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Nel 2019, sul rinnovo CQC e per il nuovo esame CQC, cambia legge con diverse novità normative che ne semplifcano il conseguimento. I professionisti al volante di autocarri ed autobus che hanno bisogno di lavorare con le Carte di Qualificazione Conducente sanno bene che la materia è ampia e articolata: viene anche aggiornata e bisogna stargli dietro. Vediamo appunto quindi quali sono le novità sul rinnovo CQC 2019 e poi cosa cambia sul nuovo esame CQC 2019. Come si rinnova la CQC nel 2019? Com’è il nuovo esame CQC 2019?
CQC nuova normativa semplificata, quando cambia
Con la nuova normativa in vigore dal 20 novembre 2019 conseguire il CQC è più facile, l’esame adesso è uno solo (prima erano 2 esami).

CQC abilitazione patente C/C+E, D/D+E
Cosa è il CQC
Il “CQC”, carta di qualificazione del conducente, è un titolo abilitativo che attesta le capacità professionali di chi è già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E), necessario ed indispensabile per svolgere l’attività professionale di autotrasportatore. Il CQC è una estensione della patente, una abilitazione divenuta obbligatoria anche in Italia in seguito al recepimento della direttiva europea 2003/9/CE (con il Decreto legislativo 286 del 21/11/2005) per coloro che svolgono attività di trasporto per conto terzi con veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate per trasporto merci o di persone. Ci sono due tipologie di CQC, per il trasporto di merci e per il trasporto di persone: si può essere titolari di una sola o di entrambe le qualificazioni.
La qualificazione iniziale dei conducenti dei veicoli delle categorie di cui sopra, adibiti al trasporto di cose o di passeggeri, è diventata obbligatoria in seguito all’emanazione della Direttiva europea 2003/59/CE,
RINNOVO CQC 2019, come ottenerlo
Riguardo al rinnovo CQC 2019, intanto, diciamo subito che tutte le circolari successive al Decreto Ministeriale del 20 settembre 2013 (che recepiva la direttiva europea 2003/59) sono state sostituite dalla Circolare riepilogativa n. 18.559 del 7 giugno 2019.
Andiamo per ordine e verifichiamo come ottenere il CQC e come fare per rinnovarlo in caso fosse scaduto con le 13 novità da sapere, chi può chiederlo, se è indispensabile, la documentazione necessaria, la conversione di un CQC da estero a quello italiano, come richiedere il nulla osta, ecc ecc.
13 novità sul rinnovo CQC e nuovo esame
1. Rilascio KB a tutti i titolari della CQC persone
I titolari di CQC persone possono richiedere con una specifica istanza il rilascio del KB, per sapere come fare nella circolare è spiegato tutto nel dettaglio.
2. Quando si può evitare l’esame CQC?
Per sapere se dovete prendere la CQC o no, tenete presente che il requisito caratterizzante è la professionalità. Anche se i veicoli sono utilizzati per il trasporto merci o passeggeri a fini privati e non commerciali, se i conducenti sono assunti con la qualifica di autisti, allora devono averla.
3. La CQC per documentazione non si può più ottenere
I termini per effettuare il riconoscimento dei diritti acquisiti è scaduto, nella Circolare viene specificato il perché nel dettaglio.
4. Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiede la conversione in Italia
Se la patente di guida italiana è scaduta, prima si rinnova la patente e poi procede conio rinnovo CQC presentando la nuova istanza di rilascio di patente CQC. Nella Circolare ci sono tutti i dettagli e come fare passo passo.
5. Riconoscimento della CQC revocata a seguito di conversione patente per trasferimento all’estero
Se la CQC revocata per trasferimento all’estero è ancora valida, è possibile ripristinarla, come fare? E’ tutto spiegato nella Circolare.
6. Richiesta di nulla osta per corsi CQC con marca da bollo
Le autoscuole e gli enti di formazione devono allegare la marca da bollo alla richiesta di autorizzazione per svolgere corsi CQC.
7. I docenti dei corsi CQC devono avere le abilitazioni valide
I docenti dei corsi CQC devono dimostrare di avere seguito i corsi di aggiornamento, anche se sono stati autorizzati. Prima non era specificato.
8. Corsi CQC presso la sede dell’impresa, ora è più difficile
I corsi organizzati all’interno delle imprese possono essere frequentati solo dai dipendenti delle imprese. Le autoscuole devono ottenere uno specifico nulla osta dalla Motorizzazione. I dettagli su come fare sono nella Circolare.
9. Nuovo codice 107 per i limiti d’età sulla CQC
Il nuovo codice 107 indica la deroga al limite di guida legato all’età, nella Circolare è specificato come fare. Alla fine del percorso formativo la patente CQC presenta il codice 95 e il codice nazionale 107.
10. Esercitazioni in autostrada, vanno bene anche le strade extraurbane principali
Se l’autoscuola ha una sede troppo lontana dall’autostrada, le esercitazioni per la CQC possono essere fatte anche su strade extraurbane principali.
11. Comunicazioni di inizio corso. Cosa si intende per 3 giorni lavorativi?
Nella Circolare si spiega che se, ad esempio, la comunicazione di avvio del corso CQC viene presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (a meno che martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi).
12. Ripristino di una CQC scaduta
Se il titolare rinuncia alla CQC, non rinnovandola, e dopo cambia idea, dovrà frequentare di nuovo il corso integrativo. Dettagli e spiegazioni su come fare nella Circolare.
13. Esame di revisione della CQC
Tutta la procedura dell’esame di revisione della CQC è stata riscritta nella Circolare.
Nuovo esame CQC 2019/2020
Anche sull’esame CQC ci sono novità, questa volta contenute nel decreto del 5 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto. In pratica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cambiato le modalità di esame CQC per ottenere la carta di qualificazione del conducente che risalivano al vecchio ordinamento del 20 settembre 2013.
Ora l’esame è diventato unico: dal 20 novembre 2019 l’esame CQC è composto da una prova di 90 minuti in cui il candidato deve rispondere a 70 quesiti (40 parte comune e 30 parte specifica). Sono consentiti al massimo 7 errori in totale. Nel caso in cui si venisse bocciati, bisogna aspettare almeno un mese prima di poter ripetere l’esame.
E se si era già passato l’esame CQC sulla parte comune?
Se si era già sostenuto l’esame sulla parte comune con la vecchia procedura allora si potrà conseguire la CQC rispondendo solo alle 30 domande di specifiche.
Se si viene bocciati solo sui quesiti specifici, bisogna ripetere solo questa parte e non l’intero esame (ma non deve essere passato più di un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.
Come si estende la CQC persone a cose o viceversa?
Se volete estendere l’esame CQC da persone a cose o viceversa allora bisogna sostenere solo un esame da 40 minuti con 30 quesiti. Qui si possono fare solo 3 errori però.
Se, infine, si è già in possesso di attestato di idoneità professionale allora si dovrà sostenere solamente un esame da 40 minuti con 50 quesiti e un massimo di 4 errori ammessi.
FONTE: Newsauto.it
Il conseguimento e il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente, previsto dalla Direttiva 2003/59/CE, è obbligatorio per i conducenti che svolgono in modo "professionale" la guida di veicoli che richiedono patente C e CE (e anche D nel caso dei passeggeri).
Questa precisazione permette ad alcune tipologie di conducenti che hanno le patenti superiori l'esonero dalla Cqc mentre guidano i veicoli pesanti, come per esempio i meccanici, i venditori di camion e più in generale chi guida un veicolo industriale in modo sporadico.
Ma questo esonero potrà finire presto, perché il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 202 ha approvato il provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/645, che modifica la 2003/59/CE.
In una nota, il Governo scrive che la Direttiva più recente, e quindi il relativo Decreto italiano di recepimento, "amplia gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento all'attività di guida professionale ed estendendo così gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti citate".
Inoltre, il Decreto "prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica e determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite".
Fonte: Valentina Ciocchetti
Lo stress da lavoro, spesso causato da turni lunghi, intensi e massacranti fa male non solo alla salute psichica ma anche a quella fisica. Recenti studi hanno confermato lo stretto legame tra burnout, stress lavorativo e patologie cardio-vascolari. Chi lavora troppo ed in maniera sbagliata può essere vittima di aritmie cardiache, ictus ed infarti.
Lo stress da lavoro fa male alla salute
Lavorare può essere gratificante, può diventare un mezzo per affermare se stessi e le proprie capacità sia personali che professionali, un mezzo per sentirsi utili e produttivi. Tuttavia, bisogna trovare il giusto equilibrio. Di fatti, una vita intera fatta di solo lavoro, con turni massacranti, spesso infiniti, porta a conseguenze negative non solo per la salute psichica delle persone, ma anche per il loro benessere fisico. Alzarsi tutte le mattine, andare a lavoro, saltare i pasti, non avere più tempo per se stessi e per la propria vita privata, portarsi il lavoro a casa, sono tutti fattori che a lungo termine possono portare il soggetto ad un generale stato di malessere ed a sviluppare lo stress da lavoro, che purtroppo caratterizza sempre di più le società industrializzate.
Lavorare troppo e senza regole fa male al cuore
Che il troppo lavoro faccia male, lo sapevamo un po’ tutti. A confermarlo arrivano interessanti dati forniti dalla scienza, che in recenti studi, ha confermato il legame tra stress da lavoro e patologie cardio-vascolari. Uno studio americano è stato pubblicato dall’European Society of Cardiology (Esc), confermando per la prima volta il collegamento tra burnout, stress da lavoro e le patologie cardiache, con il conseguente aumento del 20% del rischio di fibrillazione atriale. Inoltre, gli studiosi, hanno individuato nei lavoratori stressati, un’anomalia nel ritmo cardiaco, che in alcuni casi può portare ad aritmie, ictus ed infarto. I ricercatori, hanno condotto gli studi su un campione di 11 mila soggetti a rischio, monitorandoli per circa 25 anni. I risultati parlano da soli. Lavorare troppo può portare alla propria distruzione fisica e mentale.
Stress da lavoro ed i soggetti maggiormente a rischio
A rischio sono tutti i soggetti che lavorano troppo, in qualsiasi tipo di settore professionale, con particolare riferimento alle professioni di aiuto e sostegno nei confronti di terzi, ossia medici, operatori sanitari, poliziotti, insegnati, avvocati e tanti altri ancora. L’eccessivo carico di lavoro, con conseguenti turni massacranti, spesso causati dalla mancanza di personale adeguato, portano a concrete e pericolose conseguenze psico-fisiche. La sindrome di burnout, lo stress da lavoro, spesso hanno portato i soggetti alla depressione, alcolismo e nel peggiore dei casi anche al suicidio. I primi sintomi di allarme, sono un generale senso di depersonalizzazione, di stanchezza perenne, perdita di allegria e di piacere nel compiere il proprio mestiere, ed ancora una totale perdita di significato della propria attività professionale. Se incominciate a sentirvi in questo modo, forse è meglio se vi prendete una pausa dal lavoro.
Come risolvere il problema?
Come affermato in precedenza, lo stress da lavoro e tutto ciò ad esso correlato, sono elementi che caratterizzano sempre di più le società industrializzate, dove la produzione incessante viene prima di ogni cosa. Bisogna cambiare rotta, e sono proprio le aziende che possono farlo aprendosi a nuove filosofie di lavoro, in cui il lavoratore deve essere tutelato e curato. Infatti, se i dipendenti lavorano male, non sono soddisfatti, sono stressati, a risentirne è anche l’azienda e la sua produttività. I tempi sono cambiati, ed oggi entrano in gioco tante variabili che prima non esistevano. Un tempo si viveva di solo lavoro, considerando questo la normalità. Oggi i soggetti hanno bisogno di maggior tempo da dedicare alla propria vita personale, ai propri interessi ed alle persone care. Turni di lavoro di 10 o 12 ore al giorno sono impensabili ed insostenibili.
Dall’altro lato, soddisfare i bisogni dei dipendenti, lasciarli liberi di lavorare con nuovi strumenti e senza pressione, porta a migliori risultati sia per quel che riguarda il benessere e la gratificazione professionale, sia per quanto riguarda il business aziendale.
FONTE: biancolavoro.it
PES, PAV, PEI: l'entrata in vigore della Norma CEI 11-27 III edizione ha rivoluzionato un po’ quello che sono le qualifiche e le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V c.a. o 1550 V c.c.).
In particolar modo una novità significativa introdotta sono le figure di PES, PAV e PEI.
Definizione delle tre categorie di lavoro elettrico:
– Lavoro SOTTO TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento)
– Lavoro FUORI TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro
– Lavoro IN PROSSIMITÀ: lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.
Bene inoltre specificare che, al contrario di come ci si potrebbe aspettare, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico NON È UN LAVORO ELETTRICO ma di fatto risulta essere un lavoro di tipo EDILE.
Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27:
P.ES. (Persona ESperta): una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
– P.AV. (Persona AVvertita): una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
– PE.I. (PErsona Idonea): una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;
Chi può essere designato come PES o come PAV?
Nel caso di un lavoratore autonomo (artigiano elettrico per esempio) è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda. Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.
Chi non è tenuto a frequentare il corso dedicato alla formazione PES / PAV ?
– Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente);
– Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV
– Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27.
Chi può essere designato come PEI?
Un lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.
Requisiti basilari per l’attribuzione dei ruoli PES / PAV
– Il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza ell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;
– Il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;
– Il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.
FONTI ARTICOLO
Norma CEI 11-27 III Edizione e Tecnologiaeambiente
Attribuzione della condizione di PES/PAV
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI “PES” (Persona ESperta) per l’esecuzione
di lavori elettrici Fuori Tensione e In prossimità
Il sottoscritto ___________________ in qualità di Datore di Lavoro di _________________
con sede in ________________________ a _________________________
APPURATE
La sua conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa
normativa di sicurezza;
La sua esperienza di lavoro maturata, la sua confidenza nelle situazioni caratterizzanti il tipo
di lavoro elettrico da eseguire e nelle maggior parte delle situazioni, anche non ricorrenti;
Le sue caratteristiche personali, le sue doti di attenzione, precisione e serietà nell’esecuzione
dei lavori elettrici;
con la presente Le comunichiamo la sua designazione quale Persona ESperta (PES) ai sensi della
NORMA CEI 11-27 e del D.Lgs. 81/08
La sua attività sarà svolta conformemente alle indicazioni presenti nella Norma CEI 11-27.
_________________________________________
(timbro e firma del Datore di lavoro)
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI “PAV” (Persona AVvertita) per
l’esecuzione di lavori elettrici Fuori Tensione e In prossimità
Il sottoscritto ___________________ in qualità di Datore di Lavoro di _________________
con sede in ________________________ a _________________________
APPURATE
La sua conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa
normativa di sicurezza;
La sua esperienza di lavoro maturata, la sua confidenza nelle situazioni caratterizzanti il tipo
di lavoro elettrico da eseguire e nelle maggior parte delle situazioni, anche non ricorrenti;
Le sue caratteristiche personali, le sue doti di attenzione, precisione e serietà nell’esecuzione
dei lavori elettrici;
con la presente Le comunichiamo la sua designazione quale Persona AVvertita (PAV) ai sensi della
NORMA CEI 11-27 e del D.Lgs. 81/08
La sua attività sarà svolta conformemente alle indicazioni presenti nella Norma CEI 11-27.
_________________________________________
(timbro e firma del Datore di l
Lavori elettrici
E’ bene ricordare che la sicurezza di un impianto elettrico dipende soprattutto dal rispetto delle norme sia per quanto riguarda la struttura degli impianti, sia per quanto riguarda i singoli componenti impiegati. Diverse statistiche hanno dimostrato che la maggior parte degli incidenti sono imputabili alla inosservanza delle norme; soprattutto negli ambienti di lavoro è stata rilevata la seguente suddivisione degli infortuni elettrici:
- 50% causati da errore umano con prevalenza su lavori effettuati sotto tensione o ritenuti erroneamente fuori tensione;
- 35% causati dal mancato rispetto delle norme;
- 10% causati da prese eccessivamente sovraccaricate con prese multiple e adattatori vari;
- 5% causati da apparecchiature non conformi alle norme.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 (e successivo D.Lgs. 106/2008), diviene obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento è la norma CEI 11-27 terza edizione, “Esecuzione di lavori su impianti elettrici”, con i requisiti minimi di formazione per operare fuori tensione sui sistemi elettrici di categoria 0, I, II, III e sotto tensione sui sistemi di categoria 0 e I. In attesa, a breve della pubblicazione della quarta edizione della norma CEI 11-27 (con la quale saranno introdotte diverse modifiche come: nuove definizioni riguardanti le figure professionali addette ai lavori elettrici con le sigle URI e URL, modifiche delle distanze DL e DV per l’individuazione delle zone di lavoro sotto tensione e in prossimità DL passa da 15 cm a 0 cm e DV passa da 65 cm a 30 cm, possibilità di omissione da parte di artigiani e piccole aziende delle figure RI e PL, modifica dei moduli formativi per PES e PAV relative al livello di conoscenze pratiche 1B, introduzione di nuovi allegati, ecc), quella attuale che è in vigore dal 2005, si pone come traduzione della norma CEI EN 50110 che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che ogni Stato aderente al CENELEC deve garantire nella realizzazione della propria normativa nazionale.
In particolare la norma CEI 11-27 fornisce le seguenti definizioni:
- Lavoro elettrico attività lavorativa svolta su parti attive accessibili o nella vicinanza di esse con il pericolo per l’operatore di folgorazione o di ustioni da arco elettrico. Esempi di lavori elettrici sono: misure, verifiche, manutenzioni, prove, ispezioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, sostituzioni. Si è in presenza di un lavoro elettrico solo quando viene coinvolta una parte attiva di un impianto elettrico, per cui la realizzazione di un nuovo impianto non è un lavoro elettrico, almeno fino a quando non è allacciato alla fonte di alimentazione. Non sono, infine, da considerare lavori elettrici: quelli di carattere edile, meccanico, di carpenteria anche se eseguiti in prossimità di parti attive, purché queste siano dotate di idonea protezione contro i contatti diretti; il riarmo di relè; la sostituzione di lampade o fusibili in quadri elettrici. Un lavoro elettrico può essere eseguito: fuori tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi normalmente in funzione ai quali viene tolta tensione per l’esecuzione di lavori; sotto tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi che risultano nel loro normale funzionamento e quindi in tensione; in prossimità quando si opera entro una certa distanza dalle parti attive in condizione di normale funzionamento;
- Bassa tensione (BT) viene assunto come bassa tensione il livello uguale o inferiore a 1000 V in corrente alternata e uguale o inferiore a 1500 V in corrente continua. Oltre questi valori è consentita l’attività sotto tensione solo con il possesso di relativa abilitazione come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2011 al n.83, riguardante i lavori effettuati sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
- Zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro;
Zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l’assenza di rischio elettrico. Sotto il profilo della prevenzione antinfortunistica, in questa zona occorre valutare e mettere in atto una serie di barriere (distanza di sicurezza, impedimento fisico), coordinandole e integrandole in un sistema che rappresenterà la procedura di intervento in prossimità;
- Distanza di sicurezza non è quantificata numericamente, la norma si limita ad affermare che una distanza si ritiene sicura nel momento in cui l’operatore che vi si trova con i piedi, per quanti movimenti involontari possa fare in ogni direzione, non riesce a penetrare nella zona di lavoro sotto tensione. La distanza di sicurezza va quindi individuata caso per caso valutando i seguenti fattori: tensione nominale dell’impianto con la quale è possibile ricavare la DV; tipologia del lavoro da svolgere; dimensioni delle attrezzature che dovranno essere impiegate; qualificazione del personale impiegato;
- Supervisione “Complesso di attività svolte da PES, finalizzate a predisporre ambienti, misure di prevenzione e protezione, modalità d’ intervento, istruzioni, organizzazione complessiva in modo tale da minimizzare i rischi. La supervisione è un’ attività svolta prima di eseguire un lavoro, durante un lavoro o dopo l’ esecuzione di un lavoro ai fini di sovraintendere a dette attività ed allo scopo di controllare che vengano rispettate, in particolare, le prescrizioni generali di sicurezza aziendali”.
- Sorveglianza “La sorveglianza oltre ad una possibile supervisione, specialmente richiesta per i lavori complessi, è un’attività di controllo continuativo svolta da PES o PAV nei confronti di altre PAV, generalmente con minore esperienza delle prime, o in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose che queste ultime potrebbero compiere ignorandone il grado di rischio”.
- Terra di lavoro è la messa a terra ed in cortocircuito delle parti attive messe fuori tensione al fine di ottenere un ulteriore grado di sicurezza, la sua realizzazione è obbligatoria per lavori con tensione superiore a 1000 V, in bassa tensione è resa obbligatoria solo se non è stato possibile il sezionamento di tutte le possibili alimentazioni. Inoltre è resa obbligatoria, sempre in bassa tensione, sulle linee elettriche aeree nel caso vi siano rischi di contatti diretti o influenze con altre linee, nel caso la messa a terra non fosse possibile occorre procedere come se il lavoro fosse eseguito sotto tensione. La sua installazione è di competenza del Preposto ai Lavori e deve essere apposta in entrambi i lati della linea e ben visibile dal posto di lavoro a tutti gli addetti;
- Persona preposta alla conduzione dell'impianto (Responsabile dell’Impianto, RI) è la persona a cui viene assegnato, dal datore di lavoro, il ruolo di conduzione dell’impianto; in presenza di impianti di grandi dimensioni e potenza la conduzione dell’impianto può essere affidata ad una vera e propria organizzazione comprendente uomini, mezzi e attrezzature (reparto interno all’azienda); in altri casi le risorse possono essere esterne all’azienda (affidate in appalto a ditta specializzata ed abilitata). Il responsabile di queste eventuali unità operative è sempre il RI che comunque può delegare, di volta in volta, una parte dei propri compiti. Il RI è responsabile delle seguenti operazioni: pianificazione, programmazione dei lavori in collaborazione con il PL; redazione del Piano di Lavoro; della programmazione ed esecuzione di modifiche gestionali (modifiche taratura protezioni, esclusione di richiusure, ecc) e delle manovre sull’impianto elettrico oggetto dei lavori; dell’individuazione dell’impianto elettrico interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste e dell’apposizione di eventuali cartelli monitori; del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi elettrici ed ambientali dell’impianto oggetto dei lavori; della consegna dell’impianto oggetto dei lavori al PL.
- Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai Lavori, PL) è una persona alla quale è affidato il compito di attuare e mantenere in opera sul posto di lavoro, le misure di sicurezza stabilite e riportate nei documenti quali il piano di lavoro, il piano di sicurezza aziendale, verificandone l’effettiva applicabilità. Il PL rimanendo costantemente sul posto di lavoro può risolvere eventuali rischi insorti durante i lavori e non previsti in sede di pianificazione, anche lui può delegare una parte dei compiti, quando lo ritiene opportuno, rimanendo sempre l’unico responsabile. Il PL risponde delle seguenti operazioni: preparazione dei lavori; definizione della sequenza più idonea per l’esecuzione dei lavori; stesura del Piano di Intervento; presa in carico dell’impianto dal RI e sua riconsegna; verifica dell’assenza di tensione ed apposizione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione; verifica delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori; gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza; messa in opera di ulteriori misure di protezione nel caso di una eventuale insorgenza di rischi elettrici e non elettrici, non valutati preventivamente o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte; dell’organizzazione di tutte le risorse lavorative che fanno parte dell’attività lavorativa, compresi eventuali lavoratori autonomi; accertamento dell’adeguatezza delle attrezzature, dei mezzi e della strumentazione necessari al lavoro. Il Responsabile dell’Impianto e il Preposto ai Lavori possono essere anche la stessa persona e possono essere interne o esterne all'azienda. L'importante è che esse siano sempre identificate in modo inequivocabile;
- Impianto e lavoro complesso un impianto si deve ritenere complesso quando: i suoi circuiti sono molto articolati, tali da essere passibili di errori di valutazione; i circuiti o i componenti risultano poco controllabili a vista da chi sta effettuando un intervento; le fonti di alimentazione sono più di una in quanto comprende gruppi elettrogeni o soccorritori statici oppure prevede utenze privilegiate; vi è presenza di impianti o componenti in media o alta tensione. Nell’eventualità di un lavoro complesso i margini di incertezza devono essere superati mediante: una completa ed accurata documentazione (schemi elettrici e planimetrie); l’esperienza e la competenza del personale impiegato; la rigorosità delle procedure aziendali. L’individuazione degli impianti complessi deve essere svolta durante la fase di valutazione dei rischi, ovvero di stesura del DVR e dovranno essere presi in esame tutti i posti di lavoro in cui potranno trovarsi ad operare i manutentori e gli impiantisti elettrici, devono inoltre essere compresi anche i rischi non prevalentemente elettrici;
- Piano di Lavoro (PdL) è di esclusiva competenza del Responsabile dell’Impianto che dovrà predisporlo dopo aver consultato il Preposto ai Lavori cui il lavoro verrà affidato e tenendo conto delle sue osservazioni; è un documento che individua l’assetto che l’impianto deve assumere e mantenere durante i lavori al fine di ridurre il rischio elettrico, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal RI per assunzione di responsabilità. Qualora su uno stesso impianto venissero previsti più lavori affidati a PL diversi, per ogni lavoro deve essere approntato un PdL diverso e trattandosi dello stesso impianto dovranno riportare tutti la firma dello stesso RI;
- Piano di intervento è di esclusiva competenza del Preposto ai Lavori, è un documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal PL per assunzione di responsabilità;
- Consegna dell’impianto è effettuato tramite apposito verbale cartaceo dal Responsabile dell’Impianto al Preposto ai Lavori e rappresenta la garanzia che l’impianto risulta conforme a quanto stabilito nel PdL e che vi rimarrà fino alla restituzione a lavori ultimati.
- Persona esperta (PES) è una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da coordinare ed istruire altri lavoratori a lui affidati e soprattutto di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. E’ una figura di elevata professionalità e capacità, per cui è ad essa che devono essere affidati i lavori più complessi e a maggior rischio. Un lavoratore può essere designato come PES solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PES, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso dei requisiti necessari, può richiedere al lavoratore di frequentare un apposito corso di formazione in relazione alle prescrizioni della norma CEI 11-27. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione gli operatori in possesso di diploma superiore di istituto tecnico industriale o diploma professionale IPSIA. Nel caso di lavoratori autonomi, ad esempio un artigiano elettrico, la designazione di PES avviene tramite un’autocertificazione scritta del lavoratore, da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico; in particolare l'autocertificazione deve indicare le conoscenze legislative e normative elettriche, le esperienze e i percorsi formativi effettuati, le tipologie di impianti trattati. I requisiti basilari ai quali deve riferirsi il datore di lavoro per assegnare le qualifiche di PES o PAV, in base alla norma CEI 11-27 sono: l’istruzione cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; l'esperienza di lavoro con particolare riguardo alla conoscenza di varie tipologie di lavori elettrici e di situazioni impreviste; le caratteristiche personali quali precisione nel lavoro, attenzione, attitudine alla gestione del lavoro e del personale e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile. Il datore di lavoro può classificare PES, nell’ambito della propria ditta, solamente lavoratori che sono adibiti professionalmente, solo ed esclusivamente a lavori elettrici;
- Persona avvertita (PAV) è una persona che possiede solo alcune delle caratteristiche della PES oppure le possiede tutte ma in misura inferiore. Questa figura professionale è in grado di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità solamente in seguito alle istruzioni ricevute da una PES e/o sotto la sua sorveglianza. Un lavoratore può essere designato come PAV solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PAV, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale, in alternativa può affiancarlo per un periodo ad una PES o può richiedere al lavoratore di frequentare un corso di formazione;
- Persona comune (PEC) è una persona che non è in grado di gestire lavoro e rischio elettrico in autonomia, può operare autonomamente solo in totale assenza di rischio elettrico mentre può operare in presenza di rischio elettrico solo sotto costante sorveglianza di una PES o PAV;
- Persona idonea (PEI) è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione. Un lavoratore può essere designato come PEI, dal datore di lavoro dopo aver frequentato un apposito corso di formazione riconosciuto (la norma CEI 11-27 suggerisce un corso della durata minima di 12 ore), oppure attraverso la formazione per affiancamento ovvero un periodo di addestramento con una PEI già in essere.
Nella norma CEI 11-27, sono riportati i moduli formativi con le relative competenze teoriche e pratiche (livelli di competenze teoriche 1A e 1B, livelli di competenze pratiche 2A e 2B) la cui frequentazione può costituire un valido supporto per il datore di lavoro al fine di assegnare la prescritta qualifica al proprio personale; questo fermo restando che l'attribuzione dei profili PES, PAV, PEC, e PEI costituisce un'autonoma decisione del datore di lavoro che può revocarla, per iscritto, in qualsiasi momento a sua discrezione.
Livelli di conoscenze per lavori fuori tensione in conformità alla norma CEI 11-27
- Livello 1A conoscenze teoriche: principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai D.Lgs. 81/08 e 106/2009; norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27, CEI 11-1, CEI 64-8; effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso; attrezzature e dispositivi di protezione individuale, impiego, verifica e conservazione; responsabilità e compiti del responsabile dell’impianto e del preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; comunicazioni;
- Livello 1B conoscenze pratiche: predisposizione e comprensione di un piano di lavoro e di un piano di intervento; definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; apposizione barriere e protezioni; apposizione di blocchi ad apparecchiature e/o macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; verifica della sicurezza delle masse; valutazione delle distanze ; uso e verifica dei dispositivi di protezione individuali; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati.
Livelli di conoscenze per lavori sotto tensione in conformità alla norma CEI 11-27
- Livello 2A conoscenze teoriche: norma CEI 11-27 con riguardo ai lavori sotto tensione; norma CEI EN 50110-2; caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione; attrezzature e dispositivi di protezione individuale per lavori sotto tensione;
- Livello 2B conoscenze pratiche: preparazione del lavoro; valutazione rischi; scambio informazioni; competenze nei singoli ruoli; analisi del lavoro; scelta attrezzatura; definizione del posto di lavoro; preparazione cantiere; protezione da parti prossime; sequenze operative dei lavori
In particolare una PEC non deve avere alcuna competenza; una PES deve avere le competenze 1A e 1B; una PAV deve avere una parte delle competenze 1A e una parte delle competenze 1B; una PEI deve avere oltre alle competenze 1A e 1B anche le competenze 2A e 2B relative ai lavori sotto tensione. Nel conferire ad un dipendente la qualifica di PES, PAV, PEI, il datore di lavoro attesta che egli conosce tutte le procedure per eseguire lavori elettrici indipendentemente dalle modalità con cui tali conoscenze sono state acquisite, ad esempio con corsi interni o esterni, con affiancamento a persone esperte o idonee, oppure con esperienze in altri posti di lavoro attestate da relativo curriculum vitae. Le persone PES, PAV e PEC possono operare solo su impianti fuori tensione e/o in prossimità, mentre le persone PEI possono operare anche sotto tensione.
Occorre inoltre precisare che la norma CEI non ha risvolti politici o sindacali, non è previsto alcun legame tra le figure tecniche PES - PAV - PEC - PEI e i livelli o le categorie sindacali dei contratti di lavoro. In particolare si ricorda che l’attribuzione di eventuali colpe o sanzioni: a seguito di lesioni o morti causati da: mancata disponibilità o impiego di attrezzature di sicurezza; da carenza di competenze tecniche per mancata formazione; da generiche insufficienze tecniche e logistiche; sarà ascrivibile al primo dirigente responsabile in ordine gerarchico che avendo il potere e il dovere di provvedere, non lo ha fatto. Il DM 37/08 stabilisce le competenze per il responsabile tecnico di una impresa installatrice, non specifica le competenze del singolo operatore, pertanto in Italia non ci sono vincoli giuridici (esami di idoneità, certificazioni, titoli di studio) necessari per l’esecuzione di un lavoro elettrico la responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro o sul responsabile tecnico per le aziende installatrici. Proprio per questa mancanza di vincoli giuridici, per l'esecuzione di un lavoro elettrico, le norme prevedono: per il datore di lavoro, il responsabile dell'impianto e il preposto ai lavori di informare adeguatamente i collaboratori anche attraverso appositi corsi di addestramento; mentre ai singoli operatori raccomandano di controllare costantemente l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature messe loro a disposizione, segnalare ogni eventuale imprevisto ai propri responsabili e soprattutto seguire scrupolosamente le direttive ricevute. Infine è bene ricordare che durante l'esecuzione di un qualsiasi lavoro elettrico, nel gruppo di operatori (RI, PL, PES, PAV, PEC, PEI) deve esserci almeno una persona opportunamente addestrata in grado di prestare il primo soccorso.
A tale proposito il Codice civile stabilisce:
art.2050 – “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
art.2087 – “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Il Codice penale stabilisce:
art.437 – “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Per concludere, in caso di lavori elettrici più o meno complessi, è tutto direttamente dipendente dalla formazione, preparazione, istruzione, segnaletica che deve essere sempre ben visibile, e soprattutto dalla continua sorveglianza che ogni operatore di qualsiasi ordine gerarchico deve costantemente garantire.
La IV edizione della Norma CEI 11- 27 è strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110 - 1:2014
La Norma CEI 11-27 disciplina le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici eserciti a qualunque livello di tensione. In particolare “fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività̀ sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, prescrizioni che “si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione” (Art. 1 “Campo di applicazione”).
La quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore in via definitiva a Febbraio 2015, dedica ampio spazio ai cosiddetti “controlli funzionali”, che vengono trattati nell’articolo 5.3 nell’ambito della sezione 5 “Procedure per l’esercizio”.
La IV edizione della Norma CEI 11- 27 è strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110 - 1:2014 Forti correlazioni con CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici
NOVITA’
• nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi
• modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico
• specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica
• introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Dlgs 81/08
• modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione
• revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici
• L’allineamento della struttura editoriale della norma CEI 11 - 27 a quello della norma europea CEI EN 50110 da cui la norma italiana deriva
• L’adeguamento delle distanze DL e DV alla norma CEI EN 50110
• Le definizioni riguardanti i Responsabili dell’impianto elettrico e dei lavori eseguiti su di esso
• Chiarimenti sull’esecuzione delle misure
FIGURE GIA’ PRESENTI
• Responsabile Impianto (RI)
• Preposto ai Lavori (PL)
• PES
• PAV
• PEC
• PEI
NEO INTRODOTTE
• Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI)
• Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)
Pubblichiamo un documento del Ing. Luigi Carlo Chiarenza realizzato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre.
ZONE DI PERICOLOSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA
Quando si parla di pericolosità della corrente elettrica si fa riferimento, convenzionalmente, ad una suddivisione su base statistica del piano (t,I), dove I è il valore della corrente (in mA) che attraversa un corpo di un individuo medio per un tempo t (espresso in ms ). Il piano viene suddiviso in 4 zone a seconda della pericolosità degli effetti procurati dalla corrente:
1. in zona 1, ovvero per correnti inferiori a 0.5 mA, non si hanno reazioni percettibili
2. in zona 2 si hanno reazioni del corpo umano ma senza effetti fisiologicamente pericolosi
3. in zona 3 si hanno effetti pericolosi ma reversibili che abitualmente si concludono senza danni organici: contrazione dei muscoli, difficoltà respiratorie, difficoltà nella formazione e nella conduzione degli impulsi del cuore, fino alla possibilità di arresto cardiaco. Non è tuttavia contemplata la possibilità di fibrillazione ventricolare, che costituisce la più probabile causa di morte in questi casi. Al crescere del tempo di esposizione, va comunque contemplata la possibilità di ustioni per effetto termico.
4. in zona 4, invece, è prevista una certa possibilità di incorrere nella fibrillazione ventricolare, via via più probabile superando le curve c2 ( 5% ) e c3 ( 50% )
LAVORI NON ELETTRICI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE (CEI 11-27)
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 81/08, non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Il D.Lgs. 81/08, poi, invita all’applicazione della norma CEI 11-27:2014 qualora si rientri nel campo di applicazione della stessa, ossia a tutti i lavori elettrici e non elettrici quali ad esempio lavori eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o non sufficientemente isolati.
La norma si applica, pertanto, ai lavori eseguiti a distanza minore di DA9 (tabella 1 dell’ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08) da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, come previsto dal D.Lgs. 81/08.