Cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro?
Gruppo Errepi Srl propone un approfondimento delle indicazioni del nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro con focus su ingressi, dispositivi, pulizia e lavoro agile.
In questi giorni sono state presentate le linee principali dell’accordo, specialmente in relazione all’uso delle mascherine FFP2 che rimangono un presidio rilevante ma per le quali ogni azienda è tenuta a svolgere un’analisi interna al fine di individuare “particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
Ricordiamo che nella premessa del protocollo si indica che questa versione tiene conto dei vari provvedimenti recenti in materia COVID-19, della Circolare 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ma anche e della “circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane”.
“Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro”
Si indica che, come era già nel Protocollo del 6 aprile 2021, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”.
Le persone in tale condizione “saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2” (non più solo mascherina chirurgica) ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”.
Inoltre si indica che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. E “qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente”.
Come nel precedente protocollo si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
“Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria”, con indicazioni, anche in questo caso non dissimili, ma più semplificate rispetto ai precedenti protocolli.
Si indica che il datore di lavoro “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID- 19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, “si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione”.
Occorre poi “garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.
In questa parte del protocollo si indica poi che in tutti gli ambienti di lavoro “vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.
“Precauzioni igieniche personali”
Si indica che è obbligatorio (lo era anche per i precedenti protocolli) che le persone presenti nel luogo di lavoro “adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone”.
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”
Si riportano i vari obblighi previsti dalle normative vigenti e si sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative” (ma non si parla più, come in precedenza, di obbligo dei dispositivi “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”).
Il nuovo Protocollo indica che “il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
“Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS”
Si indica che è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, “che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento”.
In particolare la sorveglianza sanitaria “oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV- 2/COVID-19”.
Inoltre, ove presente, il medico competente “attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente”.
"Il lavoro agile e i lavoratori fragili"
Riguardo al “lavoro agile” si indica che “pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”.
In questo senso – continua il protocollo – “le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Riguardo ai “lavoratori fragili”, si segnala che il datore di lavoro “stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”. E anche in questo caso le Parti sociali “auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili”.
Infine il documento indica che le parti “si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure”.
Fonte: Gruppo Errepi Srl - Puntosicuro
Ulteriori aggiornamenti sul nuovo Protocollo aggiornamento delle misure anti Covid, con le nuove regole per i luoghi di lavoro
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
Fonte: Ministeri del Lavoro e della Salute e dalle parti sociali
Approvato il Protocollo aggiornamento delle misure anti Covid, con le nuove regole per i luoghi di lavoro. Dopo un lungo confronto tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo economico, l’Inail e le parti sociali, sono stati resi noti i nuovi vincoli per i dipendenti e i datori di lavoro, con una decisione importante che riguarda le mascherine Ffp2.
Da giorni infatti regnava l’incertezza sul futuro di quest’obbligo.
Il nuovo protocollo è più snello rispetto a quelli sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, ma non è un libera tutti, considerando che è stato pensato anche in funzione della nuova situazione epidemiologica e della nuova ondata di contagi da coronavirus che sta interessando il nostro Paese.
Contiene ancora alcune regole chiave per contenere le infezioni sul lavoro, e le parti si sono impegnate formalmente a incontrarsi di nuovo davanti a un peggioramento dei dati che riguardano la pandemia di Covid, per ridefinire le misure di prevenzione.
Entro il 31 ottobre 2022 sarà aperto un nuovo tavolo per aggiornare ulteriormente il protocollo.
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi
di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Gruppo Errepi Srl segnala che con circolare del 16 Febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale Lavoro ha specificato, in relazione ai nuovi obblighi formativi previsti dalla L.215/2021, quanto segue:
1. OBBLIGHI NORMATIVI DATORE DI LAVORO
Le nuove disposizioni individuano, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Per questo caso la circolare in oggetto chiarisce che, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Obblighi formativi: dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti le nuove norme dispongono una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza (che adotterà un nuovo Accordo entro il 30 Giugno 2022).
Preposti
Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Al riguardo la circolare del INL chiarisce che:
• In attesa del nuovo Accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non vengono meno gli obblighi formativi a carico dei preposti.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle recenti modifiche.
• I nuovi requisiti formativi della “adeguatezza e specificità” della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti (adeguatezza e specificità) andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
2. PRESCRIZIONE D.Lgs. n. 758/1994
In chiusura la circolare chiarisce che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.
Pertanto i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (cioè non potranno costituire illecito sanzionabile a mezzo di procedimento prescrittivo ex D.Lgs. 758/1994).
3. ADDESTRAMENTO
La Circolare in oggetto chiarisce che le nuove norme dispongono che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si tratta di disposizioni che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
La Circolare riferisce che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Tecnologie d'Impresa
Tuttavia, “la prolungata posizione da seduti e uno stile di vita sedentario uniti alla scarsa ergonomia della postazione di lavoro e all’isolamento sociale dai colleghi possono comportare conseguenze sulla salute dei lavoratori e contribuire all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi muscolo-scheletrici (DMS)”. E i disturbi associati al telelavoro possono colpire, ad esempio, “la zona lombare, il collo, le spalle, le braccia, le mani e i polsi e derivano dalla combinazione di diversi fattori tra cui ergonomici, organizzativi, ambientali e psicosociali”.
A fornire queste informazioni e ad indicare vari documenti e schede utili è una sezione web della campagna europea dedicata proprio al telelavoro.
Una delle schede presentate nella sezione – scheda intitolata “Preventing musculoskeletal disorders when teleworking” (Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici nel telelavoro) - ricorda che lavorare da casa presenta alcuni vantaggi, ma porta anche al mantenimento più prolungato della posizione seduta, all’isolamento sociale dai colleghi e alla difficoltà a disconnettersi.

La scheda informativa spiega i motivi per cui questi fattori di rischio possono influire sulla salute dei telelavoratori e contribuire all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi muscoloscheletrici.
La scheda riporta anche vari suggerimenti ai lavoratori e ai datori di lavoro per creare postazioni di lavoro da casa confortevoli e salutari (Optimise workstation ergonomics and environment) e consigli su come restare attivi durante la giornata di telelavoro (Keep moving!).
Per sottolineare ancora che il telelavoro, se non è gestito correttamente, può avere ripercussioni sulla salute dei lavoratori con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici, possiamo fare riferimento ad una presentazione in Powerpoint dal titolo “Musculoskeletal disorders related to telework – Tips for teleworkers” (Disturbi muscoloscheletrici legati al telelavoro – Suggerimenti per i telelavoratori).
Il documento, in inglese, esamina il tema del telelavoro domiciliare e chiarisce perché dovrebbe essere parte del processo di valutazione dei rischi di ogni datore di lavoro. Sono anche descritti i principali fattori di rischio di DMS e le misure preventive per affrontarli.
Ad esempio riguardo all’ergonomia della postazione di lavoro e alle posture del corpo si indica che il lavoro al computer comporta movimenti ripetitivi che vengono eseguiti principalmente in una posizione statica, generalmente seduta. E questo può portare a DMS specialmente in situazioni scarsamente ergonomiche e in mancanza di interruzioni periodiche.
Si segnala anche che molti telelavoratori utilizzano computer portatili e postazioni di lavoro domestiche improvvisate, che si traducono in posture del corpo non neutre e, di conseguenza, in un aumento dei disturbi muscoloscheletrici. E a favorire carichi muscolari negativi ci sono anche la posizione inappropriata dello schermo, della tastiera o del mouse e la mancanza di supporti per gli avambracci.
Concludiamo con un po’ di informazioni su valutazione del rischio e liste di controllo.
Nella sezione OSH-WIKI “Risk assessment and telework – checklist” si sottolinea che una valutazione del rischio multifattoriale, dal punto di vista del telelavoratore e del datore di lavoro, è il primo passo necessario per identificare i fattori di rischio legati al telelavoro.
Quale può essere il modo migliore per eseguire la valutazione del rischio da telelavoro domiciliare? Viene presentata, a questo proposito, una lista di controllo in inglese – “A general, non-exhaustive checklist to assess risks while teleworking” - che aiuta a identificare i rischi e le potenziali misure di prevenzione per i lavoratori a distanza.
Nella sezione OSH-WIKI si ricorda che la checklist aiuta a identificare i pericoli e le potenziali misure di prevenzione e fa parte del processo di valutazione del rischio. Una lista di controllo, che non ha lo scopo di coprire tutti i rischi di ogni luogo di lavoro, garantisce che la valutazione sia sistematica e coerente: è solo un primo passo nell'effettuare una valutazione del rischio.
Infatti potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni per valutare rischi più complessi e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario l'aiuto di un esperto.
È poi importante tenere conto anche delle interazioni tra i diversi rischi identificati e verificare che qualsiasi misura volta a ridurre l'esposizione a un fattore di rischio non aumenti il rischio di esposizione ad altri fattori.
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Preventing musculoskeletal disorders when teleworking”, scheda informativa in lingua inglese, documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PDF, 919 kB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Musculoskeletal disorders related to telework – Tips for teleworkers”, documento powerpoint in lingua inglese, materiale correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PPT, 1.30 MB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Musculoskeletal disorders in workers with multiple sclerosis: a task-oriented view”, discussion paper in lingua inglese, a cura di Benedetta Persechino, Giuliana Buresti, Sergio Iavicoli (Inail), Mario A. Battaglia, Paolo Bandiera, Giampaolo Brichetto, Grazia Rocca, Tommaso Manacorda (FISM), documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” (formato PDF, 980 kB).
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Osh-Wiki, “ A general, non-exhaustive checklist to assess risks while teleworking”, Checklist - Teleworking in lingua inglese, (formato PDF, 287 kB).
Fonte: Puntosicuro