L’Oms ha comunicato di aver ufficialmente riconosciuto la sindrome da burn-out come fenomeno di origine occupazionale e di averla appena inclusa nella revisione della classificazione internazionale delle malattie – International Classification of Diseases (ICD-11) .
Dalla nota della stessa Organizzazione mondiale della sanità del 28 maggio 2019 si apprende che il burn-out è stato catalogato nella Icd-11 alla voce Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari sotto gruppo Fattori che influenzano lo stato di salute. Ovvero tra gli avvenimenti non classificati come malattia ma capaci di indurre la persona a contattare i servizi sanitari.
Con tale definizione: “Il burn-out è una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo.
È caratterizzato da tre dimensioni:
- sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico;
- maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro;
- ridotta efficacia professionale.
Il burn-out si riferisce specificamente ai fenomeni nel contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita”.
Fonte: Puntosicuro
È stata rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la revisione aprile 2019 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Le novità inserite sono:
- Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- nuove tariffe verifiche periodiche attrezzature da lavoro da allegato I nota n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro;
- ventunesimo elenco soggetti abilitati verifiche periodiche;
- interpelli sicurezza lavoro 1,2,3 del 2019;
- riferimenti Dpi al Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17.
Per consultare il Testo Unico aggiornato ad aprile 2019, clicca il seguente link:
Testo unico aggiornato aprile 2019
La precedente revisione è datata febbraio 2019.
Affaticamento muscolare: vi segnaliamo che l'istituto francese INRS (Institut National de Recherches et de Sécurité) ha progettato un prototipo di manichino digitale che simula in parte la variabilità dei movimenti a causa dell'affaticamento muscolare dell'operatore.
Obiettivo: incoraggiare i progettisti a pensare meglio alle workstation.
I manichini digitali sono dotati di un software che simula in 3D l'attività di un operatore sulla sua postazione di lavoro. Sono utilizzati nella progettazione di postazioni di lavoro in molti settori di attività. Un vero e proprio vantaggio per la prevenzione dei rischi professionali, questi software consentono di anticipare i movimenti dell'operatore e stimare alcuni vincoli fisici associati (sforzi, posture, dispendio energetico, disagio, ecc.).
Per sviluppare questo software, l'INRS ha condotto uno studio tra il 2014 e il 2018 in collaborazione con l'Istituto di sistemi intelligenti e robotica (ISIR). Ha portato alla creazione di un prototipo di manichino digitale che incorpora parte di questa variabilità.
Per leggere l'articolo intero, clicca il seguente link:
Fonte: INRS
Ottemperare agli obblighi di vigilanza imposti dalle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in molte strutture complesse, per il datore di lavoro può essere molto difficile.
Più volte la suprema Corte si è occupata dell’argomento e fra le ultime espressioni si richiama una sentenza con la quale è stato affermato il principio secondo cui l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte del datore di lavoro stesso delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi.
Un altro principio consolidato richiamato dalla suprema Corte in questa sentenza è quello secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse bisogna fare riferimento a soggetti espressamente deputati alla gestione del rischio essendo comunque generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.
Fonte: Gruppo Errepi Srl
Meda, giovedì 14 marzo: è di due feriti, uno ancora ricoverato in ospedale per ustioni di secondo grado, il bilancio dell’incidente sul lavoro che si è verificato alla “Cappelletti” di via Rho, produzione mobili di lusso.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’Ats di Desio e i vigili del fuoco di Seregno, qualche minuto prima delle 19.30 sarebbe avvenuta un’esplosione in un macchinario, le fiamme che si sono sprigionate hanno ferito il titolare, D.C., 32 anni e un operaio di origine bengalesi, M.S. di 36 anni.
Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Il titolare dell’azienda è stato dimesso nella notte tra giovedì e venerdì con 10 giorni di prognosi, per ustioni di primo e di secondo grado al volto e alle braccia, mentre il dipendente venerdì mattina era ancora ricoverato per ustioni di secondo grado alle mani e all’orecchio sinistro. Ne avrà per venti giorni.
Fonte: Il Cittadino MB