In considerazione dei tanti infortuni che, in questi anni, riguardano l’uso delle macchine, torniamo a parlare del rischio macchina.
E ricordiamo a questo proposito, come indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 17/2010, che per macchina si può intendere:
- insieme equipaggiato, o destinato ad essere equipaggiato, di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
- insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di quasi-macchine, di cui alla lettera g, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Per parlare del rischio macchina e riepilogare alcune indicazioni per prevenire gli infortuni possiamo fare riferimento ad un quaderno informativo, il quaderno n.5, elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicato nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione.
Il documento, dal titolo “La sicurezza nell’utilizzo delle macchine”, riporta non solo la normativa e i requisiti essenziali di sicurezza principali, ma si sofferma anche sui rischi e sulle indicazioni per l’uso in sicurezza delle macchine con alcuni esempi pratici.
L’articolo affronta i seguenti argomenti:
- I principali rischi connessi con l’uso delle macchine
- La verifica della sicurezza di una macchina
- Gli esempi di buone prassi: utensili, mola e tornio
I principali rischi connessi con l’uso delle macchine sono:
- meccanici,
- caduta, verticale od orizzontale, del lavoratore;
- urti, compressioni e colpi ad alcune parti del corpo, specialmente capo ed arti
- caduta di oggetti vibrazioni pericolose, che possono provocare danni all’operatore, alla macchina e all’ambiente in cui è posizionata
- inserimento accidentale nella macchina di una parte del corpo o di un indumento che possa poi trascinare parti del corpo
- elettrici o contatto con cavi di alimentazione e distribuzione, elementi metallici sotto tensione per un guasto elettrico interno alla macchina, elettricità statica dovuti alla presenza di accumulatori (batterie)
- calore sviluppato dal funzionamento o dal surriscaldamento della macchina, incendio;
- esplosione, implosione;
- rumore;
- radiazioni interne o esterne;
- impiego di raggi laser;
- emissione nell’ambiente di polveri, gas, rifiuti o scarti di lavorazione;
- proiezione di frammenti di materiale in lavorazione o di parti metalliche della macchina che si rompono.
Si sottolinea inoltre che al fine di un utilizzo in sicurezza delle macchine è necessario:
- evidenziare le zone pericolose per l’operatore e le persone esposte, ad esempio tramite nastri adesivi, verniciature molto evidenti e d’idonea dimensione;
- illuminare le zone nascoste o in ombra, in vicinanza delle macchine;
- indicare le modalità di trasporto per le movimentazioni ed il traino”.
E i requisiti principali dei sistemi di comando delle macchine sono:
- meccanismi sicuri ed affidabili;
- netta separazione tra i comandi dell’avviamento e dell’arresto;
- il comando dell’arresto d’emergenza deve essere ben visibile.
La verifica della sicurezza di una macchina
La scheda riporta indicazioni, riguardo ai requisiti di sicurezza, con riferimento alla:
- sicurezza del posizionamento della macchina,
- sicurezza elettrica,
- sicurezza negli organi di trasmissione del moto rettilineo, rotatorio e composto,
- sicurezza negli organi lavoratori.
Ci soffermiamo su quanto indicato per i sistemi di protezione:
Protezioni fisse: “Le protezioni fisse hanno di norma una buona affidabilità e l’unico punto debole sono le aperture per l’alimentazione e lo scarico; se la distanza dello schermo di protezione dovesse consentire il raggiungimento dell’organo lavoratore con le mani, le aperture non devono superare i 7-8 mm”.
Protezioni amovibili: “Le protezioni amovibili sono di norma ripari incernierati, e vengono utilizzati quando si richiede all’operatore di accedere spesso all’organo lavoratore. Questo tipo di protezioni deve essere dotato di dispositivi di blocco che, in caso di apertura, determinino l’arresto immediato o non permettono l’avviamento della macchina”.
Protezioni mobili: “Le protezioni mobili impediscono di raggiungere la zona pericolosa della macchina. Queste protezioni consistono in schermi che vengono abbassati automaticamente prima dell’avviamento degli organi lavoratori. Se incontrano ostacoli nella fase di abbassamento, come ad esempio una parte del corpo del lavoratore, impediscono l’avviamento della macchina”.
Barriere: “Le barriere impediscono l’accesso dei lavoratori a zone pericolose delle macchine. Vengono realizzate mediante funi o fotocellule che, se attivate, provocano l’interruzione immediata dell’energia elettrica e del moto. Le barriere devono essere a sicurezza intrinseca, cioè, in caso di un loro guasto, non devono consentire il funzionamento della macchina”.
Misure sostitutive: “Nel caso in cui, per motivi tecnici o necessità legate al ciclo di lavorazione, non sia possibile installare protezioni efficaci, occorre adottare soluzioni alternative per permettere agli operatori di avvicinarsi alle macchine senza correre rischi (ad esempio dispositivi di frenatura, interruzione dell’alimentazione con blocco immediato del moto, ecc.)”.
L’uso in sicurezza di questi utensili necessita di “semplici, quanto essenziali, regole pratiche di utilizzo che possono essere così riassunte:
- uso dei mezzi protettivi individuali e collettivi in dotazione, ogni qualvolta sussistano rischi di lesioni;
- controllo a vista dell’efficienza dell’utensile o dell’attrezzatura prima del suo utilizzo;
- utilizzo dell’utensile, solo per l’uso a cui è stato destinato”.
Consideriamo qualche attrezzatura più complessa e con maggiori rischi e riprendiamo le indicazioni per due macchine operatrici: la mola e il tornio.
Queste le indicazioni per l’uso in sicurezza della mola, utilizzata nelle attività di molatura:
- controllare il fissaggio della macchina;
- utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (occhiali, cuffie antirumore maschera antipolvere, ecc.);
- evitare, per le mole artificiali abrasive, di farle girare a velocità superiore a quella indicata sull’etichetta posizionata sul macchinario;
- rispettare il diametro massimo prescritto in funzione della tipologia di impasto e del numero di giri della macchina, nella fase di sostituzione della mola;
- verificare l’integrità della mola prima della sostituzione: tale operazione viene eseguita sollevando il disco della mola e colpendolo leggermente, sulle due facce, con un bastoncino di legno, e verificando che si generi un suono limpido, quasi metallico;
- verificare l’assenza di vibrazioni anomale della mola, durante il funzionamento, la sostituzione del disco e la prova a vuoto;
- regolare correttamente lo schermo di protezione e non modificare o asportare la cuffia di protezione;
- evitare di spingere il materiale contro la mola repentinamente e di usare lateralmente le mole non progettate per tale uso;
- regolare la posizione del poggiapezzi in modo tale che la distanza dalla mola non sia maggiore di 2 mm, al fine di evitare il trascinamento del pezzo”.
Ecco anche qualche indicazione per l’uso in sicurezza del tornio:
- verificare l’efficacia del serraggio del pezzo sull’organo di trascinamento e controllare sullo stesso, prima dell’avviamento della macchina, l’assenza di chiavi di fissaggio;
- utilizzare lo schermo di protezione del mandrino;
- evitare di appoggiare qualsivoglia oggetto sulla testa del tornio, nel caso in cui non sia predisposta, al fine di evitare che gli stessi cadano tra le parti in movimento;
- svuotare periodicamente le vasche di raccolta trucioli a macchina ferma;
- effettuare la rimozione dei residui di lavorazione con strumenti idonei, evitando l’uso delle mani.
Fonte: Puntosicuro
Dal 01.01.2023 entreranno in vigore le seguenti novità nella normativa sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), con possibilità di adeguamento fino al 30.06.2023.
Dal 01.07.2023 tutto ciò sotto riportato diverrà definitivo.
MARCATURA PER LE BATTERIE AL LITIO: viene rimosso lo spazio per il numero di telefono. Si dovrà indicare solamente il N. ONU.
OBBLIGO PER LO SPEDITORE DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR: chi spedisce merce in ADR è obbligato a nominare un Consulente ADR, tranne nei casi di spedizione di Ferrosilicio, amianto trattato e merci in quantità EQ. I Decreti n. 40/2000 e 35/2010 non sono mai stati aggiornati alla normativa ADR e non parlano di spedizioni di merce pericolosa ma solo di trasporto; non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M. 04.07.2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 t/anno di merci o rifiuti grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (appartenenti alla categoria di trasporto 3), salvo aggiornamenti entro il 31.12.2022.
MODIFICA N. ONU: nella lista delle rubriche collettive della classe 3 è stata eliminata la rubrica UN 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI e modificata la rubrica UN 1197 in “ESTRATTI, LIQUIDI per aromatizzare”.
L’edizione 2023 introduce per UN 1872 e UN 1891 delle novità legate al cambio della denominazione ufficiale di trasporto, modifica delle etichette di pericolo e dei relativi codici di classificazione, a nuove disposizioni speciali, alla modifica delle disposizioni in materia di quantità esenti (passaggio da E0 a E2 e viceversa), ecc.
ASSEGNAZIONE DEL GRUPPO DI IMBALLAGGIO IN CLASSE 8: per quanto concerne l’assegnazione del gruppo di imballaggio per le materie classificate come corrosive, per le quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai risultati dei test, si deve attribuire il gruppo di imballaggio I.
CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE: è stata inserita una nota importante ai fini della classificazione delle miscele per le categorie cronica 1 e 2 quando esistono dati relativi alla tossicità sulla miscela in quanto tale; in funzione dei fattori moltiplicativi M (acuto o cronico), le miscele che contengono una o più sostanze sopra lo 0,025% in peso sono classificate pericolose per l’ambiente e gli si attribuisce la rubrica UN 3082, a meno che non rientrino in altre classi (es. classe 6.1 per la tossicità acuta).
QUANTITA' STIMATA PER RIFIUTI PERICOLOSI: se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
(b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;
(c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.
Tale stima della quantità NON è autorizzata per:
- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
- I rifiuti delle seguenti classi: 1, 2, 3 (solo per esplosivi liquidi desensibilizzati), 4.1 (solo per esplosivi solidi desensibilizzati, 4.2 (solo per materie piroforiche), 4.3, 6.1 (solo gruppo di imballaggio I), 6.2, 7;
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2»
DOCUMENTO DI TRASPORTO: devono essere citate le disposizioni speciali per n. ONU presenti al paragrafo 3.3 applicate.
Fonte: Valentina Ciocchetti - consulente
Tra le diverse categorie di lavoratori ce n'è una che, durante la stagione estiva, affronta rischi lavorativi particolari, legati ai fattori climatici: parliamo dei lavoratori esposti al caldo.
Due sono gli elementi fondamentali per ridurre il rischio di infortuni legati al clima lavorativo estivo: l'importanza di una buona idratazione e le pause programmate.
Iniziamo dall'idratazione
In generale per tutti i lavoratori una buona idratazione è fondamentale, soprattutto:
- se siamo in presenza di malattie quali bronchite cronica, malattie cardiache, diabete, gastroenteriti;
- se c'è uso di farmaci per la cura di malattie croniche ed es. diuretici, antidepressivi, anticoagulanti;
- se l'alimentazione non è adeguata;
- se il periodo di acclimatamento (da caldo al freddo e viceversa) non è adeguato;
- in presenza di abbigliamento pesante, non traspirante (es. dispositivi di protezione individuale, uniformi o tute da lavoro);
- in relazione al ritmo e all'intensità di lavoro sostenuti.
Sottolineiamo che è importante bere acqua all’inizio della giornata, prima di cominciare a lavorare anche perchè spesso i lavoratori arrivano sul posto di lavoro già in stato di disidratazione: essere idratati prima di iniziare a lavorare “rende più facile il mantenimento dell’idratazione durante la giornata”.
Ecco alcune indicazioni tratte dal documento del Progetto Worklimate (Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali):
• l’organismo ha bisogno di adattarsi al caldo in modo graduale: un periodo adeguato di acclimatamento può essere di 7-14 giorni con un aumento graduale dei tempi di esposizione al caldo;
• prima del turno di lavoro rinfrescarsi e idratarsi con bevande fresche e limitando il consumo di caffè; seguire una sana alimentazione nutrendosi a sufficienza ed evitare bevande alcoliche;
• normalmente i sali minerali persi con la sudorazione sono reintegrati in occasione dei pasti, pertanto per mantenere l’equilibrio idro-elettrolitico è importante consumare i pasti a intervalli regolari;
• i lavoratori in regime di auto-restrizione idrica per motivi religiosi (coloro che seguono il Ramadan) devono bere almeno 2 litri d’acqua dopo il tramonto e 2 litri d’acqua prima dell’alba. L’idratazione è cumulativa e quindi questo accorgimento è fondamentale. Importante è inoltre che evitino di saltare il pasto della mattina prima dell'inizio del digiuno.
• le bevande energetiche sono da evitare: alcune contengono molta più caffeina rispetto alla classica tazzina da caffè; la caffeina in tali quantità può influenzare negativamente lo stato di idratazione. Inoltre, molte bevande energetiche contengono elevate quantità di zuccheri e aggiungono calorie non necessarie alla dieta;
• evitare il consumo di bevande alcoliche ai pasti perché l’alcol favorisce la vasodilatazione e aumenta il rischio di patologie da calore”;
• chi lavora in condizioni di esposizione al caldo, soprattutto quando intenso e persistente, dovrebbe bere 1 bicchiere (250 ml) di acqua ogni 15-20 minuti, ovvero circa 1 litro all'ora. Bere un bicchiere d’acqua ogni 15-20 minuti è più efficace che bere maggiori quantità più di rado;
• in caso di forte sudorazione, reintrodurre insieme ai liquidi anche i sali minerali persi con un’alimentazione ricca di frutta e verdura e, in caso di sforzo fisico intenso, con integratori, su consiglio del medico competente o curante.
Le indicazioni per il datore di lavoro:
• distributori di acqua dovrebbero essere installati in diverse postazioni sul luogo di lavoro;
• per le attività all'aperto, i lavoratori possono utilizzare zaini o cinture per l’idratazione dotate di apposito sistema di conservazione e di costante accesso all'acqua;
• in alternativa, refrigeratori contenenti acqua o grandi brocche d'acqua possono essere installati in postazioni all’ombra, in aree frequentate dai lavoratori durante la giornata.
Pause programmate
Vediamo adesso l’importanza delle pause programmate per i lavoratori esposti al caldo.
Non è raccomandabile lavorare continuativamente in condizioni di esposizione al caldo senza fare pause: è importante fare pause periodiche per rinfrescarsi.
Infatti pause dal lavoro brevi e tanto più frequenti quanto maggiore è il rischio associato al caldo possono ridurre i rischi per la salute senza influenzare la produttività.
Ricordiamo che attendere di avvertire la stanchezza prima di fare una pausa potrebbe non essere sufficiente ed è, dunque, consigliabile concordare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o con il Datore di lavoro delle pause tra le attività lavorative.
È poi necessario prestare attenzione alle previsioni giornaliere sulle ondate di calore per ottenere una previsione personalizzata del rischio microclimatico connesso allo stress da caldo.
In questo senso è possibile consultare le piattaforme previsionali di allerta da caldo specifiche per i lavoratori, come quella messa a punto nell’ambito del Progetto Worklimate, in grado di fornire previsioni personalizzate sulla base dell’attività fisica svolta dal lavoratore e dell’ambiente di lavoro (es. esposizione al sole o in zone d’ombra).
Si segnala che le raccomandazioni sono diversificate in base all’intensità dell’attività lavorativa e al grado di esposizione al caldo:
• chi esegue un’attività lavorativa moderata durante un’ondata di calore dovrebbe seguire una serie di raccomandazioni per proteggersi dal caldo simili a quelle della popolazione generale (idratazione, alimentazione, abbigliamento) e fare pause frequenti in luoghi ombreggiati o con aria condizionata;
• chi esegue un’attività lavorativa intensa durante un’ondata di calore dovrebbe usare estrema cautela: il rischio di patologie da calore in questo caso è alto. In aggiunta alle raccomandazioni generali su idratazione, alimentazione, abbigliamento, quindi, se ne aggiungono altre relative alla gestione dell’attività lavorativa. E' quindi fortemente consigliato valutare con il Datore di Lavoro l’opportunità di rimodulare l’attività lavorativa (ritmo e turni), ad esempio con un’interruzione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico nelle ore più calde e programmando pause frequenti in luoghi ombreggiati”.
Fonte: Gruppo Errepi Srl e Puntosicuro
Il defibrillatore semiautomatico (DAE) è obbligatorio per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Professionistiche già dal 2012, quando il cosiddetto decreto Balduzzi (poi convertito in legge) lo rese necessario anche per l’attività sportiva non agonistica.
L’obiettivo della legge è quello di “salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale”, come citato nel testo stesso e agire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.
Purtroppo, nessuno è esente dal rischio di arresto cardiaco, che può colpire sia uomini che donne di qualsiasi età e condizione di salute. Per questo motivo lo Stato italiano ha lavorato per introdurre l’obbligo di defibrillatore nei luoghi più frequentati, soprattutto dove si pratica sport e l’attività cardiaca è più intensa.
Defibrillatore obbligatorio, cosa cambia per le ASD con la legge 116?
Con l’entrata in vigore, nell’agosto del 2021, della legge che disciplina l’obbligo del defibrillatore in scuole e università, stazioni, mezzi di trasporto e uffici pubblici, c’è stato qualche cambiamento anche per le ASD.
La prima e più importante integrazione della legge 116/21 riguarda la possibilità di usare, oltre ai defibrillatori semiautomatici, anche quelli automatici. Questo perché, mentre secondo la legge Balduzzi il defibrillatore poteva essere usato solo da personale (anche non sanitario) formato per fornire primo soccorso, ora la possibilità di soccorrere viene estesa a chiunque, in assenza di personale formato.
Nella legge n.116/21 infatti, oltre alla legittimità dei defibrillatori automatici e semiautomatici, vengono anche depenalizzate le conseguenze connesse all’uso di un defibrillatore: chi soccorre agisce in stato di necessità e non diventa perseguibile per legge (articolo 54 del Codice Penale).
I defibrillatori automatici, infatti, sono intuitivi e molto semplici da usare. Programmati per essere utilizzati anche da soccorritori non professionisti, permettono di agire immediatamente grazie a istruzioni chiare e dettagliate che guidano il soccorritore passo dopo passo.
Un’altra importante novità della legge 116 è l’introduzione dell’obbligo di defibrillatore anche durante gli allenamenti e le competizioni, con l’obiettivo di avere a portata di mano un DAE durante tutte le attività svolte.
Perché è importante mantenere il DAE in perfetta funzione e quali sono le possibili conseguenze della mancata manutenzione?
Ogni defibrillatore contiene parti deteriorabili: si tratta delle batterie e degli elettrodi, che hanno una durata di circa 5 anni.
Sebbene il DAE possa sembrare spento, è in realtà progettato per essere costantemente pronto all’uso: tutti i giorni il defibrillatore esegue autotest e controlli interni, che monitorano costantemente lo stato di efficienza del dispositivo, segnalando eventuali malfunzionamenti. Questi autotest portano le batterie a scaricarsi progressivamente, motivo per cui è necessario un controllo periodico sul defibrillatore.
Per quanto riguarda gli elettrodi, questi hanno una data di scadenza che è sempre riportata sulla confezione originale fornita dal produttore. Le piastre adesive del defibrillatore infatti hanno sulla superficie una patina di gel adesivo che ha una duplice funzione: far aderire perfettamente le piastre al torace della persona soccorsa e agire da conduttore per la trasmissione della scarica elettrica erogata.
Le piastre si deteriorano perché il gel di cui sono costituite tende, con il trascorrere del tempo, a seccarsi progressivamente: quando il processo di essiccazione supera una certa soglia, le proprietà conduttive si riducono drasticamente.
Il rischio, se batterie ed elettrodi non vengono controllati costantemente, è che in caso di bisogno il defibrillatore possa non funzionare.
Dove deve/può essere posizionato il DAE e chi deve curarsi della manutenzione?
La legge 116/21 sull’obbligo dei DAE specifica, all’articolo 4, che le società sportive che utilizzano impianti sportivi pubblici hanno l’obbligo di condividere i DAE con le persone che frequentano gli impianti stessi.
Questa precisazione arriva a rinforzare l’articolo 6 del decreto attuativo della legge Balduzzi, secondo il quale è la società sportiva dilettantistica a doversi dotare del defibrillatore e a doversi occupare della sua manutenzione. Già nella legge del 2012, poi, veniva indicata la possibilità, per le società di uno stesso impianto sportivo, di associarsi per acquistare un DAE.
Entrambe le leggi, sia la legge Balduzzi che la legge 116/21 parlano chiaramente di responsabilità riguardo la dotazione e la manutenzione dei DAE installati in struttura.
Nel testo del decreto attuativo della legge Balduzzi (luglio 2013) si legge che “la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo”; all’articolo 5 si specifica che:
“Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori”.
La legge ribadisce che il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del 118 territorialmente competente. È la stessa centrale operativa che mette a disposizione la modulistica necessaria per comunicare una serie di dati indispensabili:
- l’esatta locazione del DAE;
- le caratteristiche;
- la marca e il modello;
- la data di scadenza delle parti deteriorabili (elettrodi e batterie);
- gli orari di accessibilità al pubblico.
Chi è incaricato dell’utilizzo del DAE in caso di bisogno?
La legge 116/21 estende a chiunque la possibilità di usare il defibrillatore, in assenza di persone formate nel primo soccorso, per salvare una persona da arresto cardiaco.
Inoltre, come abbiamo accennato in precedenza, con la legge 116/21 viene specificato che chi soccorre agisce in stato di necessità e per questo, secondo quanto specificato dall’articolo 54 del Codice Penale, non è penalmente perseguibile.
Fonte: Puntosicuro
Prevenire le patologie da calore: turni, ombra, emergenze e acclimatazione con focus su riorganizzazione dei turni, aree ombreggiate, stato di acclimatazione, gestione delle emergenze e misure per ambienti chiusi.
Il progetto WORKLIMATE (Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti occupazionali), come ricordato anche dal nostro giornale, ha permesso di sviluppare in questi due anni una importante attività di ricerca relativa all'approfondimento delle conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori.
Attraverso questo progetto - sviluppato in collaborazione fra INAIL, CNR - IBE, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale Lazio e Consorzio LaMMA – sono stati organizzati alcuni casi-studio in aziende del centro Italia, è stata svolta una indagine sulla percezione del rischio legata all’esposizione a temperature estreme e sono stati elaborati vari documenti e brochure informative, rivolti anche ai datori di lavoro, che possono essere molto utili per migliorare la prevenzione del rischio microclimatico.
Ci soffermiamo, in particolare, sulla brochure dal titolo “Decalogo per la prevenzione delle patologie da calore nei luoghi di lavoro - informativa per i datori di lavoro” che presenta delle “raccomandazioni mirate ad un'efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima, da adottare nell’ambito della specifica organizzazione del sistema di prevenzione aziendale” (ai sensi art. 2 comma 2 d.lgs. 81/2008).
Nello specifico affrontiamo i seguenti argomenti:
- La riorganizzazione dei turni e le aree ombreggiate per le pause
- Lo stato di acclimatazione e il reciproco controllo dei lavoratori
- La gestione delle emergenze e le misure specifiche per gli ambienti chiusi
La riorganizzazione dei turni e le aree ombreggiate per le pause
Il decalogo al punto 5 (Riorganizzazione dei turni di lavoro) ricorda che la modifica degli orari di lavoro “può ridurre l'esposizione dei lavoratori al calore”.
Si indica di consultare le previsioni di allerta e si rimanda ad una pagina del progetto che contiene un “prototipo di piattaforma previsionale di allerta per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori”.
In particolare la riorganizzazione del lavoro riguarda:
“la riprogrammazione delle attività che non sono prioritarie e che sono da condursi all'aperto in giorni con condizioni meteoclimatiche più favorevoli;
la pianificazione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata;
l’alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l’esposizione individuale al caldo o al sole diretto;
l’interruzione del lavoro in casi estremi quando il rischio di patologie da calore è molto alto”.
Un altro aspetto importante (punto 6) è il rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause.
Infatti per quanto possibile bisogna assicurare “la disponibilità di aree completamente ombreggiate o climatizzate per le pause e il raffreddamento”.
Non bisogna dimenticare che pianificare pause brevi ma frequenti in luoghi ombreggiati “non causa perdite di produttività, ma anzi, ci sono evidenze che in assenza di pause pianificate il ritmo di lavoro si rallenta e aumenta il rischio di errore umano”.
Le indicazioni:
“si raccomanda, compatibilmente con l’attività lavorativa svolta, di utilizzare segnali acustici, messaggi audio, qualsiasi tipo di comunicazione efficace per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per la reidratazione e il rinfrescamento;
i pasti dovranno essere consumati sempre in aree ombreggiate (ove applicabile, si consiglia di fornire ai lavoratori pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono allo stress da caldo)”.
Lo stato di acclimatazione e il reciproco controllo dei lavoratori
Il punto 7 riguarda il “favorire l’acclimatazione dei lavoratori”.
Infatti l'acclimatazione “consiste in una serie di modificazioni fisiologiche che consentono all’organismo di tollerare la conduzione di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate”. E si ottiene “aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore dei lavoratori e favorendo l’effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra”.
Si ricorda che sono necessari “dai 7 ai 14 giorni per raggiungere uno stato di acclimatazione (di più nel caso in cui il lavoratore stia assumendo determinati farmaci o sia affetto da patologie croniche)”.
Inoltre, in linea con quanto raccomandato dagli organismi internazionali per la protezione della salute occupazionale, “si consiglia che, in caso di ondata di calore i lavoratori neo-assunti e quelli che riprendono il lavoro dopo un'assenza prolungata inizino con il 20% del carico di lavoro il primo giorno e aumentino gradualmente il carico ogni giorno successivo; i lavoratori esperti dovrebbero iniziare il primo giorno al 50% del carico normale, e anch’essi aumentare gradualmente il carico nei giorni successivi”.
È poi importante “tenere presente che:
- l'acclimatazione si mantiene solo per alcuni giorni se si interrompe l’attività lavorativa
- i disturbi da caldo si verificano spesso durante i primi giorni di attività lavorativa e/o nei primi giorni di un’ondata di calore o in concomitanza con le prime esposizioni stagionali a temperature particolarmente elevate;
- particolare attenzione va prestata ai lavoratori neo-assunti, ovvero lavoratori giovani e in ottime condizioni di salute ma con meno esperienza lavorativa alle spalle”.
Il punto 8 è relativo, invece, alla realizzazione del “sistema del compagno”.
Infatti è utile promuovere il “reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare il 118 (o il numero unico 112) e prestare il primo soccorso nel rispetto delle norme anti Covid-19, indicando il luogo esatto in cui vengono svolte le lavorazioni”.
La gestione delle emergenze e le misure specifiche per gli ambienti chiusi
Il decalogo si sofferma anche sulla gestione delle emergenze.
Nel punto 9 (Pianificazione e risposta alle emergenze) si indica che “prima dell’esposizione dei lavoratori al calore (all’aperto o al chiuso) è importante sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi e il trattamento”.
Tale piano deve includere “informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile”.
Si ricorda che “essere in stato confusionale può essere un segno di colpo di calore e richiede un’immediata assistenza medica. Nel trattamento di una grave malattia da calore, il raffreddamento è l’azione prioritaria da intraprendersi immediatamente, ed è indispensabile prevedere che venga sempre messa in atto all’insorgenza dei sintomi”.
Inoltre è da tenere sempre presente che:
“sentirsi male mentre si lavora al caldo è un serio segnale di allerta. Qualsiasi lavoratore che riferisca di sentirsi male durante il lavoro in condizioni di caldo corre il rischio dell’esaurimento da calore, situazione clinica che può rapidamente progredire in un colpo di calore se non trattata prontamente; il primo intervento di soccorso in caso di sospetto esaurimento da calore o colpo di calore comporta il raffreddamento del corpo il più rapidamente possibile, oltre al dare da bere acqua potabile o a somministrare soluzioni isotoniche di cloruro di sodio per ripristinare la perdita di sali. Le persone con una grave malattia da calore non sempre sono in grado di riconoscere i rischi che stanno correndo. Se un lavoratore mostra segni di esaurimento da calore o colpo di calore, non deve essere mai lasciato solo fino a quando non arrivano i soccorsi”.
Infine il decalogo riporta (punto 10) alcune misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi.
Si segnala che i luoghi di lavoro in ambienti chiusi “possono essere raffreddati con l’utilizzo del condizionatore o, in alternativa, se la temperatura dell’aria è inferiore alla temperatura media corporea (circa 35°C), del ventilatore. È importante ricordare che i ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell’aria ma non abbassano la temperatura ambientale. Il condizionatore va utilizzato in modo corretto”.
Altri metodi per abbassare la temperatura ambientale includono poi “l’utilizzo di schermi riflettenti per l’allontanamento del calore radiante e l’isolamento termico degli infissi. Se sono presenti macchinari/superfici calde si possono posizionare schermi protettivi fra il lavoratore e le sorgenti radianti eventualmente presenti (semplici superfici riflettenti o riflettenti ed assorbenti) e si può ridurre, laddove possibile, l’emissività della superficie calda della sorgente radiante rivestendola con del materiale isolante”.
Fonte: Puntosicuro