ACCORDO STATO REGIONI E CORSI IN VIDEOCONFERENZA
La videoconferenza, inviando in tempo reale immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e discente sono presenti consente, pur non essendo presenti nella stessa aula, di interagire come se lo fossimo.
La formazione così erogata garantisce la continua interazione tra partecipanti e docente tramite audio, video e chat; la continua verifica della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente; l’idoneità della verifica di apprendimento finale.
Tali requisiti sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula.
L’attuale legislazione in materia di Formazione sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro impone specifici vincoli relativamente alla modalità E-Learning, mentre non esclude né limita l’uso della videoconferenza per l’effettuazione di Attività Formative.
Anzi: l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, in merito alle verifiche di apprendimento nelle piattaforme E-learning specifica che, con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto l’attività formativa frontale alla videoconferenza.
Pertanto i corsi svolti in videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.
COSA SERVE PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA?
Partecipare ad un corso in videoconferenza con Gruppo Errepi Srl è semplice, basta una connessione internet, un computer dotato di microfono, uscita audio e webcam (ormai presenti in tutti i dispositivi). Anche dispositivi come tablet o smartphone consentono di seguire l'attività formativa in videoconferenza.
Una volta effettuata l'iscrizione ad un corso di formazione, gli incaricati di Gruppo Errepi Srl invieranno un invito di partecipazione tramite e-mail contenente un link diretto da cliccare al momento di inizio del corso per accedere direttamente alla sessione formativa scelta.
I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch'essi in videoconferenza.
VANTAGGI DEI CORSI SICUREZZA IN VIDEOCONFERENZA?
Attraverso il sistema di formazione a distanza di Gruppo Errepi Srl il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi, in aula e videoconferenza.
Il nostro sistema di videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale ed inoltre anche discenti eventualmente presenti in aula e partecipanti online potranno interagire fra di loro. Entrambi avranno infatti la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione.
Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l'annullamento dei costi di trasferta.
COVID-19 e formazione: sono ancora validi gli attestati scaduti?
15/01/2021: la proroga della validità degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza nella lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020.
È indubbio che l’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 abbiano fermato o almeno rallentato nel 2020 le attività di formazione e aggiornamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, richieste dalla normativa. E il continuo susseguirsi di normative emergenziali, decreti-legge e DPCM, che hanno contrassegnato la gestione dell’emergenza, non ha facilitato la comprensione sugli effetti di questa situazione e sulla validità degli attestati che non è stato possibile aggiornare.
Malgrado il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 - contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” – non sia intervenuto direttamente sul tema della validità degli attestati, a portare una nuova proroga è intervenuta successivamente la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159.
Ci soffermiamo dunque sulle novità apportate dalla legge di conversione al decreto-legge 125/2020 con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Cosa indica la normativa riguardo alle proroghe degli attestati?
- Le indicazioni e le risposte del ministero del lavoro
- La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza
Cosa indica la normativa riguardo alle proroghe degli attestati?
Per comprendere cosa cambia per la validità degli attestati di formazione, con le modifiche operate dalla legge di conversione 159/2020 sul decreto-legge 125/2020, possiamo riprendere l’intero Articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) che è inserito – dalla legge di conversione - dopo l’articolo 3 del decreto-legge 125/2020:
Art. 3 bis
1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
(…)
A questo punto, in questo gioco di rimandi normativi, è necessario ricordare anche il testo dell'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ora modificato anche dalla legge 159/2020:
Art. 103
(…)
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
(…).
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
(…)
Le indicazioni e le risposte del ministero del lavoro.
Riguardo all’applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 18/2020 anche agli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, si può fare riferimento ad una FAQ apparsa sul sito del Ministero del Lavoro che cita l’articolo 103 in relazione alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.
Riprendiamo integralmente la riposta del Ministero perché fornisce utili informazioni anche sulla formazione da svolgere ex novo.
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro),si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.
La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza
Veniamo dunque alle conseguenze di questa “moratoria” relativa alla validità degli attestati in materia di salute e sicurezza.
Ricordiamo, innanzitutto, se nella Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020 lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha ora deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.
In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.
Segnaliamo, inoltre, che la legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è in vigore dal 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Ricordiamo, infine, alcuni articoli del nostro giornale che si sono soffermati sulle problematiche correlate alla formazione in periodo di emergenza COVID-19:
Scarica la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Fonte: Gruppo Errepi Srl
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio.
Si applicano pertanto le misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM.
Cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione.
Le misure di seguito elencate saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:
• vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione;
• sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
• chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
• sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
• all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
• sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
• didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
• i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
• sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale,
• sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
• limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.
Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:
• parchi tematici e di divertimento;
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Fonte: GRUPPO ERREPI SRL
Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di settembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (settembre 2019 vs settembre 2020) e “di periodo” (gennaio-settembre 2019 vs gennaio-settembre 2020).
Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Il confronto tra i primi nove mesi del 2019 e del 2020 è da ritenersi poco significativo, essenzialmente per due motivi: la sospensione su tutto il territorio nazionale, tra il 9 marzo e parte del mese di maggio di quest’anno, di ogni attività produttiva considerata non necessaria, che si sta rivelando determinante per il calo delle denunce d’infortunio in complesso, e l’inclusione, a partire dalla rilevazione dello scorso marzo, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati, che sta avendo un impatto significativo nell’aumento dei decessi finora registrati, i cui effetti si potranno però valutare solo a consolidamento a fine anno.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 366.598, in diminuzione di oltre 102mila casi rispetto alle 468.698 dei primi nove mesi del 2019 (-21,8%). Questa diminuzione è influenzata dal sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e settembre, con 98mila casi in meno rispetto al periodo marzo-settembre 2019 (-27,1%), a causa soprattutto dello stop forzato tra marzo e maggio di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus e delle difficoltà incontrate dalle imprese nel riprendere la produzione a pieno regime nel periodo post-lockdown.
Il calo si è registrato in tutti i mesi del 2020 e in particolare a maggio, con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel confronto con l’anno precedente, luglio con un calo di circa il 20%, settembre che, al pari di marzo, presenta una riduzione di oltre il 15% e, infine, agosto con un più contenuto -12%. I mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, non coinvolti pienamente dalla pandemia, hanno presentato decrementi inferiori al 4%.
I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 396.499 a 322.117 (-18,8%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -38,4%, da 72.199 a 44.481. Escludendo nel confronto tra i due anni i mesi di gennaio e febbraio, le diminuzioni sono molto più marcate: -23,5% per gli infortuni in occasione di lavoro e - 47,7% per quelli in itinere.
Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi tre trimestri del 2020 è diminuito del 14,4% nella gestione Industria e servizi (dai 372.286 casi del 2019 ai 318.811 del 2020), del 18,7% in Agricoltura (da 24.633 a 20.023) e del 61,3% nel conto Stato (da 71.779 a 27.764).
Per quest’ultima gestione, in particolare, tra marzo e settembre si è registrato un crollo delle denunce, dalle oltre 48mila del 2019 alle 6.700 del 2020 (-86%), per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali durante il lockdown e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propagarsi del contagio. Il calo maggiore si è avuto tra aprile e maggio, con punte del -97%.
Anche le gestioni Industria e servizi e Agricoltura hanno registrato diminuzioni più sostenute se riferite al periodo marzo-settembre (-17,7% e -23,4% rispettivamente), con decrementi più alti nel mese di maggio per l’Industria e servizi (-37,4% rispetto a maggio 2019) e nel mese di marzo per l’Agricoltura (-50,7% rispetto a marzo 2019).
Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +111% nei primi nove mesi (dai 20mila casi del 2019 ai 43mila del 2020), con punte di oltre il +500% a marzo (da 2.400 a 14.500 casi) e del +450% ad aprile (da 2.100 a 12.000 casi) nel confronto tra il 2020 e il 2019. Tra giugno e agosto si è assistito, invece, a un’inversione di tendenza, con decrementi compresi in un intervallo tra il -6% e il -17%, mentre a settembre si rileva una ripresa pari al +4%. Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, due denunce su tre del settore hanno riguardato il contagio da Covid-19.
Tra gennaio e settembre di quest’anno, l’analisi territoriale mette in luce un calo delle denunce in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-14,5%) e più accentuata nel Nord-Est (-22,4%), al Centro (-26,4%), al Sud (-27,6%) e nelle Isole (-26,1%). Se si limita il confronto al periodo marzo-settembre, i cali registrati nelle singole ripartizioni geografiche sono ancora più evidenti: -18% per il Nord-Ovest, -27% per il Nord-Est e oltre il -33% per Centro, Sud e Isole.
La flessione che emerge dal confronto dei primi tre trimestri del 2019 e del 2020 è legata soprattutto alla componente maschile, che registra un calo del 25,7% (da 303.012 a 225.270 denunce), mentre per quella femminile si attesta al -14,7% (da 165.686 a 141.328). Nei mesi di marzo-settembre, in particolare, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente le denunce si sono ridotte del 32% per i lavoratori e del 18% per le lavoratrici.
La diminuzione registrata tra gennaio e settembre ha interessato sia i lavoratori italiani (-22,8%), sia quelli comunitari (-14,8%) ed extracomunitari (-17,3%), con cali percentuali più sostenuti se limitati al confronto del periodo marzo-settembre. Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, ma più contenute per i lavoratori tra i 50 e i 69 anni.
CASI MORTALI
I casi mortali denunciati all’Istituto nei primi nove mesi di quest’anno sono stati 927. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato evidenzia già un aumento di 147 decessi rispetto ai 780 registrati nello stesso periodo del 2019 (+18,8%). L’incremento è influenzato dal numero delle denunce protocollate fino al 30 settembre 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo.
A livello nazionale, rispetto ai primi tre trimestri dell’anno scorso, si registra una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, che sono passati da 217 a 151 (-30,4%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 563 a 776 (+37,8%). L’incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 670 a 812 denunce) e il conto Stato (da 10 a 34), mentre l’Agricoltura ha registrato 19 casi in meno (da 100 a 81).
Al 30 settembre risultano sette incidenti plurimi avvenuti nei primi nove mesi del 2020, per un totale di 14 decessi: il primo in gennaio, costato la vita a due lavoratori vittime di un incidente stradale a Grosseto, il secondo in febbraio, con due macchinisti morti nel deragliamento ferroviario avvenuto in provincia di Lodi, il terzo in marzo, con due vittime in un incidente stradale in provincia di Torino, il quarto in giugno sempre su strada, con due vittime in provincia di Bologna, il quinto in giugno, con due operai travolti dal crollo di un muro a Napoli, e gli ultimi in luglio, con due operai caduti da un ponteggio in un cantiere edile di Roma e altre due vittime in un incidente stradale a Bologna. Lo scorso anno, invece, gli incidenti plurimi avvenuti tra gennaio e settembre erano stati 16, con 34 casi mortali denunciati (24 dei quali stradali).
Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di nove casi mortali nelle Isole (da 68 a 59) e di un caso nel Nord-Est (da 184 a 183). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un incremento di 132 casi mortali (da 199 a 331), complice soprattutto l’aumento registrato in Lombardia, con 86 casi in più. Il Centro registra un decesso in più (da 161 a 162), mentre al Sud l’aumento è di 24 casi (da 168 a 192).
L’incremento rilevato nel confronto tra i primi nove mesi del 2019 e del 2020 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 717 a 829 (+112 decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare 35 casi in più, da 63 a 98. In aumento anche le denunce di infortunio mortale dei lavoratori italiani (da 637 a 785), mentre calano quelle dei lavoratori comunitari (da 47 a 46) e rimangono invariate quelle degli extracomunitari (96 in entrambi i periodi). Nell’analisi per fasce d’età si contraddistingue per l’incremento dei decessi quella degli over 50, rispetto alla diminuzione registrata nelle altre.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi nove mesi del 2020 sono state 31.701, 13.457 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29,8%). A influenzare la flessione è soprattutto il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019.
Il decremento maggiore si è registrato in aprile (-87%). Seguono maggio (-69%), marzo (-40%), giugno (-29%) e luglio (-18%), mentre settembre, al pari di gennaio, presenta un calo di oltre il 5%. Ad agosto scorso si era registrato, invece, un modesto incremento del 2,1% rispetto all’analogo mese del 2019, mentre febbraio aveva chiuso con un +17%.
Nei primi nove mesi del 2020 si sono rilevate diminuzioni delle denunce nell’Industria e servizi (-28,1%, da 36.189 a 26.005 casi), in Agricoltura (-36,8%, da 8.505 a 5.371) e nel conto Stato (-30,0%, da 464 a 325). Dall’analisi territoriale emergono cali delle patologie denunciate in tutte le aree del Paese: -43,3% nel Nord-Ovest, -32,9% nel Nord-Est, -24,1% al Centro, -31,2% al Sud e -24,2% nelle Isole.
In ottica di genere emerge una flessione di 9.507 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 32.922 a 23.415 (-28,9%), e di 3.950 per le lavoratrici, da 12.236 a 8.286 (-32,3%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 42.037 a 29.497, pari a un calo del 29,8%), sia quelle di comunitari (da 1.051 a 753, -28,4%) ed extracomunitari (da 2.070 a 1.451, -29,9%).
Le prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e settembre di quest’anno continuano a essere, nell’ordine, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (19.291 casi), del sistema nervoso (3.493) e dell’orecchio (2.017), seguite dalle malattie del sistema respiratorio (1.280) e dai tumori (1.149) Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.
PUBBLICATO IL NUOVO BOLLETTINO TRIMESTRALE
In concomitanza con la pubblicazione degli open data Inail dei primi nove mesi del 2020, sul sito dell’Istituto è disponibile anche il nuovo bollettino trimestrale sulle denunce di infortunio e malattie professionali, che esamina l’andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico rilevato tra gennaio e settembre, confrontato con l’analogo periodo del 2019. Il bollettino – corredato da glossario, nota metodologica, grafici e tabelle – analizza in particolare l’andamento delle denunce di infortunio nel complesso e con esito mortale per genere, regione e modalità di accadimento, mentre il trend delle denunce di malattia professionale è declinato per genere e regione.
Fonte: INAIL
In accordo con il Governo, il 14 marzo 2020 sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il protocollo è stato confermato anche neIl'ultimo DPCM 24 ottobre 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.
Il DPCM inoltre conferma quanto già introdotto dai decreti precedenti sull’uso di mascherine e delle altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani, e riporta altri protocolli e linee guida nei diversi settori lavorativi.
Per approfondire
DPCM 24 ottobre 2020
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico
DPCM 18 ottobre 2020
Allegato A - Linee guida per la gestione in sicurezza dirette agli educatori e operatori scolastici.
Circolare del ministero della Salute 12 ottobre 2020 su isolamento e quarantena
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Ordinanza ministro della Salute 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Vedi anche
Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.
Circolare 22 maggio 2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Data ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2020
Fonte: Ministero della Salute