Se fino a qualche mese fa il lavoro agile, introdotto a livello normativo nel 2017, era diffuso solo in poche aziende, con l’emergenza COVID-19 e diventando “strumento funzionale al contenimento del contagio” è “letteralmente dilagato, ponendo questioni di non poco conto a livello giuslavoristico e sul piano della gestione delle risorse umane”.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Le differenze tra smart working ordinario ed emergenziale
- Il lavoro agile e la tutela della salute e sicurezza
- Lo smart working e la necessità di un punto di equilibrio
Le differenze tra smart working ordinario ed emergenziale
Alessio Giuliani dopo aver fatto una ricognizione delle principali disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi e aver ricordato che al lavoro agile fa riferimento anche il Protocolli condiviso sottoscritto da Governo e Parti sociali, si chiede se il lavoro agile che oggi si sperimenta sia quello disciplinato dalla normativa d’origine o sia qualcosa di nuovo.
E quest’ultima conclusione “risulta essere la più convincente”.
A questo proposito il contributo considera vari elementi:
- l’alternanza tra momenti di lavoro smart e presenza presso la sede lavorativa: se la legge del 2017 precisa che “debba essere prevista un’alternanza tra fasi di svolgimento del lavoro a distanza e un rientro del lavoratore in sede per confronto diretto con i superiori, esercizio dei suoi diritti sindacali e, più in generale, favorire la socializzazione con i colleghi”, attualmente “il rientro in ufficio è contingentato proprio alla luce delle disposizioni di carattere generale”.
- una seconda caratteristica distintiva del lavoro agile è nel rendere una “prestazione lavorativa in un arco temporale definito (l’orario di lavoro giornaliero) senza vincoli né di tempo, alternando periodi di lavoro a pause, né di luogo, potendosi svolgere tendenzialmente ovunque”. E, in questo senso, lo smart working si distingue bene dal telelavoro che “prevede una postazione fissa e generalmente ritmi di lavoro predefiniti”. Tuttavia “le limitazioni alla mobilità, soprattutto nella fase che va dall’8 marzo al 3 maggio, hanno di fatto avvicinato lo smart working al telelavoro: lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede aziendale da regola è diventata eccezione”.
- un’altra differenza tra il regime dell’emergenza e il regime ordinario è rinvenibile nella “natura dell’atto attraverso il quale si stabilisce lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile. Prima un accordo ‘di agilità’, ora un atto unilaterale, detto ‘regolamento di agilità’”.
- l’autore si sofferma poi sulla ratio dell’istituto. Se per la legge n. 81/2017 “coincide con le finalità di efficientare il sistema produttivo, ridurre tempi di spostamento e di conseguire un tendenziale bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa”, nella fase attuale l’obiettivo primario dello smart working è quello di “ridurre la circolazione delle persone e scongiurare una nuova ondata epidemica”.
In definitiva più che di lavoro agile, per questo smart working emergenziale “potrebbe parlarsi di lavoro da remoto, in virtù del fatto che la libertà di scelta del luogo di lavoro ha ceduto il passo all’obbligo di svolgerlo dal luogo di residenza o di domicilio, quale ‘luogo necessitato’”.
Il lavoro agile e la tutela della salute e sicurezza
Il contributo riporta poi le implicazioni del lavoro agile sul piano della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Se rispetto allo smart worker il datore di lavoro “assume una posizione dai contorni ‘più sfumati’, non risulta così immediato cogliere le implicazioni delle più recenti disposizioni normative sul piano della sicurezza sul lavoro, in quanto le norme emergenziali si limitano a contemplare la duplice deroga relativa alle previsioni sugli accordi individuali e sugli obblighi informativi e, al contempo, impongono comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017”. Vale a dire prescrizioni a tutela della salute e sicurezza che sono evidentemente “impegnative”.
Si ricorda che sul datore di lavoro “grava l’obbligo di garantire la tutela della salute e sicurezza anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile, e lo stesso lavoratore è tenuto a partecipare all’implementazione della strategia prevenzionistica, seguendo la logica della sicurezza partecipata su cui si impernia il T.U. n. 81/2008 (ai sensi dell’art. 22); altresì è prevista la responsabilità datoriale per la sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (delineata dall’art. 18)”. E alcuni “autorevoli esponenti della dottrina hanno prospettato un’estensione ex lege delle garanzie previste per il telelavoro, il cui punto di riferimento normativo è nell’art. 3, comma 10, del T.U.”. In tale articolo del D.Lgs. 81/2008 si fa riferimento, tra le altre cose, all’osservanza della “disciplina in materia di attrezzature munite di videoterminali (presente nel Titolo VII) e, della disciplina del Titolo III se le attrezzature sono fornite dal datore di lavoro; all’obbligo di informare i lavoratori sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e sulle possibilità di accesso al luogo di lavoro. Un’interpretazione estensiva che, tuttavia, “senza un intervento ad hoc del legislatore, non sembra prospettabile”.
In ogni caso è fuor di dubbio che “il ricorso allo smart working (quando non obbligatorio) vada privilegiato laddove non sia possibile garantire né l’utilizzo di adeguati dpi né il distanziamento sociale, concependolo come ‘misura di natura organizzativa da utilizzare in chiave di sicurezza’”.
Lo smart working e la necessità di un punto di equilibrio
In definitiva, sottolinea l’autore, “è evidente come alcuni paradigmi classici dell’organizzazione aziendale siano ormai superati. E, di fatto, le aziende che hanno giocato d’anticipo, o che si sono avvicinate in modo più repentino a nuove modulazioni degli orari e a concepire nuove organizzazioni degli spazi di lavoro, in qualche modo sembrano incarnare la ratio alla base della legge n. 81/2017, ossia l’esigenza di contemperamento tra sfera professionale e sfera personale dei lavoratori”.
Il lockdown ha poi impresso “un’ulteriore accelerazione all’evoluzione dei caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato”. Si ridimensiona il “tradizionale inquadramento come messa a disposizione di energie lavorative sottoposte al potere di eterodirezione datoriale” e il lavoro assume sempre più le fattezze di una ‘serie di prestazioni di risultato’”.
Tuttavia va posta in primo piano “l’esigenza di individuare un punto di equilibrio tra, da un lato, la “tutela della salute pubblica e accesso ai servizi essenziali”, e, dall’altro, la “salvaguardia del mercato di lavoro, con un ruolo preponderante assunto dall’apprestamento di incisive tutele giuslavoristiche”.
E appare cruciale – conclude l’autore - che nei prossimi mesi “si pongano le premesse per la transizione da una disciplina del lavoro agile emergenziale ad un ripensamento del corpus normativo standard, che tuttora vede la legge n. 81/2017 come punto di riferimento”. E si auspica, in parallelo, una “presa di coscienza circa le opportunità che si profilano per entrambe le parti del rapporto di lavoro”: da un lato “efficientamento organizzativo e contenimento del costo del lavoro” e dall’altro “conseguimento di un nuovo bilanciamento tra esigenze lavorative ed esigenze familiari”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del saggio, che riporta in dettaglio le fonti e le citazioni utilizzate, e alle novità in merito alle possibilità di lavoro agile contenute nel decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento in materia COVID-19:
La centralità di formazione ed informazione per la sicurezza sul lavoro nelle aziende costituisce il tema di questa sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione alla quale è ricorso il datore di lavoro di un’impresa di trasporti che ha impugnato una sentenza che lo aveva condannato per l’infortunio occorso a un autista suo dipendente.
L’infortunio si era verificato in occasione del trasporto da parte dello stesso di un silos assicurato a un camion con alcune cinghie allorquando, salito sul pianale del veicolo per recuperare una cinghia mal posizionata aggrappandosi a una traversa della struttura del mezzo, ha perso la presa e è caduto da una altezza di circa un metro riportando la frattura della tibia per essere rimasto un piede incastrato fra il pianale del veicolo e il basamento del silos.
La Corte di Appello aveva individuato l'obbligo informativo omesso nelle caratteristiche strutturali del veicolo che era privo di una scaletta per salire sul pianale e nel fatto che il silos trasportato occupava quasi interamente il cassone tanto da richiedere quel tipo di ancoraggio, pertanto aveva individuato un nesso causale fra tali omissioni e l’evento infortunistico.
Una adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi al trasporto di un carico delle dimensioni di quello presente sull'autocarro e sul corretto comportamento da tenere per svolgere la propria attività avrebbero certamente consentito, secondo la suprema Corte, di evitare la caduta del lavoratore dal pianale del mezzo e quindi di evitare l’evento infortunistico.
Il fatto, la condanna, i ricorsi e le motivazioni
La Corte di Appello, provvedendo a seguito del rinvio disposto dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione sulla impugnazione proposta da un datore di lavoro nei confronti di una sentenza del Tribunale, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.,, ha confermata la sentenza impugnata, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese del procedimento e di quelle sostenute nel grado dalla parte civile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione anche nei confronti di tale ulteriore sentenza affidando lo stesso a due motivazioni.
Con il primo motivo si è lamentato in merito alla affermazione della sussistenza di una sua condotta colposa e della configurabilità di una relazione causale tra essa e l'evento. Lo stesso ha sottolineato infatti la mancata individuazione da parte della Corte di Appello dei contenuti della formazione che avrebbe dovuto essere somministrata al lavoratore infortunato e della relazione causale tra l'eventuale omissione della stessa e l'evento, specificazione che era stata richiesta espressamente dalla sentenza di annullamento con rinvio tenendo conto del fatto che l'evento si era verificato in occasione del trasporto da parte dell’autista di un silos assicurato al camion con alcune cinghie e che, dovendo recuperare una cinghia mal posizionata, era salito sul pianale del veicolo e aveva perso la presa cadendo da una altezza di un metro circa riportando la rottura della tibia a causa del fatto che un piede era rimasto incastrato tra il pianale del veicolo e il basamento del silos.
La Corte di Appello, ha evidenziato ancora il ricorrente, aveva individuato l'obbligo informativo omesso nelle caratteristiche strutturali del veicolo e nell'uso delle scarpe rigide, che, però, non erano stati oggetto di prescrizione neppure da parte degli organi accertatori, essendo emerso che l'automezzo aziendale usato dall'autista era conforme all'impiego previsto (non essendo stata rilevata alcuna violazione per la mancanza sullo stesso di una scala) e non essendo stata impartita alcuna prescrizione per il fatto che il silos trasportato occupava quasi interamente il cassone.
Nonostante ciò la Corte di Appello, ha evidenziato il ricorrente, aveva ribadito l'affermazione di responsabilità, senza tener conto del fatto che il documento di valutazione dei rischi era stato sottoscritto dall'infortunato all'atto della sua assunzione, allorquando gli erano stati consegnati i dispositivi di protezione individuali ed era stato sottoposto al corso di formazione generica sulla sicurezza del lavoro, evidenziando anche possibili situazioni di rischio nella movimentazione manuale dei carichi e dei mezzi, da cadute a livello e in altezza, e dando atto della conoscenza da parte del lavoratore dei mezzi e dei materiali d'uso. Risultava quindi mancante l'individuazione da parte dei giudici del rinvio della regola cautelare violata e della relazione causale tra la stessa e lo specifico evento realizzatosi, benché ciò fosse stato oggetto dell'accertamento loro demandato con la sentenza di annullamento.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che non era stata considerata l'avvenuta formazione del lavoratore infortunato attestata dal certificato sottoscritto da tutti i dipendenti dell'impresa da cui si ricavava, tra l'altro, che l’infortunato aveva frequentato il corso di formazione sulla sicurezza del lavoro. Il ricorrente ha eccepito inoltre l'inattendibilità e la inverosimiglianza del fatto che l’attestazione riguardante la formazione sarebbe stata sottoposta al lavoratore per la sottoscrizione mentre era ricoverato in ospedale dopo l'infortunio, essendo emerso ciò da dichiarazioni inverosimili rese dallo stesso lavoratore che era un soggetto interessato in quanto costituitosi parte civile.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato nel suo complesso. Con riferimento alla lamentela che la Corte di Appello era incorsa nell’errore di ritenere che vi era stato un difetto di formazione e di informazione perché il lavoratore si era infortunato, con la conseguente necessità di un nuovo accertamento della ricorrenza degli elementi indefettibili dell'imputazione colposa dell'evento, la Corte di Cassazione ha precisato che tale accertamento era stato compiuto dai giudici del rinvio, che hanno ravvisato una relazione causale tra l'accertata mancata formazione del lavoratore infortunato in ordine alle cautele antinfortunistiche e, in particolare, in ordine alla condotta da tenere per assicurare il carico e per recuperare una delle cinghie utilizzate a tale scopo.
La Corte di Appello, ha inoltre osservato la Sez. III, dopo aver riportato le modalità di verificazione dell'infortunio, ha, anzitutto, escluso che la condotta dell'infortunato potesse essere ritenuta abnorme o esulante dalla sue mansioni, essendo, anzi, prevedibile, rientrando l'operazione di ancoraggio e messa in sicurezza del carico da trasportare nelle sue mansioni e ha poi sottolineato che il lavoratore non aveva frequentato alcun corso di formazione o di sicurezza, in quanto il personale della ASL. non aveva rinvenuto alcun documento attestante l'avvenuta formazione essendo stato fatto sottoscrivere dal lavoratore, in realtà, dopo l'infortunio, mentre si trovava ricoverato in ospedale. Ha sottolineato inoltre il fatto che l'autocarro sul quale era stato caricato il silos era privo di scala di accesso al pianale e anche di idonei punzoni per bloccare il container ai quattro angoli una volta posato sul cassone.
E' stata, quindi, sottolineata la evidente relazione causale tra la mancata informazione del lavoratore, in ordine alle modalità esecutive per assicurare quel genere di carichi da trasportare al veicolo in dotazione e l'infortunio, in quanto il carico, per le sue dimensioni, richiedeva accorgimenti specifici, essendo impedito l'uso delle sponde di protezione e anche l'accesso al cassone in condizioni di sicurezza, cosicché salire sul bordo del cassone con scarpe rigide, aggrappandosi a una traversa della struttura, aveva determinato il pericolo di perdita dell'equilibrio, poi verificatasi, con la conseguente caduta del lavoratore.
Si è trattato quindi, secondo la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, di motivazione idonea a evidenziare sia la condotta doverosa omessa, e cioè l'adeguata formazione del lavoratore in ordine al pericolo derivante dal trasporto di un carico del genere di quello presente sul cassone del camion aziendale in occasione dell'infortunio, che richiedeva di essere assicurato con cinghie, che non potevano essere recuperate se non con una manovra pericolosa, ovverosia salendo sul pianale dell'autocarro senza l'ausilio di una scala, non essendo state rinvenute tracce documentali di alcuna formazione, sia a evidenziare la relazione causale tra la stessa e l'infortunio, essendo stato chiarito come una adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi al trasporto di un carico delle dimensioni di quello presente sull'autocarro avrebbero consentito di evitare l'evento.
Ne è conseguita, ha sostenuto la Sez. III, l'infondatezza dei rilievi sollevati con entrambi i motivi di ricorso, in quanto i giudici del rinvio, ottemperando a quanto indicato nella sentenza di annullamento, hanno individuato sia la condotta doverosa omessa dall'imputato che la necessaria relazione causale tra la stessa e l'evento, la cui verificazione è stata ritenuta riconducibile alla inadeguata formazione del lavoratore sulla condotta da tenere nelle operazioni di assicurazione del carico, che avrebbe potuto essere evitate se lo stesso fosse stato reso edotto dei pericoli connessi al fatto di salire sul pianale in condizioni di equilibrio precario, senza punti di ancoraggio e con scarpe rigide, una delle quali si era incastrata, determinando la gravità delle lesioni.
Non è stata riscontrata, inoltre, alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova o illogicità manifesta nella considerazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha così concluso la Corte di Cassazione, essendo stato sottolineato, in modo pienamente logico, che non vi erano ragioni di sorta per ritenere falso quanto dallo stesso dichiarato (a proposito della sottoscrizione della attestazione di partecipazione al corso di formazione in data successiva all'Infortunio, addirittura mentre si trovava ricoverato in ospedale dopo la caduta), cosicché, anche sotto tale profilo, i rilievi sollevati dal ricorrente sono risultati infondati. Il documento sottoscritto dal lavoratore, inoltre, privo di data e allegato in copia al ricorso, è risultato, come rilevato anche dai giudici di merito, del tutto generico, facendo riferimento alle possibili situazioni di rischio nelle fasi di movimentazione manuale dei carichi, cosicché da esso non è stato possibile ricavare una adeguata formazione del lavoratore sui rischi connessi alla necessità di assicurare carichi del genere di quello trasportato in occasione della verificazione dell'infortunio, cosicché anche sotto questo profilo devono essere esclusi vizi della motivazione o travisamenti delle prove.
A seguito del rigetto del ricorso quindi la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che ha liquidate in complessivi 3.000 euro oltre agli accessori di legge.
Fonte: Puntosicuro.it
Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020.
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza 579 del 10 luglio conferma la ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali a partire da sabato 11 luglio.
Lo svolgimento deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate all’interno dell’Allegato 1 dell’Ordinanza 579, che resteranno valide fino a venerdì 31 luglio 2020.
In particolare, si stabilisce che:
l’accesso alla sede dell’attività sportiva può avvenire soltanto in assenza di sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) al momento dello svolgimento dell’attività e nei tre giorni antecedenti;
all’ingresso deve essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura maggiore di 37.5 °C l’accesso non sarà consentito;
deve essere mantenuto, per almeno 14 giorni, un registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva.
ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO
Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’.
Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.
RIPARTONO DAL 10 LUGLIO
Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all'aperto.
RIPARTONO DALL' 11 LUGLIO
Gli sport di contatto, di squadra e individuali, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato 1 dell’Ordinanza 579.
MISURE DI SICUREZZA ATTENUATE PER:
Centri estivi,
Piscine condominiali,
Rifugi alpinistici ed escursionistici.
L'Ordinanza n. 573 del 29 giugno conferma, fino al 14 luglio, l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Nei cinema, arene, anfiteatri all'aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo svolgimento delle rappresentazioni. Resta comunque obbligatorio portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 573 conferma, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Qui l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 573 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:
Ristorazione
Stabilimenti balneari e spiagge
Attività ricettive e locazioni brevi
Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
Uffici aperti al pubblico
Piscine
Palestre
Manutenzione del verde
Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
Attività fisica all’aperto
Noleggio veicoli e altre attrezzature
Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
Aree giochi per bambini
Circoli culturali e ricreativi
Formazione professionale
Spettacoli
Parchi tematici, faunistici e di divertimento
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Professioni della montagna
Guide turistiche
Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
Strutture termali e centri benessere
Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
Discoteche e sale da ballo
Sport di contatto e squadra.
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 573 e dall' Ordinanza regionale n. 579, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Le misure di sicurezza previste dall’Ordinanza regionale n. 538 relative al trasporto pubblico cessano di essere valide dal 22 giugno 2020, così come disposto dalla Ordinanza n. 569 firmata dal presidente Attilio Fontana il 19 giugno 2020. Restano comunque efficaci le disposizioni nazionali vigenti nel settore dei trasporti e della logistica e in materia di trasporto pubblico.
La condizione delle donne nei luoghi di lavoro in Sicilia mostra per il biennio 2018-2019 elementi di criticità su entrambi i fronti degli infortuni e delle malattie professionali.
Nonostante le denunce d’infortunio delle lavoratrici siciliane siano diminuite dai 9.747 casi del 2018 ai 9.734 del 2019 tuttavia sono purtroppo aumentati gli episodi mortali dai 5 del 2018 ai 7 del 2019.
L’incremento riguarda anche l’ambito delle malattie professionali; qui si passa dalle 170 denunce presentate dalle lavoratrici nel 2018 alle 174 del 2019.
L’aumento più consistente riguarda l’agricoltura dove sono 30 le denunce presentate dalle lavoratrici nel 2018, 37 nel 2019.
Il numero degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti le lavoratrici siciliane assume valore di crisi se confrontata da un lato con il dato nazionale degli infortuni mortali femminili, diminuiti dai 104 casi del 2018 ai 94 del 2019, dall’altro con gli indicatori del mercato del lavoro femminile dell’Isola che, secondo un recente studio dell’Ufficio Statistico della Regione Siciliana, si caratterizza per una occupazione femminile che diminuisce e invecchia sempre più. Ne viene fuori un quadro sconfortante che delinea fattori di crisi e di rischio che, soprattutto in Sicilia, richiedono una maggiore e incisiva attenzione politica.
In questa fase dell’emergenza COVID-19 caratterizzata dal ritorno al lavoro di molte persone, è necessario adottare “appropriate e organiche procedure di prevenzione e protezione, di facile attuazione in materia di salute, durante la permanenza nei diversi ambienti” senza trascurare, tra gli interventi o tra le priorità, il “miglioramento della qualità dell’aria indoor” in particolar modo considerando l’influenza di diversi fattori:
- Ricambio dell’aria (naturale, meccanico, centralizzato e non), rimodulando le frequenze e le modalità delle manutenzioni in funzione degli attuali rischi per la salute;
- Parametri microclimatici strettamente connessi con la salute (si va incontro alle alte temperature ed elevati valori di umidità relativa dell’aria);
- Uso di prodotti e di attrezzature impiegate nell’attività di pulizia, sanificazione e disinfezione;
- Carichi di lavoro, rideterminati con l’obiettivo di garantire e massimizzare in ogni condizione la protezione della salute dei cittadini, visitatori, clienti e lavoratori, e assicurare la riduzione del rischio di trasmissione”.
L’importanza della qualità dell’aria indoor nei luoghi di lavoro.
Si sottolinea che in questo contesto emergenziale la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi delle piccole e grandi Amministrazioni ed Aziende, “ha un’importante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul benessere psico-fisico dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, dell’SSN, ecc.)”. Pertanto amministrazioni e aziende devono “rafforzare e intensificare il loro impegno” per affrontare questa nuova fase dell’emergenza COVID-19.
Si ricorda l’importanza dell’applicazione degli specifici “ protocolli anti-contagio” e della messa in atto di “nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività che tengano conto delle misure essenziali di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia” da SARS-CoV-2.
Si riportano poi specifici consigli, azioni e raccomandazioni generali “da mettere in atto giornalmente” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2. Consigli, azioni e raccomandazioni che devono “far parte di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro”.
I suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro.
“Garantire un buon ricambio dell’aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il più possibile con l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e, contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio.
In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell’apertura solo per citarne alcuni.
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si consiglia dove possibile di migliorare la disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale non sia direttamente esposto alle correnti d’aria.
Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi, soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire finestre e balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante le giornate di alte temperature estive o nei periodi delle ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati, che movimentano aria esterna outdoor attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio). Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.). In questa fase è più importante, cercare di garantire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere i lavoratori, i clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. È ormai noto che moltissimi impianti sono stati progettati con il ricorso ad una quota di ricircolo dell’aria (misura esclusivamente legata alla riduzione dei consumi energetici dell’impianto); in tale contesto emergenziale è chiaramente necessario aumentare in modo controllato l’aria primaria in tutte le condizioni. Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. Se non causa problemi di sicurezza, è opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
Vale la pena ricordare che nessun sistema di ventilazione può eliminare tutti i rischi, tuttavia, se correttamente progettato, coniugando sia i concetti di efficienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai principali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS Inquinamento Indoor dell’ISS (troppo spesso dimenticati in fase di progettazione) e manutenuto in efficiente funzionamento, tali sistemi di ventilazione possono sicuramente essere d’aiuto per ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus. In diversi documenti europei (es. QUALICHeCK) emerge il divario delle prestazioni tra quanto progettato e quanto misurato (es. ristagni di aria viziata, elevate concentrazioni di COV, di CO2, umidità relativa, ecc.).
Acquisire tutte le informazioni sul corretto funzionamento dell’impianto UTA o VMC (es. controllo dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, quota di ricircolo aria, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, si consiglia, ove possibile e compatibilmente con la funzionalità dell’impianto, di sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure governati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si consiglia, a seguito della riorganizzazione “anti-contagio”, di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo (possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.
Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte.
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già utilizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822)”.
Fonte: Puntosicuro.it