Il 2021 si è chiuso con una importante novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Il 22 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“.
Il Capo III del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 con gli articoli 13 e 13bis ha apportato una vera e propria mini-riforma all’impianto normativo del D.Lgs. 81/08, intervenendo in maniera profonda per cercare di arginare il triste fenomeno degli infortuni sul lavoro che, nel nostro paese, si susseguono senza soluzione di continuità al ritmo di più di tre morti al giorno, specialmente nel campo dell’edilizia dove, una recente indagine ha stabilito che oltre il 90% dei cantieri edili non sarebbe in regola rispetto alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Una delle novità più importanti riguarda la formazione dei datori di lavoro, infatti fino ad allora per i datori di lavoro non era previsto alcun obbligo formativo in materia di sicurezza, salvo il caso in cui il datore di lavoro cumulasse su di sé anche il ruolo di R.S.P.P..
La legge 215/2021 è intervenuta anche sull’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai dirigenti ed ai preposti ora anche gli stessi datori di lavoro dovranno ricevere “….un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
Di conseguenza, in fase di conversione del D.L. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, si è stabilito che, entro il 30 giugno 2022, doveva essere emanato un nuovo Accordo, che doveva stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure, oltre a prevedere:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la descrizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento relativo ai contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;
- le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Allo stato però, ancora non si hanno notizie o indiscrezioni sulla data di pubblicazione del nuovo accordo.
La nuova normativa ha modificato anche l’articolo 19 TUSL, in particolare il comma a), stabilendo che il preposto oltre ai compiti già previsti nella precedente formulazione:
- deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
È stato inoltre aggiunto anche un nuovo comma:
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
A fronte di quanto innanzi evidenziato la figura del preposto assume un ruolo chiave nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro dal momento che, essendo presente fisicamente dove l’attività lavorativa viene svolta, attraverso i nuovi compiti/poteri affidatigli, potrà immediatamente interrompere l’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischi o, un suo comportamento contrario alle regole sulla sicurezza e, solo successivamente informare il datore di lavoro e/o il dirigente.
Anche se con l’inserimento nell’art. 37, del comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, si modifica la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti, che con la nuova disciplina deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque “….ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Il chiaro intento del legislatore è quello di prevedere la possibilità di erogare corsi di formazione ai preposti non legati solo a fattori temporali ma, piuttosto alle necessità concrete che l’evoluzione tecnologica o, il cambiamento dei processi produttivi dovessero renderli necessari.
Un’altra importante novità introdotta dal D.L. 146 /2021 ha ad oggetto le modifiche degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 81/08.
In particolare l’art. 13 affida in via privilegiata all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) la competenza ispettiva in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, al fine di rinforzare un organico che soffriva un cronico sotto dimensionamento.
Inoltre, essendo stato abrogato il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, che definiva l’ambito di competenza limitata, gli ispettori dell’INL acquisiscono una competenza generale, quindi non più circoscritta all’edilizia e alcune altre attività ma, possono svolgere i controlli in tutti i settori, sperando che le assunzioni promesse vengano realmente effettuate, altrimenti ci ritroveremmo difronte all’ennesima tigre dagli artigli spuntati.
Ma, sicuramente la novità di maggior impatto è quella relativa alla sospensione dell’attività lavorativa prevista dall’art. 14 D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere adottato in tutti i casi in cui sia manifesta ed acclarata una delle seguenti situazioni:
- personale irregolare, in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela di salute e della sicurezza, così come individuate dall’All. I D.Lgs. 81/2008.
La sospensione dell’attività deve essere immeditata, fatta salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo e, nello specifico, “dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, così come previsto dall’art. 14, c. 4, D.Lgs. 81/2008.
Con la circolare n°3/2021 l’INL ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti relativamente alla modifica del citato art. 14 prevedendo che, la sospensione deve avere carattere immediato qualora si riscontrino situazioni di pericolo imminente o, grave rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori o dei terzi, fatti salvi i casi in cui la sospensione immediata dell’attività sarebbe maggiormente rischiosa rispetto a quella a termine del ciclo lavorativo; la circolare specifica inoltre l’importanza di valutare caso per caso, contestualizzando la norma alla singola situazione verificata dall’organo ispettivo.
Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento “all’accesso ispettivo”, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento.
Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e, pertanto, il provvedimento andrà comunque adottato.
La circolare specifica inoltre che, il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e che, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, per il datore di lavoro permane l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione durante l’intero periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Con nota dello 07.06.2022 l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico, sottolineando la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo“.
Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro.
In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.
Pertanto, secondo le indicazioni fornite dell’INL la mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
L’accordo fra INAIL ed INL finalizzato all’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi dei due enti
Nel corso del 2022 è stato inoltre sottoscritto un accordo fra l’INAIL e l’INL che dà finalmente attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/08, ovvero la realizzazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro il cui scopo è quello di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Una circostanza che ai più può sembrare scontata nella realtà si verifica raramente, ovvero in Italia le amministrazioni pubbliche non dialogano fra di loro attraverso un sistema di interscambio dei dati, per cui la banca dati dell’INAIL non può essere consultata dall’INL e lo stesso vale per l’INPS e così via.
Anche se può sembrare paradossale questa è la realtà dei fatti, le singole amministrazioni dello Stato soffrono della sindrome della “gelosia del dato”, come l’ha definital’allora Ministro del Lavoro, ovvero sono restie a condividere le loro banche dati con le altre amministrazioni in una sorta di interscambio libero al fine di far veicolare i dati.
Tutto ciò nella pratica comporta che, ad esempio nell’abito della sicurezza sui luoghi di lavoro, non possano essere effettuate delle ispezioni mirate verso quelle aziende che in passato hanno avuto più infortuni visto che, fino ad oggi, l’INL non poteva consultare la banca dati dell’INAIL.
Lo scopo dell’accordo, infatti, è proprio quello di implementazione il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza.
Inoltre, in occasione della firma dell’accordo, è stato illustrato, insieme al vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, il percorso di collaborazione che l’Inail avvierà con le Regioni e le Province autonome, con l’obiettivo di implementare ulteriormente i flussi informativi già scambiati con l’Istituto sui dati relativi all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, allo scopo di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e vigilanza sul territorio.
Le due iniziative rientrano tra le attività di rafforzamento del Sistema previste dalla legge 215/2021, nell’ottica di una sua messa a regime definitiva e per una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute e il potenziamento del coordinamento, attraverso azioni svolte in sinergia, delle istituzioni operanti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Attraverso la consultazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro l’INL potrà acquisire dati utili per la pianificazione e valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali relativamente ai lavoratori, iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici. Un altro obiettivo è quello di contribuire, con l’utilizzo delle informazioni disponibili, alla programmazione e valutazione delle attività ispettive anche attraverso l’integrazione con archivi specifici e banche date unificate.
A questo punto si comprende sul serio la portata storica dell’accordo, anche se, stupisce che nell’era della digitalizzazione sia mai possibile che due amministrazioni dello Stato debbano formalizzare un accordo per scambiarsi i propri dati ma, tant’è.
Nello specifico, l’intesa con l’Ispettorato disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati dell’Istituto relative alle imprese assicurate e alle denunce di infortunio e malattia professionale, attraverso l’utilizzo dei servizi telematici:
- Flussi informativi;
- Cruscotto infortuni;
messi a disposizione dall’Inail sul proprio portale.
In particolare, il servizio Flussi informativi permetterà la consultazione delle informazioni relative alle aziende assicurate con l’INAIL e agli infortuni e alle malattie di origine professionale; in questo modo l’INL potrà mirare in maniera più precisa i propri controlli verso quelle aziende che in passato hanno avuto maggiori infortuni.
Di contro, il servizio Cruscotto infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Nell’accordo con l’Ispettorato rientra anche l’utilizzo del Registro delle esposizioni, con i dati relativi all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici.
Le informazioni riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.
Il protocollo, così per come illustrato, dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione copernicana nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in considerazione del fatto che, il Governo qualche mese fa ha annunciato d’implementazione dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a riprova della volontà di contrastare in maniera seria e determinata il triste fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro.
Le indicazioni operative finalizzate ai controlli
Da ultimo, in data 27.07.2022 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sancito l’accordo, reso pubblico solo in data 26.10.2022, avente ad oggetto le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” i cui termini di massima sono i seguenti:
- Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- Programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
- Individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il testo dell’accordo, ha ricevuto una prima approvazione in sede tecnica dagli assessori regionali in data 6 giugno 2022 ed è stato approvato all’unanimità nel corso della seduta plenaria del Comitato, ex art.5 del decreto legislativo 81/2008, tenutasi il giorno 15 giugno 2022, fornisce le indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo tra i soggetti che effettuano tali attività, indirizzando gli operatori e offrendo risposte alle aziende ed ai lavoratori.
Il testo è frutto delle novità introdotte dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ed è stato realizzato in seguito ad un confronto interistituzionale all’interno del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, condiviso anche in seno al Gruppo Tecnico Interregionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
In tale sede si è dato avvio ad un percorso, condiviso fra le parti, per costruire, con coerenza, la programmazione dell’attività di vigilanza di INL e delle Regioni/ASL attraverso la definizione di linee strategiche e criteri di coordinamento da condividere nei Comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo del 2008, declinandole opportunamente in ragione delle caratteristiche del tessuto produttivo, ossia dell’analisi attenta del contesto, in termini epidemiologici, organizzativi e socio-economici, in cui gli organi ispettivi si trovano ad agire, delle esigenze rilevate nei singoli contesti territoriali, nonché delle dotazioni di personale ispettivo concretamente disponibili.
Ma cosa prevede in concreto l’accordo?
Innanzi tutto fornisce le indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo tra i soggetti che effettuano tali attività, indirizzando gli operatori e offrendo risposte alle aziende ed ai lavoratori attraverso:
- la valorizzazione, la complementarità e l’integrazione degli interventi ispettivi;
- il rafforzamento, la cooperazione e il coordinamento dell’attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
- lo sviluppo, la pianificazione ed il coordinamento delle attività;
- il miglioramento, la qualità e l’efficienza dei controlli;
- la definizione delle strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio;
- con un’unica finalità, ovvero, una visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.
Il documento approvato, elenca una serie di criteri aventi ad oggetto il coordinamento della vigilanza e la condivisione dei seguenti principi:
- definire criteri atti ad assicurare la coerenza e l’uniformità dell’azione ispettiva, nel rispetto della programmazione già avviata dalle ASL, consentendo di. ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sulla base di priorità di intervento;
- individuare i settori merceologici d’intervento prioritari in un contesto di pianificazione su più annualità (un arco di tempo triennale, almeno in questa prima applicazione), in coerenza con le pianificazioni di medio termine già approvate;
- individuare criteri e principi dell’azione di controllo, demandando al livel1o locale la libertà attuativa misurata sulle risorse, sulle disponibilità e sulle scelte di programmazione già fatte dalle Regioni;
- valorizzare le buone prassi e i documenti di indirizzo già in essere e le sperimentazioni che i diversi territori potranno sviluppare in un quadro di principi nazionali;
- definire i criteri di monitoraggio delle attività, ovvero dei controlli e delle imprese controllate, nonché dei provvedimenti irrogati, al fine di garantire rilevazioni, che la norma afferisce a più contesti e più soggetti istituzionali, coerenti;
- valutare ipotesi di interventi di vigilanza per il contrasto al caporalato, in attuazione del Piano Nazionale di contrasto al sommerso;
- prevedere linee d’indirizzo relative a percorsi “professionalizzanti” in congiunta per il personale ispettivo, con l’obiettivo di facilitare il coordinamento e l’integrazione nelle attività ispettive, nonché condividere l’impegno comune a dare attuazione alle iniziative e campagne UE e internazionali;
- applicare la programmazione e il coordinamento della vigilanza, in questa prima fase, al comparto edilizia (es. definizione delle priorità di intervento, utilizzo congiunto banche dati notifiche, scambio informazioni di attività).
In un’ottica di coordinamento, parola chiave più volte evidenziata e ripetuta nel testo, si stabiliscono nuove regole per espletare una più efficace attività di vigilanza congiunta per i restanti comparti, oltre l’edilizia, sulla base di nuovi criteri che sono individuati a recepimento delle novità introdotte dalla legge 215/2021, allo scopo di escludere le sovrapposizioni di competenze.
In particolare si ridefiniscono le diverse attività di vigilanza specificandone le diverse modalità operative:
- vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
- vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
- vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’Organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.
Inoltre, si valorizzeranno le buone prassi in essere nel settore dell’edilizia, settore nel quale si sono registrate forme sperimentali di analisi e selezione degli obiettivi operativi tese a rilevare indicatori di rischio per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite l’utilizzo di algoritmi, che dovranno coniugarsi con indicatori di irregolarità dei profili lavoristici, previdenziali e assicurativi.
Nell’anno in corso INL e Regioni/ASL continueranno ad assicurare la vigilanza integrata in due settori ritenuti a rischio, ovvero, quello dell’edilizia e quello dell’agricoltura; anche i settori merceologici della logistica e dei trasporti verranno attenzionati, compatibilmente con gli interventi di vigilanza integrata e le programmazioni già definite per l’anno 2022.
In aggiunta ai settori edilizia, agricoltura, logistica e trasporti, ulteriori programmi di vigilanza potranno determinarsi, oltre che in ulteriori e diversi settori oggetto di programmazione condivisa nei Comitati di coordinamenti art. 7 regionali e locali, in ragione di campagne speciali nazionali o comunque sovraregionali condivise tra INL e Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, all’interno del Comitato ex art. 5.
Dette campagne potranno prevedere la costituzione di nuclei operativi dedicati.
In merito a ciò:
- La programmazione è in capo al Comitato regionale ex art. 7, d.lgs. 81/08, presieduto dalla Regione;
- Gli Organismi Provinciali garantiscono piena condivisione fra gli Organi di vigilanza, nel rispetto delle funzioni dell’Ufficio Operativo.
Un ulteriore elemento di novità prevede che, la quota di vigilanza integrata sarà definita – con modalità variabili – in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti.
Queste le novità di maggior interesse relative alle azioni coordinate di controllo che saranno poste in essere sia per l’anno in corso che, per il futuro.
Ma, l’accordo regola anche aspetti più specificamente tecnici relativi all’organizzazione degli organismi provinciali, attraverso riunioni periodiche alla presenza di tutti i componenti, INL e ASL finalizzate ad assicurare costanti interlocuzioni finalizzate all’attuazione dei programmi di vigilanza, ad evitare sovrapposizioni d’intervento, privilegiando l’utilizzo dì sistemi telematici che assicurino l’integrazione dei dati (condivisione delle banche dati, delle registrazioni dei controlli/accessi ispettivi e delle relative risultanze).
L’interlocuzione costante assicurerà, altresì, adeguata condivisione degli esposti pervenuti e le relative modalità d’intervento e la condivisione delle circolari al fine di armonizzare l’interpretazione dei testi e l’applicazione omogenea da parte degli Organi di vigilanza.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183“, l’INL emanerà circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, che assumono cogenza applicativa su tutto il territorio nazionale.
INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso la medesima formula del tavolo ristretto in seno al Comitato ex art. 5 assicureranno che il bisogno di indirizzi e di indicazioni operative e procedurali sia soddisfatto mediante circolari che avranno il logo sia di INL, sia della Conferenza delle Regioni.
Dette circolari assumeranno valore vincolante e uniformante per tutto il personale ispettivo.
Al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il predetto tavolo tecnico dovrà, inoltre, individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente a:
- competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021;
Alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorso formativo idoneo e appropriato che tenga conto di:
- modifiche normative;
- procedure operative;
- protocolli e linee guida nazionali e regionali;
- circolari INL, etc.
Da ultimo, l’accordo, sancisce anche nuove modalità formative finalizzate a fornire a tutti gli attori coinvolti nei controlli un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità, nonché, rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto.
Ancora da definire il progetto formativo che il Ministero della Salute vorrebbe affidare ad una regione capofila con eventuale supporto di un network di regioni e U.O. locali e di altre istituzioni centrali quali INAIL e ISS.
Fonte: www.riskcompliance.it