Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) è stato pubblicato il DECRETO 23 novembre 2018 del MINISTERO DELL'INTERNO di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015, ovvero quelle attività individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituite da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ecc.).
Come indicato in premessa, le norme tecniche approvate si possono applicare alle attività commerciali con riferimento all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, già esistenti, nonchè per quelle di nuova realizzazione.
Dette norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 («Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010.
Vediamo di seguito alcuni degli aspetti che caratterizzano la Regola Tecnica Verticale che viene inserita, con la denominazione «V.8 - Attività commerciali», all’interno della Sezione V «Regole tecniche verticali», dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Classificazioni
Ai fini della regola tecnica, le attività commerciali sono state classificate sulla base della superficie lorda utile e dell’altezza, ed in dettaglio:
- in relazione alla superficie lorda utile “A”:
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2;
AC: 3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;
AD: 5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2;
AE: A > 10.000 m2.
Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all'attività commerciale, ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della regola tecnica stessa.
- in relazione alla quota dei piani l’altezza h:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
E’ stata poi introdotta una classificazione delle aree dell'attività direttamente funzionali, secondo lo schema seguente:
- TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
- TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti, ad esempio: showroom aziendale inserito in un'attività produttiva, artigianale o di servizio.
- TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie 100 m2;
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
- TK1*: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2, ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ecc.;
- TK2*: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
- TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
- TM2*: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TM3*: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ecc.;
- TT2*: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo,...
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
(*) Sono considerate aree a rischio specifico, così come disciplinato al Capitolo V.1 della norma tecnica, almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.
Definizioni
Per meglio chiarire alcuni aspetti riportati nella regola tecnica verticale sono state inserite le seguenti definizioni:
- Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
- Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (ad esempio: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ...).
- Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
- Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni - In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (ad esempio: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ...)
- Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Reazione al fuoco
Per quanto attiene le vie d'esodo verticali ed i passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) viene prescritto che vengano impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.
Ulteriori prescrizioni riguardano la reazione al fuoco degli spazi di esposizione e vendita delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico).
Resistenza al fuoco
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto dalla tabella seguente:

Compartimentazione
Sulla base delle quote dei piani sono state introdotti vincoli specifici relativamente alle compartimentazioni che dovranno essere previste. Vi sono poi varie indicazioni e prescrizioni sulla base della classificazione delle aree secondo le attività presenti.
Esodo
La progettazione dell'esodo deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.
Ad esempio si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico.
Le vie d’esodo delle aree TA (aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico) non devono attraversare le altre tipologie di aree.
Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo solo se sono verificate le seguenti specifiche condizioni:
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Carico di incendio specifico nella mall qf < 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. |
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Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a √ (7 H) con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m. |
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Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall. |
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Rivelazione e allarme di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
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Controllo fumo e calore di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo
A tal proposito ritengo sia necessario evidenziare la prescrizione relativa al carico di incendio, ove il valore indicato deve essere rispettato anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo, ovvero anche nella progettazione di eventi o di allestimenti durante determinati periodi dell’anno (pensiamo agli allestimenti nel periodo di Halloween o di Natale) si dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali prescrizioni progettuali che pertanto dovranno essere conosciute e messe a disposizione di chi realizza gli allestimenti stessi.
Ulteriori indicazioni vengono poi impartite relativamente alla Gestione della sicurezza antincendio, alle modalità di controllo dell'incendio (ad esempio nella scelta del mezzo estinguente che deve tenere conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente), dei sistemi di rivelazione ed allarme, delle misure per il controllo di fumi e calore, dell’operatività antincendio.
Rimandando alla lettura integrale del Decreto per ulteriori informazioni ed approfondimenti, ricordiamo che questo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a partire dal 2 gennaio 2019.
Primo Soccorso: le attrezzature obbligatorie. Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro molti aspetti come la classificazione delle aziende, le corrispondenti caratteristiche dei presidi e delle attrezzature obbligatorie, i requisiti del personale addetto e l’organizzazione delle attività di primo soccorso sono individuati dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 contenente il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Il contenuto della cassetta di pronto soccorso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B (con riferimento alla classificazione riportata nel DM 388/2003 e ricordata anche nell’articolo “ Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende”) il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Riprendiamo dall’allegato 1 del DM 388/2003 il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
“Guanti sterili monouso (5 paia);
Visiera paraschizzi;
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
Teli sterili monouso (2);
Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
Confezione di rete elastica di misura media (1);
Confezione di cotone idrofilo (1);
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
Un paio di forbici;
Lacci emostatici (3);
Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
Termometro;
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.
Il contenuto del pacchetto di medicazione
Invece nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
Questo il contenuto minimo del pacchetto di medicazione con riferimento all’allegato 2 del DM 388/2003:
“Guanti sterili monouso (2 paia);
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
Confezione di cotone idrofilo (1);
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
Un paio di forbici (1);
Un laccio emostatico (1);
Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.
Riportiamo dal documento una tabella per ricordare la classificazione aziendale dettata dal DM 388/2003:

Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.
Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:
- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.
Non bisogna poi dimenticare che nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, “il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche”.
E nelle aziende o unità produttive che hanno “lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.
Manutenzione dei presidi e delle attrezzature
Concludiamo fornendo alcune indicazioni sulla manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature.
Il documento indica che deve essere predisposto un piano “affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso”.
E se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, “si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica” (la messa in opera di una serie di manovre atte a garantire il trasferimento del traumatizzato dal luogo in cui giace in seguito all'evento traumatico, ad un piano rigido mantenendo l'allineamento e l'immobilizzazione del rachide, ndr). In tal caso “è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione”.
Fonte: Puntosicuro
Responsabilità negli infortuni dei propri colleghi: attenzione perchè ci sono casi nei quali la responsabilità ricade sul lavoratore.
In base ad una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 49885 Sez. IV del 2 Novembre 2018, si conferma la responsabilità del lavoratore negli infortuni causati ai propri colleghi.
Nello specifico, la sentenza si è occupata di un infortunio avvenuto ad un operaio precipitato da 4.5 metri, mentre lavorava con un suo collega per lo spostamento di un motore di una macchina al piano sottostante, rifiutandosi, inizialmente di comune accordo, di seguire la procedura precisa che garantiva la sicurezza dell’operazione.
Il lavoratore accusato di reato di lesioni personali colpose a danno del collega ricorre in Cassazione affermando di non avere nessun onere riguardante la salute e sicurezza sul lavoro, essendo un operaio e non un datore di lavoro.
Oltretutto ribadisce di aver deciso insieme al suo collega in merito a come agire.
La Corte di Cassazione conferma comunque la condanna, sottolineando che, in base all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Oltretutto, fondamentale per determinare la responsabilità del lavoratore è anche l’esperienza lavorativa, in questo caso di gran lunga maggiore dell’infortunato.
Fonte: Sicuromagazine.it
"Where ARE U" è una “app”, quindi un’applicazione che possiamo istallare su un qualsiasi telefono smartphone o altro dispositivo mobile. L’applicazione, scaricabile da tutti e in modo totalmente gratuito sui propri dispositivi, nasce dall’idea della Direzione Generale dell’Areu e viene lanciata con tanto di approvazione della Prefettura di Milano nel Luglio del 2014.
Consente a chiunque di inviare una chiamata di soccorso o emergenza direttamente al 112 e di essere messo in contatto con la centrale operativa del 112 ma soprattutto di potere utilizzare il gps del proprio smarthpone o tablet affinché gli operatori localizzino prontamente la posizione del chiamante infortunato o con malore.
Sembra poco, direte voi, ma in passato e ancora oggi le statistiche indicano che alcuni ritardi sugli interventi sono legati anche alle mille difficoltà di reperire velocemente e con sicurezza il luogo dell’evento (pensate a chi non sa esattamente dove si trova, a chi non può parlare e a chi è costretto a non parlare perché magari sotto minaccia; mille sono i casi in cui localizzare il chiamante, per dare un soccorso tempestivo, è fondamentale).
Cos’è WHERE ARE U?
E’ un’app per l’emergenza collegata alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112 della Lombardia e di Roma per il distretto 06.
Permette di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante.
Che cos’è il NUE 112?
Il NUE 112 è il numero unico di emergenza europeo a cui richiedere l’intervento di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario.
In cosa consiste l’eccezionalità di questa app?
L’eccezionalità di questa app sta nel fatto che “dialoga” con il sistema informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 permettendo una localizzazione puntuale anche nei casi in cui il chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua posizione.
Come funziona l’app?
L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.
E se non posso parlare?
L’app consente di effettuare volontariamente una chiamata muta; con appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.
E' sempre utile?
Si, l'informazione sulla posizione del chiamante è disponibile al NUE 112, ma Where ARE U è utile sempre, perchè indica la località e la via in cui si è o la sola posizione GPS, se non si è in ambito urbano. Queste informazioni sono quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio di emergenza per consentire di effettuare un intervento.
Come faccio ad averla?
Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows Phone.
La trovi sul sito dedicato where.areu.lombardia.it oppure su Apple App store, Google Play Store o Windows Phone App Store, cercando “112 Where ARE U”.
Posso essere localizzato se chiamo senza usare l’app?
Il NUE 112, tramite il CED Interforze del Ministero dell’Interno, riesce a conoscere un area di probabilità in cui si trova l’utente che chiama con cellulare, ma non l’esatta posizione.
Se non uso l'app chiamando cosa succede?
Viene effettuata solamente la chiamata vocale senza l’invio delle coordinate della posizione.
Devo avvisare che chiamo con l’app?
No, il sistema informatico del NUE segnala che la chiamata é stata fatta con app.
Come vengono usati i miei dati?
I dati vengono utilizzati esclusivamente per la gestione della chiamata di emergenza.
Può essere richiesta la mia posizione tramite App?
No, l'app non è utilizzabile dall'esterno.
Fonte: AREU Lombardia
Incendio Milano, ARPA “valori diossina alterati ma non pericolosi”
Incendio Milano, allarme diossina. Ultime notizie, l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini non portandoli a giocare all'aperto.
Nel primo pomeriggio di oggi sono stati resi noti i dati ufficiali relativi all'analisi sulla qualità dell'aria condotta da Arpa dopo l'incendio nel capannone di rifiuti in zona Quarto Oggiaro a Milano.
Il timore fino ad oggi era relativo alla eventuale presenza di sostanze nocive nell'aria ma secondo quanto riferito da Raffaele Cattaneo, assessore regionale alla protezione civile, i dati sono "tranquillizzanti". La presenza di diossina è stata addirittura di livello inferiore a casi simili verificatisi in passato.
"I valori registrati nelle prime ore dell'evento rientrano nella fascia inferiore della casistica riferita agli incendi più importanti avvenuti dal 2017 in Lombardia", si legge nella relazione alla quale sono stati allegati i risultati delle analisi eseguite. Intanto, come riferisce SkyTg24, le operazioni di spegnimento vanno avanti senza sosta con turni di 4 ore e continui cambi che coinvolgono i vigili del fuoco di Milano. L'obiettivo è quello di arrivare al completo spegnimento al fine di diminuire l'esposizione della cittadinanza ai cattivi odori.
ARPA, REGIONE TRANQUILLIZZA: “ALLARME CESSATO”
Dopo l’allarme diffuso per la parziale variazione dei dati di diossina nell’aria di Milano, arriva il commento ufficiale e rassicurante in merito dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Raffaele Cattaneo: «allarme cessato, presto ritorno alla normalità. Il valore della diossina nell’aria e di 0,5 picogrammi per metro cubo», ha annunciato in giornata l’Assessore di Regione Lombardia, che ha po proseguito «Secondo l’Oms la diossina diventa pericolosa quando viene respirata per un anno intero in quantità superiori a 0,3 picogrammi». Le parole di Gallera, assessore alla Sanità sempre di Regione Lombarde, sono se possibili ancora più rassicuranti: «I primi risultati ci dicono che non c’è pericolo per la salute».
DE ROSA (M5S): “UNA SITUAZIONE INQUIETANTE”
Il Comune di Milano e l’Arpa hanno voluto rassicurare i cittadini in merito all’inquinamento dell’aria meneghina dopo l’incendio nel deposito di rifiuti di domenica sera. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, non vi sarebbero pericoli per l’uomo, nonostante i valori di diossina siano saliti in questi ultimi giorni. Sembra però pensarla diversamente il consigliere Regionale della Lombardia, Massimo De Rosa, che sottolinea “due aspetti inquietanti” di quanto emerso in queste ultime ore. In primo luogo, De Rosa, spiega che i controlli postumi risultano essere “totalmente inefficaci in termini di salvaguardia della salute pubblica”. Secondo il grillino servirebbe una task force per prevenire situazioni come quella che si sta verificando in questi giorni a Milano. Il secondo aspetto inquietante riguarda invece le concentrazioni degli Ipa, gli idrocarburi policiclici aromatici, che stando alle ultime rivelazioni sarebbero ai livelli del periodo invernale di massimo inquinamento: «Praticamente – dice - è come se ci confermassero che l’aria che respiriamo tutto l’anno ha le stesse concentrazioni di veleni, di quella maleodorante inalata in questi giorni». De Rosa conclude il suo intervento dicendo: «Se non si interviene immediatamente con un piano concreto per la qualità dell’aria, sarà come condannarci a vivere ogni giorno dentro una nuvola cancerogena».
"TENERE LE FINESTRE CHIUSE FINO A VENERDI'"
“Meglio tenere le finestre chiuse fino a venerdì”. Da domenica scorsa sul capoluogo lombardo pervadono fumo e odore molto forte, a causa dell’incendio scoppiato in un deposito di rifiuti. L’Arpa ha monitorato con continuità l’aria, e sono stati rilevati dei valori di diossina superiori al consentito, ma comunque non preoccupanti. «Invitiamo fino a domani sera a mantenere le precauzione che abbiamo dato – dice l’assessore - tenere chiuse le finestre e stare all’esterno il meno possibile. Se uno deve organizzare una corsa, un pranzo all’aperto o una manifestazione, andiamo dal weekend in poi. I dati non sono preoccupanti ma solo per il fastidio che da il cattivo odore è bene evitare queste cose fino a sabato».
ALLARME DIOSSINA
Allarme diossina a Milano dopo l’incendio avvenuto nella giornata di domenica in un deposito di rifiuti. A rassicurare i cittadini del capoluogo lombardo ci ha pensato l’Arpa, che ha diffuso i dati dopo gli ulteriori campionamenti effettuati: «Danno risultati tranquillizzanti – comunica Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia - i valori dei composti organici volatili e le Ipa (idrocarburi nocivi per la salute) sono in linea con valori di norma». Il valore delle diossine, fanno sapere dalla Regione, è di 0.5 picogrammi per metro cubo e l’organizzazione mondiale della sanità ne "tollera" 0.3 ma solo se respirate per un anno continuamente. “Siamo nella fascia-medio bassa”, assicura Cattaneo, che però non è riuscito a convincere alcune scuole, che hanno deciso di non portare i bambini a giocare fuori, di modo da non far loro respirare il forte odore che pervade su Milano da ormai quattro giorni a questa parte. «Ci aspettiamo che il livello nei campionamenti successivi anche a causa di condizioni atmosferiche cresca – ha chiosato Cattaneo - ma rimanendo largamente al di sotto di casi analoghi comunque largamente inferiore a 10 e rientreranno in 2-4 giorni».
"NON SI REGISTRANO ANOMALIE"
A tre giorni dall'incendio che ha distrutto un capannone industriale dove erano stoccate tonnellate di rifiuti, destano ancora preoccupazione a Milano i fumi che a seconda della direzione dei venti diffondono nei vari quartieri della metropoli un cattivo odore di «plastica bruciata». Nonostante tutto l'Arpa, l'agenzia regionale di protezione ambientale, ha tenuto a rassicurare tutti precisando che "non sono state rilevate sostanze tossiche anomale". Come riportato da Il Messaggero, sul fronte dell'incendio è iniziata la fase conclusiva dell'operazione di spegnimento, con l'utilizzo di bulldozer e un grande ragno meccanico. Oggi pomeriggio l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente Marco Granelli ha dichiarato:"Abbiamo dato una forte accelerata. Vigili del Fuoco e Comune di Milano hanno infatti potuto iniziare le operazioni di 'smassamento' dei rifiuti. Milano non può permettere di essere trattata così da criminali, i responsabili devono pagare fino in fondo".
TASK FORCE REGIONE-COMUNE
Per fare il punto sull’incendio scoppiato a Milano nel deposito abusivo di rifiuti di via Chiasserini è stata organizzata una task force Regione-Comune. Nessun allarme diossina per ora, ma una squadra di tecnici Arpa si sta recando sul posto per continuare a monitorare l’emergenza in corso: come riportato da Repubblica, finora non sono stati rilevati inquinanti pericolosi dai rilievi ma nuovi risultati sono attesi per domani, giovedì. Da tre giorni i milanesi convivono con fumi e cattivi odori prodotti dal rogo, a causa del vento che soffia da nord est e spinge gli odori. Ed è molto probabile che accada lo stesso nei prossimi giorni. «Le capacità dispersive dell’atmosfera risulteranno pertanto molto limitate e prevarrà una condizione di ristagno della massa d’aria al suolo», fa sapere Arpa, l’agenzia di protezione per l'ambiente. Del resto l’incendio non è ancora del tutto spento.
TUTTI I POSSIBILI SINTOMI
Prosegue il problema nel milanese legato al fumo e al forte odore provocato dall’incendio di un capannone nella giornata di domenica. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Giornale, il fumo potrebbe provocare rossore agli occhi e causare irritazioni al naso, quanto alle mucose della bocca e della gola, dove si potrebbe avvertire anche del bruciore. In generale, il fumo e il forte odore provocherebbero irritazioni agli occhi e a tutto l’apparato respiratorio, con le varie mucose che potrebbe essere sottoposte a stress che a loro volta provocarebbe naso chiuso, rinite e congiuntivite agli occhi. Insomma, una serie di sintomi e problemi non da poco, ed è per questo che gli esperti invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre e le porte, e a non sostare troppo all’esterno, se possibile. Inoltre, è sconsigliato cibarsi della verdura e della frutta prodotta in zona. L’Arpa assicura che l’area non è nociva, ma per avere dati più certi bisognerà aspettare i prossimi giorni.
FORTE ODORE ANCHE NEL SARONNESE
Il cattivo odore provocato dall'incendio di Milano è arrivato anche nel Saronnese, a causa delle correnti d'aria. In mattinata diversi quartieri saronnesi, tra centro e periferia, hanno segnalato l'arrivo dell'odore acre, simile a quello della gomma che brucia. Lo stesso è avvenuto a Caronno Pertusella, Uboldo e dagli altri paesi della zona. Per le autorità sanitarie al momento non ci sono pericoli per la salute, ma a Milano si registra una vera e propria corsa alle farmacie per comprare le mascherine, visto che le operazioni di spegnimento dell'incendio proseguiranno ancora. Una situazione dunque che potrebbe non migliorare viste le previsioni atmosferiche dei prossimi giorni. Come riportato da La Stampa, il rogo è sotto controllo ma i vigili del fuoco stanno procedendo a piccoli passi con lo smassamento. E le operazioni rese più difficili dal tetto del capannone che potrebbe cedere da un momento all'altro. Vista la situazione, i tecnici Arpa a Milano hanno posizionato un secondo campionatore ad alto volume all’interno del cortile della scuola comunale di via de Castelli.
MOLTI CITTADINI IN FARMACIA PER LE MASCHERINE
Fumo e un forte odore acre stanno invadendo questa mattina il centro di Milano. L’incendio nel capannone di domenica sera, sta lasciando pesanti strascichi sul capoluogo lombardo, con i milanesi che stanno accorrendo in massa presso le farmacie per acquistare mascherine, rendendo incandescente i centralini dei vigili del fuoco. Sulla questione è intervenuto Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, che attraverso Facebook ha fatto sapere: «Continua il controllo sull'aria e insieme le indagini affidate alla Polizia di Stato: Milano non può permettere di essere trattata così da criminali, i responsabili devono pagare fino in fondo, e il Comune si batterà fino alla fine». Granelli ha spiegato che sono iniziate le operazioni di “smassamento” dei rifiuti: «Prima si spegne l'incendio infatti, minori saranno i giorni di esposizione ai fumi; e questo è fondamentale per la salute di tutti». Ricordiamo che l’Arpa ha assicurato che l’aria non risulta essere inquinata ma le autorità hanno invitato la popolazione a tenere chiuse finestre e porte, a non mangiare frutta e verdura prodotta in zona, e a non sostare troppo all’aperto.
ODORE ACRE IN CENTRO
Proseguono i disagi a Milano a seguito del devastante incendio che nella giornata di domenica ha colpito un capannone alla Bovisasca. Anche oggi si segnala un odore forte e acre in molte zone del capoluogo lombardo, persino nella centralissima zona del Duomo, ma anche nei pressi della stazione Centrale nonché nel quartiere City Life, il più moderno e tecnologico della città. Grazie al vento, il fumo è spirato verso il cuore della città meneghina, provocando problemi respiratori e bruciore di occhi. L’Arpa e il comune fanno sapere che i danni sono inesistenti o minimi, ma nel contempo è stata invitata la popolazione a non cibarsi della frutta e della verdura prodotta negli orti situati nelle zone vicine allo spaventoso rogo. Numerose le segnalazioni dei cittadini, anche e soprattutto sui social, allarmati appunto dal fumo e dalla puzza di bruciato.
Continuano i disagi in quel di Milano a seguito dell’incendio avvenuto nel capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca, nella giornata di domenica. Come riferisce Il Corriere della Sera, numerose le segnalazioni giunte nelle scorse ore alle autorità, cittadini che sottolineavano la presenza di un odore molto acre e difficoltà respiratorie, chiedendo spiegazioni. Una nube di fumo ha invaso la zona ovest del capoluogo lombardo, facendo preoccupare, e non poco, i residenti, a cominciare dai genitori. Non sono mancati cittadini che hanno indossato una mascherina, mentre altri si sono coperti i volti come potevano, con una sciarpa. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala, che ha ammesso: «Esiste un problema di odori sgradevoli in alcune parti della città. È un problema che sta scemando e, da quello che ci dicono, non ci sono rischi per la salute, ma è una situazione tutto meno che piacevole».
“NON APRITE PORTE E FINESTRE”
L’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha fatto sapere che l’incendio è ancora in corso e che di conseguenza il fumo sta fuoriuscendo dal capannone, spinto verso ovest da un debole vento. Nel contempo sono continui i monitoraggi dell’aria, ma in base alle analisi di domenica sera, «non sono state rilevate criticità rispetto agli inquinanti più pericolosi». In attesa di dati più certi, che arriveranno fra oggi e domani, l’Ats, l’ex Asl, ha invitato i residenti a tenere le finestre e le porte chiuse, e a sostare il meno possibile all’aperto. Intanto proseguono le indagini per cercare di capire cos’abbia scatenato l’inferno, e gli inquirenti vogliono fare chiarezza su un sospetto cambio di amministrazione dell'azienda bruciata, avvenuto il giorno prima dell’incendio.