Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio.
Si applicano pertanto le misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM.
Cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione.
Le misure di seguito elencate saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:
• vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione;
• sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
• chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
• sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
• all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
• sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
• didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
• i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
• sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale,
• sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
• limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.
Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:
• parchi tematici e di divertimento;
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Fonte: GRUPPO ERREPI SRL
Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di settembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (settembre 2019 vs settembre 2020) e “di periodo” (gennaio-settembre 2019 vs gennaio-settembre 2020).
Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Il confronto tra i primi nove mesi del 2019 e del 2020 è da ritenersi poco significativo, essenzialmente per due motivi: la sospensione su tutto il territorio nazionale, tra il 9 marzo e parte del mese di maggio di quest’anno, di ogni attività produttiva considerata non necessaria, che si sta rivelando determinante per il calo delle denunce d’infortunio in complesso, e l’inclusione, a partire dalla rilevazione dello scorso marzo, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati, che sta avendo un impatto significativo nell’aumento dei decessi finora registrati, i cui effetti si potranno però valutare solo a consolidamento a fine anno.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 366.598, in diminuzione di oltre 102mila casi rispetto alle 468.698 dei primi nove mesi del 2019 (-21,8%). Questa diminuzione è influenzata dal sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e settembre, con 98mila casi in meno rispetto al periodo marzo-settembre 2019 (-27,1%), a causa soprattutto dello stop forzato tra marzo e maggio di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus e delle difficoltà incontrate dalle imprese nel riprendere la produzione a pieno regime nel periodo post-lockdown.
Il calo si è registrato in tutti i mesi del 2020 e in particolare a maggio, con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel confronto con l’anno precedente, luglio con un calo di circa il 20%, settembre che, al pari di marzo, presenta una riduzione di oltre il 15% e, infine, agosto con un più contenuto -12%. I mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, non coinvolti pienamente dalla pandemia, hanno presentato decrementi inferiori al 4%.
I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 396.499 a 322.117 (-18,8%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -38,4%, da 72.199 a 44.481. Escludendo nel confronto tra i due anni i mesi di gennaio e febbraio, le diminuzioni sono molto più marcate: -23,5% per gli infortuni in occasione di lavoro e - 47,7% per quelli in itinere.
Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi tre trimestri del 2020 è diminuito del 14,4% nella gestione Industria e servizi (dai 372.286 casi del 2019 ai 318.811 del 2020), del 18,7% in Agricoltura (da 24.633 a 20.023) e del 61,3% nel conto Stato (da 71.779 a 27.764).
Per quest’ultima gestione, in particolare, tra marzo e settembre si è registrato un crollo delle denunce, dalle oltre 48mila del 2019 alle 6.700 del 2020 (-86%), per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali durante il lockdown e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propagarsi del contagio. Il calo maggiore si è avuto tra aprile e maggio, con punte del -97%.
Anche le gestioni Industria e servizi e Agricoltura hanno registrato diminuzioni più sostenute se riferite al periodo marzo-settembre (-17,7% e -23,4% rispettivamente), con decrementi più alti nel mese di maggio per l’Industria e servizi (-37,4% rispetto a maggio 2019) e nel mese di marzo per l’Agricoltura (-50,7% rispetto a marzo 2019).
Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +111% nei primi nove mesi (dai 20mila casi del 2019 ai 43mila del 2020), con punte di oltre il +500% a marzo (da 2.400 a 14.500 casi) e del +450% ad aprile (da 2.100 a 12.000 casi) nel confronto tra il 2020 e il 2019. Tra giugno e agosto si è assistito, invece, a un’inversione di tendenza, con decrementi compresi in un intervallo tra il -6% e il -17%, mentre a settembre si rileva una ripresa pari al +4%. Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, due denunce su tre del settore hanno riguardato il contagio da Covid-19.
Tra gennaio e settembre di quest’anno, l’analisi territoriale mette in luce un calo delle denunce in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-14,5%) e più accentuata nel Nord-Est (-22,4%), al Centro (-26,4%), al Sud (-27,6%) e nelle Isole (-26,1%). Se si limita il confronto al periodo marzo-settembre, i cali registrati nelle singole ripartizioni geografiche sono ancora più evidenti: -18% per il Nord-Ovest, -27% per il Nord-Est e oltre il -33% per Centro, Sud e Isole.
La flessione che emerge dal confronto dei primi tre trimestri del 2019 e del 2020 è legata soprattutto alla componente maschile, che registra un calo del 25,7% (da 303.012 a 225.270 denunce), mentre per quella femminile si attesta al -14,7% (da 165.686 a 141.328). Nei mesi di marzo-settembre, in particolare, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente le denunce si sono ridotte del 32% per i lavoratori e del 18% per le lavoratrici.
La diminuzione registrata tra gennaio e settembre ha interessato sia i lavoratori italiani (-22,8%), sia quelli comunitari (-14,8%) ed extracomunitari (-17,3%), con cali percentuali più sostenuti se limitati al confronto del periodo marzo-settembre. Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, ma più contenute per i lavoratori tra i 50 e i 69 anni.
CASI MORTALI
I casi mortali denunciati all’Istituto nei primi nove mesi di quest’anno sono stati 927. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato evidenzia già un aumento di 147 decessi rispetto ai 780 registrati nello stesso periodo del 2019 (+18,8%). L’incremento è influenzato dal numero delle denunce protocollate fino al 30 settembre 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo.
A livello nazionale, rispetto ai primi tre trimestri dell’anno scorso, si registra una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, che sono passati da 217 a 151 (-30,4%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 563 a 776 (+37,8%). L’incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 670 a 812 denunce) e il conto Stato (da 10 a 34), mentre l’Agricoltura ha registrato 19 casi in meno (da 100 a 81).
Al 30 settembre risultano sette incidenti plurimi avvenuti nei primi nove mesi del 2020, per un totale di 14 decessi: il primo in gennaio, costato la vita a due lavoratori vittime di un incidente stradale a Grosseto, il secondo in febbraio, con due macchinisti morti nel deragliamento ferroviario avvenuto in provincia di Lodi, il terzo in marzo, con due vittime in un incidente stradale in provincia di Torino, il quarto in giugno sempre su strada, con due vittime in provincia di Bologna, il quinto in giugno, con due operai travolti dal crollo di un muro a Napoli, e gli ultimi in luglio, con due operai caduti da un ponteggio in un cantiere edile di Roma e altre due vittime in un incidente stradale a Bologna. Lo scorso anno, invece, gli incidenti plurimi avvenuti tra gennaio e settembre erano stati 16, con 34 casi mortali denunciati (24 dei quali stradali).
Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di nove casi mortali nelle Isole (da 68 a 59) e di un caso nel Nord-Est (da 184 a 183). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un incremento di 132 casi mortali (da 199 a 331), complice soprattutto l’aumento registrato in Lombardia, con 86 casi in più. Il Centro registra un decesso in più (da 161 a 162), mentre al Sud l’aumento è di 24 casi (da 168 a 192).
L’incremento rilevato nel confronto tra i primi nove mesi del 2019 e del 2020 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 717 a 829 (+112 decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare 35 casi in più, da 63 a 98. In aumento anche le denunce di infortunio mortale dei lavoratori italiani (da 637 a 785), mentre calano quelle dei lavoratori comunitari (da 47 a 46) e rimangono invariate quelle degli extracomunitari (96 in entrambi i periodi). Nell’analisi per fasce d’età si contraddistingue per l’incremento dei decessi quella degli over 50, rispetto alla diminuzione registrata nelle altre.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi nove mesi del 2020 sono state 31.701, 13.457 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29,8%). A influenzare la flessione è soprattutto il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019.
Il decremento maggiore si è registrato in aprile (-87%). Seguono maggio (-69%), marzo (-40%), giugno (-29%) e luglio (-18%), mentre settembre, al pari di gennaio, presenta un calo di oltre il 5%. Ad agosto scorso si era registrato, invece, un modesto incremento del 2,1% rispetto all’analogo mese del 2019, mentre febbraio aveva chiuso con un +17%.
Nei primi nove mesi del 2020 si sono rilevate diminuzioni delle denunce nell’Industria e servizi (-28,1%, da 36.189 a 26.005 casi), in Agricoltura (-36,8%, da 8.505 a 5.371) e nel conto Stato (-30,0%, da 464 a 325). Dall’analisi territoriale emergono cali delle patologie denunciate in tutte le aree del Paese: -43,3% nel Nord-Ovest, -32,9% nel Nord-Est, -24,1% al Centro, -31,2% al Sud e -24,2% nelle Isole.
In ottica di genere emerge una flessione di 9.507 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 32.922 a 23.415 (-28,9%), e di 3.950 per le lavoratrici, da 12.236 a 8.286 (-32,3%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 42.037 a 29.497, pari a un calo del 29,8%), sia quelle di comunitari (da 1.051 a 753, -28,4%) ed extracomunitari (da 2.070 a 1.451, -29,9%).
Le prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e settembre di quest’anno continuano a essere, nell’ordine, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (19.291 casi), del sistema nervoso (3.493) e dell’orecchio (2.017), seguite dalle malattie del sistema respiratorio (1.280) e dai tumori (1.149) Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.
PUBBLICATO IL NUOVO BOLLETTINO TRIMESTRALE
In concomitanza con la pubblicazione degli open data Inail dei primi nove mesi del 2020, sul sito dell’Istituto è disponibile anche il nuovo bollettino trimestrale sulle denunce di infortunio e malattie professionali, che esamina l’andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico rilevato tra gennaio e settembre, confrontato con l’analogo periodo del 2019. Il bollettino – corredato da glossario, nota metodologica, grafici e tabelle – analizza in particolare l’andamento delle denunce di infortunio nel complesso e con esito mortale per genere, regione e modalità di accadimento, mentre il trend delle denunce di malattia professionale è declinato per genere e regione.
Fonte: INAIL
In accordo con il Governo, il 14 marzo 2020 sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il protocollo è stato confermato anche neIl'ultimo DPCM 24 ottobre 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.
Il DPCM inoltre conferma quanto già introdotto dai decreti precedenti sull’uso di mascherine e delle altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani, e riporta altri protocolli e linee guida nei diversi settori lavorativi.
Per approfondire
DPCM 24 ottobre 2020
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico
DPCM 18 ottobre 2020
Allegato A - Linee guida per la gestione in sicurezza dirette agli educatori e operatori scolastici.
Circolare del ministero della Salute 12 ottobre 2020 su isolamento e quarantena
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Ordinanza ministro della Salute 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Vedi anche
Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.
Circolare 22 maggio 2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Data ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2020
Fonte: Ministero della Salute
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni:
- L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Pulizia e sanificazione
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
Data ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020
Fonte: Ministero della Salute
Il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro della Salute hanno firmato un nuovo Dpcm contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.
Il decreto conferma quanto già introdotto dal Decreto legge del 7 ottobre 2020 sull’uso di mascherine sia al chiuso che all’aperto.
In particolare il nuovo DPCM dispone l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono fatti salvi i Protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali di cui all’Allegato 12 del DPCM 13 ottobre 2020 e le Linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi dai citati obblighi:
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
i bambini di età inferiore ai sei anni
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.
Il decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.
Con il DPCM 18 ottobre 2020 sono state introdotte ulteriori misure restrittive per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e altri esercizi commerciali.
Il DPCM ha disposto anche un allegato A contenente Linee guida per la gestione in sicurezza dirette agli eduatori e operatori scolastici.
Per approfondire
DPCM 13 ottobre 2020
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Art.11 - Esecuzione e monitoraggio delle misure
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Circolare del ministero della Salute 12 ottobre 2020 su isolamento e quarantena
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Ordinanza ministro della Salute 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Vedi anche
Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.
Circolare 22 maggio 2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Data ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020
Fonte: Ministero della Salute