grande autonomia e indipendenza, rispetto agli altri dirigenti.
Per chiudere sul punto, ecco i principali compiti cui sarà adibito il DPO:
(i) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento;
(ii) verificare l'attuazione e l'applicazione della normativa, oltre alla sensibilizzazione e formazione del personale e dei relativi auditors;
(iii) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
(iv) fungere da punto di contatto per gli "interessati", in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati nonché all'esercizio dei loro diritti;
(v) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
Altra novità di rilievo, è l'introduzione dell'obbligo, per ogni azienda titolare del trattamento dei dati, di tenere un "registro delle attività di trattamento", svolte sotto la propria responsabilità, nonché quello di effettuare una "valutazione di impatto sulla protezione dei dati".
Quest'ultimo adempimento, in particolare, è richiesto ad esempio in relazione (i) ai trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione, o con riguardo (ii) ai trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati (sensibili), nonché relativamente ai dati ottenuti dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico. Sarà ad ogni modo il Garante Privacy (per quanto riguarda l'Italia), a redigere e rendere pubblico l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito della "valutazione di impatto sulla protezione dei dati".
Per chiudere sul punto si rileva come (ed ecco l'eccezione cui si è fatto riferimento in apertura) il comma 5 dell'art. 30 del Regolamento esoneri dagli adempimenti appena accennati le piccole e medie imprese, quelle dunque con meno di 250 dipendenti, a meno che, però, "…il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati (sensibili)…o i dati personali relativi a condanne penali…" (si vedrà come sarà interpretato ed applicato tale articolo, nella prassi).
Ancora, andando a concludere, il Regolamento:
(i) riconosce espressamente il "diritto all'oblio", ovvero la possibilità per l'interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, nel caso di revoca del consenso o quando si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento;
(ii) stabilisce il diritto alla "portabilità dei dati", in virtù del quale l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora l'interessato abbia fornito il proprio consenso al trattamento o se questo sia necessario per l'esecuzione di un contratto;
(iii) sancisce il principio di "accountability", per cui il titolare dovrà dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento;
(iv) introduce il principio della "privacy by design" (dal quale discende l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione del trattamento) nonché quello della "privacy by default" (che ricalca il principio di necessità di cui all'attuale disciplina, stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini).
Infine, per quanto concerne il "sistema sanzionatorio", il Regolamento ha aumentato l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, lasciando peraltro ciascuno Stato membro libero di adottare norme relative ad altre sanzioni.
Vedremo dunque nel futuro, in concreto, come verrà recepito (meglio, percepito) questo nuovo impianto normativo all'interno di ciascuno Stato, in particolare da imprese e soggetti privati, pensando ad esempio che, se da una parte, come ben evidenziato da Giovanni Buttarelli (Garante europeo della protezione dei dati) l'introduzione di una nuova figura come quella del DPO "può creare spazi occupazionali e di mercato socialmente utile assai interessanti", dall'altro si tradurrà anche in costi ed oneri aggiuntivi per le aziende, le quali, si spera, cercheranno di sfruttare al meglio la neonata professionalità, dotandosi di virtuosi DPO in modo da massimizzare la resa di tale nuovo costo. Ad ogni buon conto, una rivelazione del Censis del 2013 registrava come il 96,2% degli italiani ritenesse la riservatezza un "diritto inviolabile" ed il 93% temesse di vedere attaccata la propria privacy on line; preoccupazione che si accompagnava ad una richiesta di regole di protezione più stringenti (per il 53% degli intervistati).
Il DLgs 277/1991 ha dato attuazione alle direttive europee 80, 82 , 83, 86 e 88 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici. Il Capo IV del DLgs, “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, è stato abrogato dal DLgs 195/2006 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori al rumore) che è entrato in vigore nel giugno 2006.
Con il TU 81/08, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rumore all’interno della propria azienda allo scopo di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
In caso di superamento del limite di azione superiore 85 dB(A), deve adottare in azienda, le misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione dello specifico rischio (“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”, art. 181).
Ed è una norma tecnica, la UNI 11347:2015, in vigore dallo scorso 20 gennaio, che ha preso il posto della UNI/TR 11347:2010 che negli ultimi 4 anni di sperimentazione ha rappresentato un riferimento come rapporto tecnico ma non di vera e propria norma.
Come riferisce UNI la 11347:2015: “riguarda i programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e specifica: a) come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro; b) come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore”.
Nel PARE devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti. Ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze: 1) della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti); 2) della produzione; c) dell’ambiente.
Vanno indicati i risultati attesi dagli interventi di riduzione dei livelli di esposizione, i tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica, il settore aziendale di riferimento, il soggetto/i incaricato/i dell’attuazione delle misure di bonifica, le modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.
Le affezioni cutanee possono determinare spesso conseguenze elevate in ambito professionale. E questo anche a causa della durata della terapia e l’eventuale impossibilità di lavorare. Ma è possibile prevenire queste affezioni, proteggere adeguatamente la pelle, adottando nelle aziende opportuni provvedimenti e prassi corrette.
Ad esempio mettendo a disposizione del lavoratore i necessari dispositivi di protezione individuale come schermi, guanti, indumenti di protezione etc.
Tuttavia al di là dei DPI e degli indumenti più idonei è anche importante mettere a disposizione specifici prodotti per la protezione della pelle ed elaborare idonee procedure per l’igiene e la pulizia. È evidente che le “creme protettive non possono sostituirsi ai guanti”. Tuttavia l’uso delle creme è “consigliato soprattutto per quei lavori che sporcano la pelle in maniera medio-leggera, per chi è esposto a umidità o ai raggi ultravioletti senza alcuna protezione. Un uso mirato delle creme di protezione aumenta il loro effetto”.
E non bisogna dimenticare che “dopo il lavoro la pelle va detersa a fondo ma delicatamente. Il metodo di pulizia dipende dal tipo di sporcizia” da rimuovere. E occorre “evitare l’uso di solventi o di saponi fortemente abrasivi”.
A parlare in questi termini della pulizia e dei prodotti di protezione della pelle è un documento di Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “La protezione della pelle sul lavoro”; un documento che si sofferma su molti aspetti relativi alla pelle: l’anatomia, i rischi, le sostanze pericolose, le patologie cutanee e le misure di protezione.
Riguardo ai prodotti per la protezione della pelle il documento indica che “è consigliato utilizzare speciali prodotti sotto forma di creme, lozioni o schiume, soprattutto nei seguenti casi:
- in ambienti umidi senza pericolo chimico o microbico;
- a contatto con sostanze poco irritanti, ma che sporcano la pelle;
- a contatto con lubrorefrigeranti (se i guanti rischiano di rimanere impigliati in parti mobili o rotanti)”.
Questi alcuni consigli su come usare correttamente questi prodotti:
- i liquidi di protezione svolgono un’azione preventiva e pertanto devono essere applicati prima di iniziare il lavoro; la protezione dura poche ore;
- i prodotti di protezione devono essere riapplicati dopo aver lavato le mani e dopo ogni pausa;
- la barriera protettiva deve essere il più possibile impermeabile (anche attorno alle unghie, negli spazi tra le dita e nella zona polsi). Si sottolinea che la protezione “dura finché il film protettivo non viene asportato”;
- “i prodotti per la protezione della pelle devono poter essere rimossi facilmente con un lavaggio, in modo da poter eliminare la sporcizia e le sostanze dannose. Una caratteristica importante di questi prodotti è il fatto di facilitare la pulizia delle mani;
- i prodotti per la protezione della pelle non devono alterare la superficie degli oggetti manipolati e il loro uso non deve incrementare il pericolo di infortunio. È anche importante che siano ben tollerati dalla pelle”.
Si segnala poi che le creme per la protezione della pelle spesso “non vengono applicate in maniera uniforme. La punta delle dita, gli spazi tra le dita e la zona dei polsi devono essere trattati con particolare cura”. Nel documento sono riportate alcune foto esplicative:
Sono riportate poi ulteriori indicazioni sui vari prodotti disponibili:
- in commercio “si possono trovare diversi tipi di prodotti; in linea generale i prodotti che servono a formare un film lipidico cutaneo e le cosiddette ‘emulsioni A/O’ (acqua in olio) sono efficaci contro le sostanze idrosolubili, mentre con le sostanze grasse, gli oli e i solventi organici è bene usare le ‘emulsioni O/A’ (olio in acqua). Bisogna osservare le indicazioni del fornitore in merito al prodotto;
- le creme contenenti silicone non sono indicate in determinati settori, in quanto possono portare a una cattiva verniciatura. Non sono neppure indicate per la microelettronica;
- nel caso in cui la profumazione di una crema risultasse non gradita, è bene orientarsi su prodotti non profumati;
- i lavoratori esposti a intensa irradiazione solare o ai raggi UV artificiali e i saldatori devono applicare sulle parti del corpo scoperte una crema con un elevato fattore di protezione solare;
- sul lavoro a volte può essere difficile decidere se sia meglio indossare i guanti di protezione o applicare un prodotto con funzione protettiva. In questi casi è necessario eseguire un’analisi dei pericoli. I prodotti studiati per la protezione della pelle sono utili se la pelle non è aggredita da sostanze nocive, molto irritanti e sensibilizzanti e se è importante preservare la sensazione tattile e la massima destrezza possibile. Spesso, queste forme di protezione si completano a vicenda in maniera ottimale”.
Veniamo ora alla pulizia della pelle.
Il documento sottolinea che pulire a fondo la pelle dopo il lavoro è “importante per prevenire eventuali danni alla cute”. Infatti la sporcizia e le sostanze nocive “non devono rimanere sulla pelle continuando ad aggredirla anche oltre l’orario di lavoro”. E in condizioni di scarsa igiene, i “residui di oli minerali possono irritare le ghiandole sebacee e sudoripare (acne da oli minerali)”.
Come pulire bene la pelle?
Per pulirla in maniera ottimale è necessario “disporre di un numero sufficiente di lavabi facilmente accessibili e forniti di detergenti. Se invece ci si sporca su ampie zone del corpo, è necessario disporre di una doccia”.
Inoltre:
- “per lavarsi è decisamente consigliata l’acqua tiepida, anche se asporta leggermente lo strato lipidico naturale della pelle;
- lavare la pelle spesso e in maniera intensa danneggia la sua normale funzione ed è per questa ragione che si consiglia sempre una detersione molto delicata;
- i detergenti attualmente presenti sul mercato consentono di pulire a fondo la pelle anche in caso di sporco tenace”.
Riportiamo, infine, alcuni consigli per una corretta pulizia della pelle:
- “i saponi normali leggermente alcalini sono tollerati bene dalla pelle. I saponi disciolgono gli oli, i grassi e le parti celle di sporco per essere più facilmente rimossi. I saponi con effetto nutritivo esercitano sulla pelle un ulteriore effetto curativo;
- i detergenti sintetici sono simili ai saponi; svolgono un’azione a livello della superficie cutanea che facilita lo scioglimento e la rimozione delle particelle di sporco;
- l’azione meccanica dei saponi può essere accentuata dall’aggiunta di sostanze con blando potere abrasivo (farine di legno, particelle sintetiche). Questi detergenti devono essere utilizzati solo in casi particolari;
- i saponi contenenti sabbia di quarzo, le spazzoline e la pietra pomice possono peggiorare notevolmente gli effetti delle sostanze pericolose a causa dell’azione meccanica che esercitano sulla cute;
- anche l’impiego di solventi come detergenti danneggia lo strato protettivo della pelle;
- i detergenti a secco rimuovono la sporcizia senza l’uso di acqua. Sono usati solo nei casi in cui non è possibile lavarsi”.
Incidente sul lavoro nell’area industriale di via Lavoratori Autobianchi, a Desio.
Lunedì pomeriggio poco prima delle 15 un operaio è stato travolto da un bancale carico di acqua minerale in vetro. Le bottiglie sono andate in mille pezzi e il pallet di legno ha colpito alla testa l’uomo di 54 anni, provocandogli un trauma cranico.
All’inizio le condizioni dell’operaio sembravano molto gravi e sul luogo del sinistro insieme a un'ambulanza preallertata in codice rosso è arrivato anche l’elisoccorso insieme ai vigili del fuoco di Monza e Desio e alla polizia locale. Poi, per fortuna il 54enne si è ripreso. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, ha subito un violento trauma cranico e ha contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita.
L’uomo era alla guida di un muletto. Stava scaricando il carico di acqua minerale per il ristorante Eurotaverna di Desio. Dopo aver sistemato senza problemi quattro bancali di acqua, l’ultimo ha iniziato a oscillare. L’operaio è sceso dal muletto ed è corso sotto il carico per evitare che cadesse. E’ stato travolto e il bancale lo ha colpito con violenza alla testa.
Indagini in corso per verificare tutte le norme di sicurezza.