ADR (trasporto merci pericolose su strada): è uscito in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso testo del D.M. 07 agosto 2023
Modifiche rilevanti rispetto ai precedenti testi legislativi portano maggior luce ed attenzione alla figura del Consulente: le novità riguardano le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada.
Le seguenti novità NON sono valide per le merci di classe 7 (radioattivi).
1. PARAMETRI DI ESENZIONE
Sono esenti le imprese succitate che:
- rientrano nei casi previsti dall'ADR;
- utilizzano le Disposizioni Speciali di ADR 3.3 che prevedono esenzione dalla normativa;
- rispettano le condizioni di esenzione per le merci pericolose imballate in quantità limitate (LQ - ADR 3.4) e/o in quantità esenti (EQ - ADR 3.5);
- rispettano le condizioni di esenzione per le merci pericolose in quantità limitate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6) con un limite di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
- trasporti alla rinfusa: solo merci di gruppo di imballaggio III (o categoria di trasporto 3 o 4) con un limite di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, nonché 50 t/anno;
- sono configurate come destinatari finali di tali merci.
Vengono quindi modificati i precedenti limiti, eliminando le 180t/anno e reimpostando i limiti di esenzione.
2. OBBLIGHI PER L'IMPRESA CHE BENEFICIA DELL'ESENZIONE DALLA NOMINA
- tenuta di un registro interno ove annotare le movimentazioni, per ogni anno solare, con i seguenti dati: data, classificazione, identificazione ADR, tipologia di imballaggio, quantitativo netto. Questo registro va conservato per 5 anni;
- verifica puntuale delle condizioni di esenzione;
- formazione costante secondo quanto previsto in ADR 1.3 (formazione biennale), da registrare e conservare per 5 anni;
- in caso di incidente, deve essere redatta una relazione di incidente in conformità ad ADR 1.8.5.4 e deve essere citata la condizione di esenzione dell'impresa.
Fonte: www.valentinaciocchetti.it
Nuovo Codice della Strada: approvato in Consiglio dei Ministri il testo definitivo del nuovo Codice della Strada, che dovrebbe diventare legge entro il prossimo autunno.
Prosegue l’iter legislativo che porterà il nuovo Codice della Strada a diventare legge probabilmente entro il prossimo autunno. Oggi 18 settembre è stato infatti approvato dal Consiglio dei ministri il testo relativo che, dopo la prima stesura di giugno, quando era passato in Conferenza unificata, diventa così definitivo. Il testo, dal titolo "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada", va ad aggiornare e riscrivere alcune regole.
AUTOVELOX E LIMITI DI VELOCITÀ - Diverse le novità. Tra di esse, possiamo citare la “stretta” sugli autovelox selvaggi e l’inasprimento delle pene per tutti coloro che non rispettano le regole. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale, inoltre, saranno definiti con maggiore certezza le condizioni di installazione. I dispositivi di rilevamento della velocità dovranno infatti essere installati solo i quei punti dove sia effettivamente necessario per salvaguardare il rispetto del Codice della Strada. Non sarà quindi più possibile posizionare autovelox col limite che improvvisamente scende da 90 a 50 km/h, utili solo per fare cassa. Su richiesta dei sindaci viene proposto un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, esclusivamente nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all'interno del centro abitato per almeno due volte nell'arco di un anno. Previsto un inasprimento delle sanzioni anche per chi viola i limiti di velocità: fino a 1.400 euro nei casi più gravi.
CELLULARI ALLA GUIDA - Linea dura contro chi utilizza cellulari e dispositivi elettronici alla guida. La sanzione pecuniaria passa da 165-660 euro a 422-1.697 euro, con sospensioni della patente da quindici giorni a due mesi, a partire della prima violazione. Nel caso di recidiva entro i due anni, in aggiunta alla sospensione della patente da uno a tre mesi, è previsto il pagamento di una multa che varia da 644 a 2.588 euro e la decurtazione da 8 a 10 punti, rispettivamente per la prima o la seconda violazione.
GUIDA IN STATO DI EBREZZA - Anche sotto questo aspetto sono state introdotte diverse novità. Divieto assoluto di bere alcolici per chi si mette alla guida e obbligo di installazione dell’Alcolock per chi invece è stato colto a guidare in stato di ebrezza. Si tratta di un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Sono inoltre previste multe più salate per chi guida in stato di ebbrezza, con le sanzioni che dovrebbero aumentare di un terzo rispetto alle attuali, con un massimo di circa 2.900 euro e un minimo di 724 euro. Chi viene trovato in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischia la sospensione della patente fino a tre anni.
NEOPATENTATI - I neopatentati non potranno guidare auto più potenti per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente. Vengono fissati a tre anni dopo la patente la possibilità di guidare “autovetture a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW; autovetture elettriche o ibride plug-in con potenza specifica superiore a 65 kW/t, riferita alla tara, ma compreso il peso della batteria; altri autoveicoli diversi dalle autovetture con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t”. Viene così triplicato l’attuale limite, che è di un solo anno, con le novità che verranno applicate solo alle patenti conseguite dopo la sua entrata in vigore del nuovo Codice. Divieto assoluto per i neopatentati e per i giovani di 21 anni di mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici (il divieto in questo caso non è legato al superamento del tasso alcolemico). Inoltre, se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato, dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per guidare un’auto.
MONOPATTINI - I monopattini privati dovranno avere un codice identificativo e l’assicurazione. Per utilizzarli sarà necessario il casco. Sanzioni severe per la sosta selvaggia, per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose.
SOSTA - Aumentano le sanzioni per chi sosta negli stalli dedicati ai disabili, con multe che per le auto vanno dai 330 fino ai 990 euro.
Fonte: alvolante.it
Mezzi pesanti ed angoli ciechi: un pericolo grave!
L’angolo cieco, detto anche blind spot, angolo buio o angolo morto, è la principale causa dell’incidente tra camion e ciclista avvenuto lo scorso 8 maggio a Milano: ecco di cosa si tratta, cosa possono fare gli autisti e le precauzioni per ciclisti e pedoni.
Non sono pochi i ciclisti morti perché travolti da un tir mentre si trovavano in sella alle loro bici.
Tra le cause della tragedia ci sarebbe il fatto che i mezzi pesanti hanno angoli ciechi che, nelle difficili manovre fra le strade cittadine e il traffico, portano gli autisti a non vedere bene quello che accade intorno a loro.
Gli angoli ciechi si formano anche quando un automobilista guida l'auto, ma non sono così pericolosi come per gli autisti dei tir: il livello di pericolosità risiederebbe quindi nelle dimensioni del camion.
Per migliorare la visibilità dei mezzi pesanti negli ultimi tempi sono stati installati sensori regolati da diverse direttive: nel luglio 2024, entrerà in vigore una direttiva Ue che impone che tutti i camion di nuova immatricolazione siano dotati dei dispositivi per il rilevamento degli ostacoli negli angoli ciechi.
Cosa si intende per angolo cieco e dove si forma per i camion?
Gli angoli ciechi di un camion sono le zone intorno al veicolo che il conducente non riesce a vedere se seduto al posto di guida, sono zone inaccessibili (nascoste) al campo visivo del conducente di un veicolo. Si tratta di una zona che non è coperta né dal campo dei retrovisori, né dalla vista del conducente, a meno che non si giri la testa o non si muova la parte superiore del corpo.. Quanto siano ampi questi angoli ciechi dipende dalla dimensione del camion e quindi anche dalla posizione esatta dell'autista. Nel dettaglio, gli angoli ciechi di un camion si trovano sulla parte posteriore del veicolo, sul lato destro e sinistro e dietro il conducente. Ma ogni modello di tir ha i suoi unici punti ciechi: variano quindi in base al tipo di veicolo.
Le norme e le precauzioni per evitare gli angoli morti
Certo quindi è che gli angoli ciechi del camion rappresentano una minaccia per la sicurezza stradale.
Come fare a evitare gli angoli ciechi dei tir? Tra i consigli c'è quello di evitare di rimanere in un angolo morto per troppo tempo.
E ancora: non sorpassare un camion sulla destra considerando che l'angolo cieco del lato destro di un camion è più grande rispetto al lato sinistro. La regola prima è comunque quella di mantenere una distanza di sicurezza con il camion.
Nel luglio del prossimo anno entrerà in vigore una direttiva Ue che impone che tutti i camion di nuova immatricolazione siano dotati dei dispositivi per il rilevamento degli ostacoli negli angoli ciechi così forse si potranno evitare i tanti incidenti.
A Milano, nell’area B, dall'entrata in vigore di detta direttiva, potranno circolare solo camion dotati di sensori per rilevare ostacoli nell'angolo cieco.
Lo ha deciso il consiglio comunale, all’unanimità, stabilendo inoltre che ai mezzi pesanti non provvisti del kit sarà consentito viaggiare soltanto nelle ore notturne (presumibilmente dalle ore 22 alle 6).
L'iniziativa mira a intervenire sull’incidentalità e arriva in risposta a incidenti mortali a danno di ciclisti e pedoni che, negli ultimi tempi, si sono intensificati nelle strade cittadine.
Fonte: rivistatir.it
Corso Aggiornamento Primo Soccorso - inserita nuova data - 25 ottobre 2023.
Nel calendario dei Corsi di Formazione di Gruppo Errepi Srl è stata inserita una nuova data aggiuntiva per un Corso di Aggiornamento di Primo Soccorso il 25 ottobre 2023.
- Primo Soccorso (aggiornamento): 25 ottobre IN PRESENZA a Lissone, via Dante Alighieri 10
Ci sono ancora posti liberi, contattateci senza impegno per maggiori info.
Fonte: Gruppo Errepi Srl
Corso Primo Soccorso e Corso RSPP/ASPP: inserite due nuove date aggiuntive nel calendario dei Corsi di Formazione di Gruppo Errepi Srl per coloro che fossero interessati:
- Primo Soccorso (12/16 ore): nei gg 17 e 18/07/2023 IN PRESENZA a Lissone, via Dante Alighieri 10
- Corso per ASPP e RSPP Mod B Comune da 48 ore: in videoconferenza nei gg 26-29-30/06 e 06-07-10/07/2023
Per ricevere INFO senza impegno chiamare lo 039-2456781