Il DLgs 277/1991 ha dato attuazione alle direttive europee 80, 82 , 83, 86 e 88 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici. Il Capo IV del DLgs, “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, è stato abrogato dal DLgs 195/2006 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori al rumore) che è entrato in vigore nel giugno 2006.
Con il TU 81/08, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rumore all’interno della propria azienda allo scopo di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
In caso di superamento del limite di azione superiore 85 dB(A), deve adottare in azienda, le misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione dello specifico rischio (“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”, art. 181).
Ed è una norma tecnica, la UNI 11347:2015, in vigore dallo scorso 20 gennaio, che ha preso il posto della UNI/TR 11347:2010 che negli ultimi 4 anni di sperimentazione ha rappresentato un riferimento come rapporto tecnico ma non di vera e propria norma.
Come riferisce UNI la 11347:2015: “riguarda i programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e specifica: a) come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro; b) come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore”.
Nel PARE devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti. Ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze: 1) della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti); 2) della produzione; c) dell’ambiente.
Vanno indicati i risultati attesi dagli interventi di riduzione dei livelli di esposizione, i tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica, il settore aziendale di riferimento, il soggetto/i incaricato/i dell’attuazione delle misure di bonifica, le modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.
Le affezioni cutanee possono determinare spesso conseguenze elevate in ambito professionale. E questo anche a causa della durata della terapia e l’eventuale impossibilità di lavorare. Ma è possibile prevenire queste affezioni, proteggere adeguatamente la pelle, adottando nelle aziende opportuni provvedimenti e prassi corrette.
Ad esempio mettendo a disposizione del lavoratore i necessari dispositivi di protezione individuale come schermi, guanti, indumenti di protezione etc.
Tuttavia al di là dei DPI e degli indumenti più idonei è anche importante mettere a disposizione specifici prodotti per la protezione della pelle ed elaborare idonee procedure per l’igiene e la pulizia. È evidente che le “creme protettive non possono sostituirsi ai guanti”. Tuttavia l’uso delle creme è “consigliato soprattutto per quei lavori che sporcano la pelle in maniera medio-leggera, per chi è esposto a umidità o ai raggi ultravioletti senza alcuna protezione. Un uso mirato delle creme di protezione aumenta il loro effetto”.
E non bisogna dimenticare che “dopo il lavoro la pelle va detersa a fondo ma delicatamente. Il metodo di pulizia dipende dal tipo di sporcizia” da rimuovere. E occorre “evitare l’uso di solventi o di saponi fortemente abrasivi”.
A parlare in questi termini della pulizia e dei prodotti di protezione della pelle è un documento di Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “La protezione della pelle sul lavoro”; un documento che si sofferma su molti aspetti relativi alla pelle: l’anatomia, i rischi, le sostanze pericolose, le patologie cutanee e le misure di protezione.
Riguardo ai prodotti per la protezione della pelle il documento indica che “è consigliato utilizzare speciali prodotti sotto forma di creme, lozioni o schiume, soprattutto nei seguenti casi:
- in ambienti umidi senza pericolo chimico o microbico;
- a contatto con sostanze poco irritanti, ma che sporcano la pelle;
- a contatto con lubrorefrigeranti (se i guanti rischiano di rimanere impigliati in parti mobili o rotanti)”.
Questi alcuni consigli su come usare correttamente questi prodotti:
- i liquidi di protezione svolgono un’azione preventiva e pertanto devono essere applicati prima di iniziare il lavoro; la protezione dura poche ore;
- i prodotti di protezione devono essere riapplicati dopo aver lavato le mani e dopo ogni pausa;
- la barriera protettiva deve essere il più possibile impermeabile (anche attorno alle unghie, negli spazi tra le dita e nella zona polsi). Si sottolinea che la protezione “dura finché il film protettivo non viene asportato”;
- “i prodotti per la protezione della pelle devono poter essere rimossi facilmente con un lavaggio, in modo da poter eliminare la sporcizia e le sostanze dannose. Una caratteristica importante di questi prodotti è il fatto di facilitare la pulizia delle mani;
- i prodotti per la protezione della pelle non devono alterare la superficie degli oggetti manipolati e il loro uso non deve incrementare il pericolo di infortunio. È anche importante che siano ben tollerati dalla pelle”.
Si segnala poi che le creme per la protezione della pelle spesso “non vengono applicate in maniera uniforme. La punta delle dita, gli spazi tra le dita e la zona dei polsi devono essere trattati con particolare cura”. Nel documento sono riportate alcune foto esplicative:
Sono riportate poi ulteriori indicazioni sui vari prodotti disponibili:
- in commercio “si possono trovare diversi tipi di prodotti; in linea generale i prodotti che servono a formare un film lipidico cutaneo e le cosiddette ‘emulsioni A/O’ (acqua in olio) sono efficaci contro le sostanze idrosolubili, mentre con le sostanze grasse, gli oli e i solventi organici è bene usare le ‘emulsioni O/A’ (olio in acqua). Bisogna osservare le indicazioni del fornitore in merito al prodotto;
- le creme contenenti silicone non sono indicate in determinati settori, in quanto possono portare a una cattiva verniciatura. Non sono neppure indicate per la microelettronica;
- nel caso in cui la profumazione di una crema risultasse non gradita, è bene orientarsi su prodotti non profumati;
- i lavoratori esposti a intensa irradiazione solare o ai raggi UV artificiali e i saldatori devono applicare sulle parti del corpo scoperte una crema con un elevato fattore di protezione solare;
- sul lavoro a volte può essere difficile decidere se sia meglio indossare i guanti di protezione o applicare un prodotto con funzione protettiva. In questi casi è necessario eseguire un’analisi dei pericoli. I prodotti studiati per la protezione della pelle sono utili se la pelle non è aggredita da sostanze nocive, molto irritanti e sensibilizzanti e se è importante preservare la sensazione tattile e la massima destrezza possibile. Spesso, queste forme di protezione si completano a vicenda in maniera ottimale”.
Veniamo ora alla pulizia della pelle.
Il documento sottolinea che pulire a fondo la pelle dopo il lavoro è “importante per prevenire eventuali danni alla cute”. Infatti la sporcizia e le sostanze nocive “non devono rimanere sulla pelle continuando ad aggredirla anche oltre l’orario di lavoro”. E in condizioni di scarsa igiene, i “residui di oli minerali possono irritare le ghiandole sebacee e sudoripare (acne da oli minerali)”.
Come pulire bene la pelle?
Per pulirla in maniera ottimale è necessario “disporre di un numero sufficiente di lavabi facilmente accessibili e forniti di detergenti. Se invece ci si sporca su ampie zone del corpo, è necessario disporre di una doccia”.
Inoltre:
- “per lavarsi è decisamente consigliata l’acqua tiepida, anche se asporta leggermente lo strato lipidico naturale della pelle;
- lavare la pelle spesso e in maniera intensa danneggia la sua normale funzione ed è per questa ragione che si consiglia sempre una detersione molto delicata;
- i detergenti attualmente presenti sul mercato consentono di pulire a fondo la pelle anche in caso di sporco tenace”.
Riportiamo, infine, alcuni consigli per una corretta pulizia della pelle:
- “i saponi normali leggermente alcalini sono tollerati bene dalla pelle. I saponi disciolgono gli oli, i grassi e le parti celle di sporco per essere più facilmente rimossi. I saponi con effetto nutritivo esercitano sulla pelle un ulteriore effetto curativo;
- i detergenti sintetici sono simili ai saponi; svolgono un’azione a livello della superficie cutanea che facilita lo scioglimento e la rimozione delle particelle di sporco;
- l’azione meccanica dei saponi può essere accentuata dall’aggiunta di sostanze con blando potere abrasivo (farine di legno, particelle sintetiche). Questi detergenti devono essere utilizzati solo in casi particolari;
- i saponi contenenti sabbia di quarzo, le spazzoline e la pietra pomice possono peggiorare notevolmente gli effetti delle sostanze pericolose a causa dell’azione meccanica che esercitano sulla cute;
- anche l’impiego di solventi come detergenti danneggia lo strato protettivo della pelle;
- i detergenti a secco rimuovono la sporcizia senza l’uso di acqua. Sono usati solo nei casi in cui non è possibile lavarsi”.
Incidente sul lavoro nell’area industriale di via Lavoratori Autobianchi, a Desio.
Lunedì pomeriggio poco prima delle 15 un operaio è stato travolto da un bancale carico di acqua minerale in vetro. Le bottiglie sono andate in mille pezzi e il pallet di legno ha colpito alla testa l’uomo di 54 anni, provocandogli un trauma cranico.
All’inizio le condizioni dell’operaio sembravano molto gravi e sul luogo del sinistro insieme a un'ambulanza preallertata in codice rosso è arrivato anche l’elisoccorso insieme ai vigili del fuoco di Monza e Desio e alla polizia locale. Poi, per fortuna il 54enne si è ripreso. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, ha subito un violento trauma cranico e ha contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita.
L’uomo era alla guida di un muletto. Stava scaricando il carico di acqua minerale per il ristorante Eurotaverna di Desio. Dopo aver sistemato senza problemi quattro bancali di acqua, l’ultimo ha iniziato a oscillare. L’operaio è sceso dal muletto ed è corso sotto il carico per evitare che cadesse. E’ stato travolto e il bancale lo ha colpito con violenza alla testa.
Indagini in corso per verificare tutte le norme di sicurezza.
La manomissione del cronotachigrafo o del limatore di velocità sul mezzo aziendale oltre a integrare la violazione dell’art.179 del codice stradale costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art.437 cp.
Si è espressa la Corte di Cassazione in questa sentenza, con riferimento ad un caso di installazione su di un mezzo aziendale di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità, sul rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada nonché sull’applicazione o meno nel caso stesso del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981 secondo il quale, in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, trova applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra. Esclusa l’applicabilità nel caso in esame del principio di specialità, la Corte suprema ha sostenuto che la manomissione di un cronotachigrafo o del limatore di velocità su di un mezzo aziendale oltre ad integrare la violazione dell’art. 179 del codice della strada costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p..
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti del titolare di un’azienda in relazione al delitto di cui all’art. 437 del codice penale, ritenendo che l’installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità su di mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 del codice della strada.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello ha chiesto alla Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza adducendo come motivazione una erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo sul quale è stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall’imputato. Il difensore dell’imputato, da parte sua, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione dell’assistito sulla base della considerazione che lo stesso non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell’impresa titolare dell’automezzo.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. La stessa ha messo in evidenza che la questione di cui è stata investita riguardava il rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada e l’applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722).
Nel caso in esame, ha così proseguito la suprema Corte, è stato contestato all’imputato, quale titolare della ditta, di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto da far sussistere il requisito richiesto dalla norma incriminatrice. Secondo la stessa il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437 comma secondo del codice penale, una circostanza aggravante. A ciò, ha precisato la Sez. I, c’è da aggiungere che il reato del codice penale è punito esclusivamente a titolo di dolo mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.
I destinatari e le condotte delle due disposizioni, ha fatto notare altresì la suprema Corte, sono diversi, in quanto l’art. 437 del codice penale punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l’art. 179 del codice della strada solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto... che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Secondo la Sez. I, inoltre, la violazione del codice della strada in esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo", mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali", rispetto al delitto di cui all’art. 437 del codice penale. per cui la stessa ha ritenuto applicabili nel caso in esame entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 del codice penale, infatti, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 del codice della strada e da ravvisare al più una mera interferenza.
Ne consegue, ha così concluso la suprema Corte, che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981 e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 del codice della strada, dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di provenienza perché proceda a nuovo giudizio.
RFId è sostanzialmente un sistema di comunicazione e quindi di riconoscimento basato sulla radiofrequenza.
Un sistema differente sia dal codice a barre che dalla banda magnetica e che ha come peculiarità quelle di consentire identificazioni univoche; poter essere utilizzato in forme diverse, rivestimenti, esposizione ad agenti atmosferici; essere letto a distanze maggiori rispetto agli altri citati sistemi di riconoscimento.
Il sistema è basato su tre componenti:
- Tag, trasmettitore-ricevitore;
- Reader che riceve informazioni e interroga i Tag;
- Management system.
I Tag possono essere attivi, passivi, semi-passivi; possono supportare tipi di memoria differenti; la capacità di trasmissione dipende sia dal tipo di Tag che dalla frequenza utilizzata per la comunicazione con il Reader e dalla potenza massima irradiata dal Reader stesso.
“Il Reader e i Tag e devono comunicare tra loro facilmente e senza disturbare altri sistemi radio o elettrici.
Allo scopo per ogni applicazione sono definiti i protocolli di comunicazione, cioè una serie di documenti normativi che descrivono tutti gli aspetti tecnici necessari per il processo di comunicazione, soprattutto quando l’applicazione richiede che dispositivi di fabbricanti diversi possano interoperare”.
Di seguito alcune fra le possibili applicazioni negli ambienti di lavoro con lo scopo di implementare e migliorare la gestione della sicurezza e della prevenzione.
Ad esempio come barriera immateriale per il passaggio di persone, oggetti, macchine.
Queste le tipologie di utilizzo analizzate:
Uso in applicazioni di sicurezza;
Uso come blocco di sicurezza aggiuntivo;
Uso come interblocco di sicurezza;
Uso come chiave di accesso ad un cantiere;
Uso per la localizzazione dei lavoratori;
Uso come DPI aggiuntivo;
Uso come inventario di sicurezza;
Rilevazione dei parametri ambientali.