Ottemperare agli obblighi di vigilanza imposti dalle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in molte strutture complesse, per il datore di lavoro può essere molto difficile.
Più volte la suprema Corte si è occupata dell’argomento e fra le ultime espressioni si richiama una sentenza con la quale è stato affermato il principio secondo cui l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte del datore di lavoro stesso delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi.
Un altro principio consolidato richiamato dalla suprema Corte in questa sentenza è quello secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse bisogna fare riferimento a soggetti espressamente deputati alla gestione del rischio essendo comunque generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.
Fonte: Gruppo Errepi Srl
Meda, giovedì 14 marzo: è di due feriti, uno ancora ricoverato in ospedale per ustioni di secondo grado, il bilancio dell’incidente sul lavoro che si è verificato alla “Cappelletti” di via Rho, produzione mobili di lusso.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’Ats di Desio e i vigili del fuoco di Seregno, qualche minuto prima delle 19.30 sarebbe avvenuta un’esplosione in un macchinario, le fiamme che si sono sprigionate hanno ferito il titolare, D.C., 32 anni e un operaio di origine bengalesi, M.S. di 36 anni.
Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Il titolare dell’azienda è stato dimesso nella notte tra giovedì e venerdì con 10 giorni di prognosi, per ustioni di primo e di secondo grado al volto e alle braccia, mentre il dipendente venerdì mattina era ancora ricoverato per ustioni di secondo grado alle mani e all’orecchio sinistro. Ne avrà per venti giorni.
Fonte: Il Cittadino MB
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il DECRETO 23 novembre 2018 del MINISTERO DELL'INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015, ovvero quelle attività individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituite da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ecc.).
Come indicato in premessa, le norme tecniche approvate si possono applicare alle attività commerciali con riferimento all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, già esistenti, nonchè per quelle di nuova realizzazione.
Dette norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 («Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010.
Vediamo di seguito alcuni degli aspetti che caratterizzano la Regola Tecnica Verticale che viene inserita, con la denominazione «V.8 - Attività commerciali», all’interno della Sezione V «Regole tecniche verticali», dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Classificazioni
Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate sulla base della superficie lorda utile e dell’altezza, ed in dettaglio:
- in relazione alla superficie lorda utile “A”:
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2;
AC: 3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;
AD: 5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2;
AE: A > 10.000 m2.
Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all'attività commerciale, ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.
- in relazione alla quota dei piani l’altezza h:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
E’ stata poi introdotta una classificazione delle aree dell'attività direttamente funzionali, secondo lo schema seguente:
- TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
- TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti, ad esempio: showroom aziendale inserito in un'attività produttiva, artigianale o di servizio.
- TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie 100 m2;
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
- TK1*: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2, ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ecc.;
- TK2*: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
- TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
- TM2*: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TM3*: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ecc.;
- TT2*: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo,...
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
(*) Sono considerate aree a rischio specifico, così come disciplinato al Capitolo V.1 della norma tecnica, almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.
Definizioni
Per meglio chiarire alcuni aspetti riportati nella regola tecnica verticale sono state inserite le seguenti definizioni:
- Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
- Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (ad esempio: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ...).
- Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
- Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni - In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (ad esempio: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ...)
- Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Reazione al fuoco
Per quanto attiene le vie d'esodo verticali ed i passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) viene prescritto che vengano impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.
Ulteriori prescrizioni riguardano la reazione al fuoco degli spazi di esposizione e vendita delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico).
Resistenza al fuoco
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto dalla tabella seguente:
Compartimentazione
Sulla base delle quote dei piani sono state introdotti vincoli specifici relativamente alle compartimentazioni che dovranno essere previste. Vi sono poi varie indicazioni e prescrizioni sulla base della classificazione delle aree secondo le attività presenti.
Esodo
La progettazione dell'esodo deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.
Ad esempio si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico.
Le vie d’esodo delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico) non devono attraversare le altre tipologie di aree.
Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo solo se sono verificate le seguenti specifiche condizioni:
Carico di incendio specifico nella mall qf < 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. |
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a √ (7 H) con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m. |
Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall. |
Rivelazione e allarme di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Controllo fumo e calore di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo
A tal proposito ritengo sia necessario evidenziare la prescrizione relativa al carico di incendio, ove il valore indicato deve essere rispettato anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo, ovvero anche nella progettazione di eventi o di allestimenti durante determinati periodi dell’anno (pensiamo agli allestimenti nel periodo di Halloween o di Natale) si dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali prescrizioni progettuali che pertanto dovranno essere conosciute e messe a disposizione di chi realizza gli allestimenti stessi.
Ulteriori indicazioni vengono poi impartite relativamente alla Gestione della sicurezza antincendio, alle modalità di controllo dell'incendio (ad esempio nella scelta del mezzo estinguente che deve tenere conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente), dei sistemi di rivelazione ed allarme, delle misure per il controllo di fumi e calore, dell’operatività antincendio.
Rimandando alla lettura integrale del Decreto per ulteriori informazioni ed approfondimenti, ricordiamo che questo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a partire dal 2 gennaio 2019.
Primo Soccorso: le attrezzature obbligatorie. Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro molti aspetti come la classificazione delle aziende, le corrispondenti caratteristiche dei presidi e delle attrezzature obbligatorie, i requisiti del personale addetto e l’organizzazione delle attività di primo soccorso sono individuati dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 contenente il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Il contenuto della cassetta di pronto soccorso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B (con riferimento alla classificazione riportata nel DM 388/2003 e ricordata anche nell’articolo “ Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende”) il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Riprendiamo dall’allegato 1 del DM 388/2003 il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
“Guanti sterili monouso (5 paia);
Visiera paraschizzi;
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
Teli sterili monouso (2);
Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
Confezione di rete elastica di misura media (1);
Confezione di cotone idrofilo (1);
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
Un paio di forbici;
Lacci emostatici (3);
Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
Termometro;
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.
Il contenuto del pacchetto di medicazione
Invece nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
Questo il contenuto minimo del pacchetto di medicazione con riferimento all’allegato 2 del DM 388/2003:
“Guanti sterili monouso (2 paia);
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
Confezione di cotone idrofilo (1);
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
Un paio di forbici (1);
Un laccio emostatico (1);
Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.
Riportiamo dal documento una tabella per ricordare la classificazione aziendale dettata dal DM 388/2003:
Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.
Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:
- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.
Non bisogna poi dimenticare che nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, “il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche”.
E nelle aziende o unità produttive che hanno “lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.
Manutenzione dei presidi e delle attrezzature
Concludiamo fornendo alcune indicazioni sulla manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature.
Il documento indica che deve essere predisposto un piano “affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso”.
E se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, “si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica” (la messa in opera di una serie di manovre atte a garantire il trasferimento del traumatizzato dal luogo in cui giace in seguito all'evento traumatico, ad un piano rigido mantenendo l'allineamento e l'immobilizzazione del rachide, ndr). In tal caso “è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione”.
Fonte: Puntosicuro
Responsabilità negli infortuni dei propri colleghi: attenzione perchè ci sono casi nei quali la responsabilità ricade sul lavoratore.
In base ad una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 49885 Sez. IV del 2 Novembre 2018, si conferma la responsabilità del lavoratore negli infortuni causati ai propri colleghi.
Nello specifico, la sentenza si è occupata di un infortunio avvenuto ad un operaio precipitato da 4.5 metri, mentre lavorava con un suo collega per lo spostamento di un motore di una macchina al piano sottostante, rifiutandosi, inizialmente di comune accordo, di seguire la procedura precisa che garantiva la sicurezza dell’operazione.
Il lavoratore accusato di reato di lesioni personali colpose a danno del collega ricorre in Cassazione affermando di non avere nessun onere riguardante la salute e sicurezza sul lavoro, essendo un operaio e non un datore di lavoro.
Oltretutto ribadisce di aver deciso insieme al suo collega in merito a come agire.
La Corte di Cassazione conferma comunque la condanna, sottolineando che, in base all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Oltretutto, fondamentale per determinare la responsabilità del lavoratore è anche l’esperienza lavorativa, in questo caso di gran lunga maggiore dell’infortunato.
Fonte: Sicuromagazine.it