La possibilità di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici riguarda numerosi settori di attività, ad esempio:
- procedimenti industriali come la saldatura e incollaggio di materiali,
- settore delle telecomunicazioni per l’installazione e manutenzione di sistemi radianti, produzione e distribuzione di energia elettrica,
- nonché alcune procedure mediche, come la Risonanza Magnetica (RM) e la diatermia.
E i rischi dell’esposizione per il lavoratore possono derivare da:
- effetti diretti del campo sul corpo umano, di natura: termica alle radiofrequenze e microonde, e non-termica alle basse frequenze;
- effetti indiretti causati dall’eventuale contatto di parti del corpo (più comunemente gli arti) con oggetti conduttori presenti nell’ambiente di lavoro.
Inoltre alcuni lavoratori possono anche essere esposti a “rischi specifici derivanti dai campi elettromagnetici”, ad esempio i “portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (che potrebbero soffrire di effetti di interferenza elettromagnetica) e passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (es. protesi acustiche) e le lavoratrici in stato di gravidanza”.
Nel decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si ricorda innanzitutto la ratio del decreto 159/2016.
Si indica che il decreto legislativo n. 159/2016, di recepimento della Direttiva 2013/35/UE, “scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento nazionale al contesto europeo in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni in esso contenute costituiscono le disposizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nel caso di attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici”.
Sono poi riportati anche gli obiettivi del decreto.
Si indica che l’obiettivo generale dell’intervento normativo è la “protezione dei lavoratori durante le loro attività professionali dai rischi di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi”. Infatti se l’esposizione ai campi elettromagnetici è un rischio complesso, “vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo sviluppo di tecniche industriali e mediche o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI”.
L'obiettivo operativo è poi quello di “garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite adeguati e fornendo i datori di lavoro di adeguate informazioni sulle misure di gestione del rischio necessarie. Pertanto, l’intervento normativo persegue gli obiettivi, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione degli agenti fisici, precisamente dall’esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, rendendoli conformi con le ultime innovazioni normative sia a livello europeo che a livello internazionale in materia”.
Dunque un obiettivo specifico è la “completa prevenzione degli effetti acuti, in particolare il riscaldamento eccessivo sistemico o locale per le radiofrequenze e microonde, e gli effetti negativi sul funzionamento del sistema nervoso centrale o periferico per le basse frequenze, quali vertigini, nausea, sensazioni di sapore metallico e magnetofosfeni (ossia percezione visiva di macchie luminose)”.
E quali sono i destinatari del decreto?
Il relatore indica che i destinatari del decreto legislativo 159/2016 sono “tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti”. E i settori e le attività principalmente interessati, come visto in apertura di articolo, “sono quello industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, telecomunicazioni e ferroviario”.
In particolare i datori di lavoro hanno “l’obbligo di adeguarsi al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nella prospettiva del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori”.
Entrando poi nel dettaglio del decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 e delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si sottolinea che il D.Lgs. 159/2016 in particolare modifica, di fatto sostituendolo, il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che costituiva il recepimento della Direttiva 2004/40/CE sulla medesima materia, ora abrogata.
Ricordiamo brevemente che il decreto consta di due articoli.
In particolare, indica la relazione, l’articolo 1, rubricato <Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81>, “si compone di un unico comma il quale prevede:
- “alla lettera a), la sostituzione integrale dell’articolo 206, rubricato <campo di applicazione>; in modo da rendere conforme alla direttiva l’attuale campo di applicazione del titolo IV, del decreto legislativo n. 81/2008”;
- “alla lettera b), la sostituzione integrale dell’articolo 207, rubricato <Definizioni> con l’opportuna modifica delle corrispondenti definizioni in senso più aderente a quanto riportato dalla direttiva in recepimento”;
- “alla lettera c), la sostituzione integrale dell’articolo 208, rubricato <Valori limite di esposizione e valori di azione>, che comporta una modifica sostanziale dei contenuti dell’articolo, introducendo una serie di commi del tutto nuovi rispetto al precedente”;
- “alla lettera d), la sostituzione integrale dell’articolo 209, rubricato <Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione>”;
- “alla lettera e), la sostituzione integrale dell’articolo 210, rubricato <Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi>”;
- “alla lettera f), l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 210-bis rubricato <Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti>”;
- “alla lettera g), la sostituzione integrale dell’articolo 211, rubricato <Sorveglianza sanitaria>”;
- “alla lettera h), la sostituzione integrale dell’articolo 212, rubricato <Deroghe>;
- “alla lettera i), che l’articolo 219, rubricato <Sanzioni> viene modificato in maniera da coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte”;
- “alla lettera l), che l’allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81/2008 venga sostituito integralmente con i corrispondenti allegati alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore”.
Ci sono ambiti lavorativi di cui da tempo si conoscono i rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, come quelli relativi alla fabbricazione di calzature, e altri ambiti, ad esempio quello della lavorazione della carta o della plastica, in cui i rischi da sovraccarico sono meno conosciuti o, comunque, messi in secondo piano da altri rischi per la sicurezza dei lavoratori, come i rischi correlati all’uso delle attrezzature di lavoro.
Oggi ci soffermiamo su questi tre comparti lavorativi cercando di mostrare come i rischi di sovraccarico dipendano non tanto dal comparto, quanto dalla specificità dei singoli compiti.
Esempio 1 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata) - Caricamento macchina fustellatrice
Nel compito specifico osservato, svolto in un’azienda che produce imballaggi di cartone a partire da fogli di cartone ondulato, l’operatore, “in piedi davanti alla macchina fustellatrice, afferra una quantità variabile di cartoni ondulati impilati corrispondente ad un blocco di spessore medio di circa 10 - 15 cm. Li solleva e li ruota di 180° facendo perno sul lato più lungo, fino a poggiarli sulla rulliera di alimentazione della macchina stessa”.
Si ricorda che “dal momento che la varietà di formati di scatole è grande, la produzione di singoli formati non è molto alta: in media, per ogni formato, vengono prodotte al massimo 1000 - 1500 scatole. Ciò comporta dei lunghi fermo macchina per la sostituzione delle fustelle, il settaggio, l’aggiunta di inchiostro, ecc.: la durata del fermo macchina può variare da 20 a 45 minuti; nell’arco di un turno lavorativo vi possono essere fino a quattro cambi di formato”.
In questo compito si ha un rischio lieve di sovraccarico biomeccanico per l’arto dx da 8h di lavoro in poi e un rischio molto lieve da 4h di lavoro in poi.
Riguardo agli interventi di prevenzione si indica che “con adeguate pause e tempi di recupero e limitata tempistica giornaliera di adibizione pari a massimo 4 ore, l’attività in esame potrebbe essere caratterizzata da un rischio di entità molto lieve a carico di entrambi gli arti”.
Esempio 2 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche - Produzione contenitori in plastica per alimenti - Assemblaggio vaschette per torte gelato
In questo caso il compito, inserito nella linea di produzione di uno stabilimento dedito alla fabbricazione di contenitori in plastica per alimenti, consiste “nell’assemblare i due pezzi, base torta e fondello removibile, che costituiscono la vaschetta per la torta gelato e che vengono prodotte a ciclo continuo dalla macchina termofinitrice”.
In relazione all’entità, come vedremo, del rischio, vediamo i fattori di rischio:
- frequenza: “effettuazione di movimenti rapidi e costanti (azioni tecniche dinamiche) con entrambi gli arti. Elevata stereotipia a carico dell’arto dx e sx;
- forza: assente;
- posture: i gomiti dx e sx sono in postura incongrua per circa 1/3 del tempo. Entrambi i polsi assumono posture incongrue per circa 2/3 del tempo. Le mani dx e sx afferrano oggetti con le dita (pinch) per circa 2/3 del ciclo;
- fattori complementari: presenti impatti ripetuti delle dita quando l’operatore blocca il fondello rimovibile all’interno della base torta. I ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina”.
In questo compito si arriva ad un rischio elevato di sovraccarico biomeccanico per l’arto dx e sin da 6h di lavoro in poi (rischio medio da 4h di lavoro).
Riguardo alla prevenzione si indica che dal momento che difficilmente possono essere ipotizzate significative “modifiche dei valori di produttività (ad esempio riducendo la velocità del lavoro) ed al contempo delle modalità operative (incremento del personale adibito al compito) è indispensabile programmare idonei tempi di pausa e recupero. Con un’adibizione giornaliera alla suddetta attività pari o inferiore a 4 ore, i rischi a carico di entrambi gli arti potrebbero essere di entità molto lieve”.
Esempio 3 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche - Produzione contenitori in plastica per alimenti - Confezionamento contenitori
In questo caso il compito consiste “nel confezionare contenitori in plastica per alimenti, prodotti a ciclo continuo da una macchina termofinitrice. L’operatore preleva i contenitori in uscita dalla macchina e con gli stessi forma una pila di dimensioni adeguate, per riporla in uno scatolone adiacente alla postazione”.
In questa tipologia di attività si hanno, dalle 6h di lavoro in poi, due rischi differenziati: per l’arto sin un rischio medio e per l’arto dx un rischio molto lieve.
Veniamo, infine, alle due schede nella fabbricazione di scarpe.
Esempio 4 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature - Rifilatura suole in poliuretano
La scheda segnala che nell’ambito della produzione di componenti per scarpe in gomma e poliuretano, “una delle operazioni è la rifilatura delle suole”. L’addetto “preleva una suola in poliuretano da un cesto posto a lato e procede alla rifilatura mediante una macchina rifilatrice. Alla fine deposita il pezzo finito e procede con una nuova suola”.
Si sottolinea poi che nel caso osservato si tratta di suole in poliuretano, “materiale più morbido della gomma, per cui la rifilatura non richiede uso di forza. Se la suola fosse in gomma sarebbe presente anche uso di forza, dunque il compito risulterebbe più gravoso”.
In questa attività, sempre dalle 6h di lavoro in poi, si ha un rischio medio per l’arto sin e un rischio lieve per l’arto dx.
Esempio 5 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature - Rifilatura tacchi in poliuretano
Sempre nell’ambito della produzione di componenti per scarpe in gomma e poliuretano, veniamo alla rifilatura dei tacchi: “l’addetto preleva un tacco in poliuretano da un cesto posto a lato e procede alla rifilatura mediante una macchina rifilatrice. Alla fine deposita il pezzo finito e procede con un nuovo tacco”.
In questo caso, rispetto alla rifilatura delle suole, i rischi sono maggiori: dalle 4h di lavoro in poi si ha un rischio medio sia per l’arto sin che per l’arto dx.
Riguardo agli interventi di prevenzione, che valgono anche per la precedente scheda, si indica che “considerata la presenza di rischio della postazione vanno contenuti i tempi di adibizione, prevedendo rotazioni con compiti meno gravosi e vanno programmati adeguati tempi di recupero”.
Più tutele per i cittadini, semplificazioni per le imprese, innovazioni anche per gli enti pubblici: sono le novità contenute nel nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi Ue a partire dal 25 maggio 2018.
Anche in Italia, quindi, è partito il conto alla rovescia per adeguarsi.
La nuova direttiva punta a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini. La precedente normativa infatti mostrava i suoi anni, essendo stata formulata nel 1996, in un'epoca in cui Internet non aveva ancora dispiegato tutta la sua potenza e tutte le problematiche annesse.
L'iter europeo, dalla presentazione della proposta all'entrata in vigore.
Da qui la necessità di ripensare e aggiornare le norme: Nel gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato ufficialmente il cosiddetto "pacchetto protezione dati" con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia nell'Ue.
Comprendeva:
- un Regolamento, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico;
- una Direttiva destinata invece alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali.
Le principali novità, dal diritto all'oblio alla portabilità dei dati.
Il nuovo Regolamento comprende una serie di novità che interessano sia i cittadini, che le imprese, gli enti pubblici, le associazioni e i liberi professionisti.
Tra le principali novità:
- Il diritto all'oblio - si potrà ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del Titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento:
se i dati sono trattati solo sulla base del consenso;
se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti;
se i dati sono trattati illecitamente;
se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.
Ci sono delle eccezioni in cui può essere limitato: per garantire l’esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.
- Il diritto alla portabilità dei propri dati personali - se finora l'uso era pressoché limitato alle compagnie telefoniche, ora riguarda tutti i titolari di trattamento dati, compresi i provider internet. Un esempio, si potrà cambiare il provider di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati. Ci saranno però alcune eccezioni che non consentono l'esercizio del diritto: in particolare, quando si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi.
- Vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati al di fuori dell’Ue - La regola vale anche nei casi di organizzazioni internazionali che non rispondono a standard adeguati in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali sono previsti criteri di valutazione più stringenti. In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell’interessato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni. Il trasferimento o la comunicazione di dati personali di un cittadino dell’Ue ad autorità giudiziarie o amministrative di Paesi terzi potranno avvenire solo sulla base di accordi internazionali di mutua assistenza giudiziaria o attraverso strumenti analoghi.
- Non solo più responsabilità, anche semplificazioni per imprese ed enti - Il Regolamento promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.
Un approccio promosso fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento, in modo da adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;
In compenso, scompaiono alcuni oneri amministrativi come l’obbligo di notificare particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica preliminare dell’Autorità i trattamenti considerati "a rischio".
- Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) - E' la nuova figura introdotta dal Regolamento che ha l'incarico di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti. Sarà il referente, una sorta di presidio per la privacy in ogni struttura amministrativa.
ll nuovo testo ha un approccio basato sulla valutazione del rischio che premia i soggetti più responsabili e assicura semplificazioni per i soggetti che offrono maggiori garanzie e promuovono sistemi di autoregolamentazione.
In questi due decenni sì è fatta strada una nuova consapevolezza sull’importanza cruciale della protezione dei dati in un mondo dove le informazioni personali sono diventate la nuova fonte di 'energia' e dove la sicurezza delle banche dati, la qualità delle informazioni raccolte ed elaborate, la sicurezza delle reti di trasmissione sono diventati obiettivi prioritari e strategici.
Industria 4.0: in molti incontri, seminari e convegni che affrontano i temi della sicurezza sul lavoro, si utilizza sempre più il termine “Industria 4.0”. Con questo termine si fa riferimento ad una sorta di “quarta rivoluzione industriale”, un processo tuttora in divenire che porterà ad una produzione industriale completamente automatizzata e interconnessa. E le nuove tecnologie digitali utilizzate in questo processo avranno un impatto profondo anche sull’ interazione tra uomo e macchina.
Quali saranno le conseguenze di questo processo sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro?
Per cominciare a fornire qualche risposta a questa importante domanda, facciamo riferimento ad un intervento al convegno “Industry 4.0, ergonomia e sicurezza sul lavoro per il futuro: da costi a investimenti?” che si è tenuto a Milano lo scorso 5 luglio e che ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle conseguenze di questo processo industriale con riferimento specifico all’attività del medico competente.
In “Ergonomia, Ageing, Salute”, a cura di Daniele Ditaranto (Associazione Nazionale Medici d’Azienda - ANMA), ci si chiede innanzitutto se i medici competenti possono affrontare la nuova sfida di questa evoluzione industriale.
Il medico competente (MC) è pronto?
A questo proposito il relatore ricorda il “Codice di comportamento del medico d’azienda e competente” di ANMA, in cui il medico competente è un consulente che “deve ‘vivere l’impresa’ interagendo e coordinandosi con la sua specifica cultura con l’insieme aziendale, complesso ed in continua evoluzione, di culture tecniche ed economiche, di relazioni umane e sociali, con il fine di collaborare ‘all’attuazione di tutto quanto è necessario affinché l’attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori’”. Un modello di questo tipo può permettere al MC di “supportare l’impresa nel cogliere le opportunità che la nuova fase offrirà in termini di miglioramento del lavoro, ma anche nel gestire le eventuali nuove criticità”.
Veniamo ai nuovi scenari correlati a “ Industria 4.0”.
Il relatore ricorda che “l’integrazione delle tecnologie informatiche e della comunicazione con i processi produttivi e la loro avanzata automazione, avrà delle ricadute economiche, delle conseguenze a livello sociale, ma importanti saranno anche i riflessi nel campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. E molto dipenderà “dagli obiettivi che prevarranno in questa nuova spinta all’innovazione”.
In realtà, infatti, l’adozione delle nuove tecnologie e la loro integrazione, favorite anche dai benefici fiscali, potrebbero “migliorare il lavoro non solo nelle sue varie implicazioni economiche, ma anche in termini di salute e sicurezza, configurandosi come un’opportunità per trasformare i ‘costi’ della prevenzione in un ‘investimento’”.
E non si può, dunque, che auspicare che questa “visione” accompagni tutto il processo innovativo: un miglioramento complessivo del lavoro in grado di apportare benefici non soltanto economici, ma anche in termini di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro che, a loro volta, implicano una serie di ulteriori, significativi benefici economici”.
La relazione segnala poi che l’innovazione 4.0 comporterà anche dei “rilevanti cambiamenti nei profili di rischio”. E il “processo di progressiva scomparsa dai cicli lavorativi dei rischi professionali ‘storici’ del settore secondario”, avrà un’ulteriore accelerazione.
Si ribadisce poi, con riferimento alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, Agenzia Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico (paragrafo 13: “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”), che “la maggiore informatizzazione ed automazione dei processi produttivi potrà innanzi tutto comportare un importante e positivo impatto sul controllo dei rischi da sovraccarico biomeccanico i cui effetti sulla salute costituiscono ormai da anni la principale causa di disagio e di riconoscimento di malattia professionale”. E dunque la ancor più stretta interconnessione tra sistemi fisici e informatici, “migliorando l’interfaccia uomo-macchina, migliorerà anche le condizioni di lavoro in termini di ergonomia e di sicurezza, determinando una serie di riflessi positivi sul sistema”.
Alcune possibili conseguenze dei nuovi scenari:
- diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali: “il vantaggio è per tutto il sistema in quanto coinvolge i lavoratori, le imprese e le società”. Partendo infatti anche dai dati sui costi sociali, diretti e indiretti di infortuni e malattie professionali, diventa ancor più evidente l’importanza per le aziende di potersi dotare di “sistemi di produzione che riducono il rischio di infortuni e che limitano le esposizioni professionali ai vari fattori di rischio per la salute”;
- facilitazione del reinserimento dei lavoratori “fragili”: il relatore indica che “il maggiore controllo del carico fisico e mentale del lavoro attraverso i nuovi sistemi di produzione, può facilitare l’integrazione dei lavoratori disabili e favorire il reinserimento di quelli che rientrano al lavoro con gravi patologie croniche o degenerative, che hanno già comportato importanti interventi chirurgici o cicli di terapie efficaci ma debilitanti”;
- gestione dell’invecchiamento della forza lavoro: migliorando l’ambiente e le condizioni di lavoro, Industria 4.0 “può contribuire alla realizzazione della reciproca promozione tra lavoro e salute, fondamento della strategia per il perseguimento dell’ invecchiamento attivo. In particolare realizzando condizioni ed ambienti di lavoro favorevoli per la tutela della salute e della sicurezza, può contribuire, con la promozione della salute, la formazione e l’empowerment, al mantenimento al lavoro di lavoratori anziani ancora ‘attivi’ e ‘sani’ o comunque in grado di esprimere una capacità lavorativa ancora valorizzabile per la loro integrazione”.
In definitiva quale sarà l’impatto della cosiddetta quarta rivoluzione industriale sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
Il relatore ricorda che l’Istituto Nazionale della Ricerca e della Sicurezza francese (INRS) ritiene che “in materia di salute sul lavoro «Industria 4.0» non sia a priori né favorevole, né sfavorevole. Tutto dipenderà dalle modalità con cui verranno sfruttate le sue opportunità”.
Infatti, conclude la relazione, se prevarrà:
- un approccio «olistico», “attento anche alle esigenze di salute e di sicurezza dei lavoratori, sicuramente l’innovazione comporterà dei notevoli vantaggi e miglioramenti per tutti;
- una visione puramente incentrata sugli aspetti «economici», “in un quadro non adeguatamente regolato, a seguito della forte automazione ed informatizzazione del lavoro, il rischio di un impatto negativo sulla salute dei lavoratori è invece possibile da vari punti di vista: intensificazione del carico di lavoro, aumento dei vincoli organizzativi, sovraccarico informativo, spersonalizzazione con perdita del senso del lavoro, difficoltà nella separazione tra vita privata e vita professionale”.
Infine il relatore si sofferma sulla eventuale perdita dei posti di lavoro: i medici competenti devono tener conto del possibile impatto negativo sull’occupazione di «Industria 4.0» e degli effetti che “la perdita del posto di lavoro può avere sulla salute in termini di sofferenza fisica, mentale e sociale”.
Con Industria 4.0 si fa riferimento ad una sorta di quarta rivoluzione industriale, un processo tuttora in divenire che porterà ad una produzione industriale completamente automatizzata e interconnessa.
Il conseguente Piano nazionale Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate a questa quarta rivoluzione industriale.
La Legge di bilancio 2017 ha prorogato il super ammortamento e ha introdotto l'iper ammortamento per i beni materiali e immateriali acquistati dopo il 15 ottobre 2015 fino al 31.12.2017
I beni per i quali è possibile fruire di queste agevolazioni sono quelli indicati nell'all. A (beni materiali) e nell'all. B (beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali).
Occorre, per usufruire di tale iper ammortamento, una dichiarazione resa dal legale Rappresentante e, per i beni di valore maggiore di 500.000 euro, una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito iscritto all'albo o un attestato di conformità rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato.
In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione.
L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire al consolidamento dei segnali positivi registrati nei mesi scorsi, grazie alle imprese che hanno saputo cogliere le sfide dell’innovazione utilizzando al meglio le opportunità introdotte dal pacchetto di riforme varato dal Governo.